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venerdì 27 marzo 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS,QUESTIONI GIURIDICHE E MEDICO-LEGALI


AVVOCATO PAOLA CICIOTTI 
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
AVVOCATO GIANFRANCO FERRARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE E
GIORNALISTA PUBBLICISTA






EMERGENZA CORONAVIRUS, MESSA IN MORA ACQUISIZIONE E
SPERIMENTAZIONE AVIGAN E FARMACI ANTAGONISTI DEL VIRUS E PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE D'URGENZA, ORDINANZE N°73,74 E 75 DEL 2020 DEL SINDACO DEL COMUNE DI ARDEA
MARIO SAVARESE CON RICHIESTA DI REVOCA IMMEDIATA BLOCCHI STRADALI FISSI
PER “ISOLAMENTO” COMUNE DI ARDEA, PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' D.P.C.M. , ISTANZA COSTITUZIONE D'URGENZA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE E DI UNA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE E REGIONALE D'INCHIESTA NELLE REGIONI INTERESSATE DA DEFICIT SANITARI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS CON ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI E PENALI DI RILIEVO.



Abbiamo pensato di sviluppare questo articolo del blog come una sorta di atto giuridico che è stato spedito il 1 aprile 2020 a tutte le istituzioni competenti:





OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS, MESSA IN MORA ACQUISIZIONE E
SPERIMENTAZIONE AVIGAN E FARMACI ANTAGONISTI DEL VIRUS E PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE D'URGENZA, ORDINANZE N°73 E 74 E 75 DEL 2020 DEL SINDACO DEL COMUNE DI ARDEA MARIO SAVARESE CON RICHIESTA DI REVOCA IMMEDIATA BLOCCHI STRADALI FISSI PER “ISOLAMENTO” COMUNE DI ARDEA, PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' D.P.C.M. , ISTANZA COSTITUZIONE D'URGENZA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE E DI UNA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE E REGIONALE D'INCHIESTA NELLE REGIONI INTERESSATE DA DEFICIT SANITARI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS CON ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI E PENALI DI RILIEVO.

I sottoscritti Avvocati Paola Ciciotti e Gianfranco Ferrari , con la presente messa in mora e istanza di autotutela e quanto in epìgrafe indicato, intendono evidenziare alle autorità preposte quanto segue: 1)L'emergenza coronavirus si è contraddistinta anzitutto come emergenza sanitaria che ha evidenziato in toto la crisi ed inadeguatezza del nostro sistema sanitario a seguito di anni di continue politiche di tagli indiscriminati di ospedali, posti-letto, farmaci e prestazioni,ecc.(un articolo del giornale Huffpost del 5/03/2020 parla di 37 miliardi di euro, 70.000 posti-letto e 359 reparti tagliati negli ultimi 10 anni). Il dato di confronto incontrovertibile è con la Germania, un paese che ha una popolazione anziana come la nostra e un numero di contagi forse addirittura superiore,ma per cui i dati statistici sono freddamente obiettivi e fungono da prova insuperabile del problema socio-sanitario in Italia, a tal proposito è eloquente un articolo di stampa del giornalista dell'Espresso Emiliano Fittipaldi, del 21/03/2020, intitolato “In Italia il virus uccide, in Germania no. Il mistero della resistenza dei tedeschi”, e nel quale si apprende che: “Eppure i dati sfornati quotidianamente dal loro istituto nazionale di ricerca, il Koch, sono assai diversi sia dai nostri, sia da quelli del resto del mondo. Se il tasso di crescita dei contagi è esponenziale (mentre scriviamo la Germania è il quarto paese al mondo per numero di infetti, in tutto 20.705), il numero dei morti assoluti resta bassissimo. Solo 72 al 20 marzo 2020.Il tasso di letalità è di conseguenza dello 0,3 per cento. È il più basso del mondo. Ancora meno grave di quello della Corea del Sud (all'1,1 per cento), di quello della Francia (12.483 casi e 450 morti, per una letalità del 3,6 per cento) e della Cina, ferma al 3,8. Ma è impressionante confrontare il dato tedesco con quello della Spagna (al 5,4 per cento) e soprattutto con quello dell'Italia, dove per Covid 19 muoiono 8,5 persone ogni 100 infettate. Un record di letalità che non ha paragoni.”. Le ragioni vengono indicate non solo in fattori di carattere socioculturale, ma soprattutto nella migliore risposta del loro sistema sanitario, ed a tal proposito l'articolo di stampa evidenzia che: “Gli ottimisti, però, sono pronti a scommettere che i tedeschi avranno meno decessi di altri paesi europei. Anche grazie alla risposta rapida del loro sistema sanitario. Il basso tasso di letalità sarebbe dovuto infatti, come in Corea del Sud, all'uso massiccio dei tamponi fatto fin dai primi giorni dell'epidemia. Secondo la Federazione dei medici tedeschi anche prima di registrare i primi decessi in Germania sarebbero stati fatti decine di migliaia di test (solo 135 mila nelle prime due settimane di marzo), a cui bisogna sommare (chiosa un articolo di Le Monde) anche i tamponi fatti negli ospedali e nelle cliniche, il cui numero preciso non è ancora conosciuto.
Lo screening massiccio fatto in tempi utili, insieme al distanziamento tra giovani e anziani, può aver abbassato di molto il tasso di letalità nazionale. «La capacità di fare test in Germania è molto importante» ha chiarito Lothar Wieler del Koch «Possiamo fare più di 160 mila tamponi alla settimana». In Italia i test fatti, soprattutto nelle prime settimane, sono stati molto inferiori. Non perché mancano tamponi, ma per una bassa capacità di analizzare i test da parte di cliniche private e ospedali. Solo ora Walter Ricciardi, esperto dell'Oms e consulente del governo, sta spingendo a copiare il modello coreano e tedesco.
3) Infine, il tasso di letalità potrebbe essere legato alla risposta dei vari sistemi sanitari. Quello tedesco può vantare il più alto numero di terapie intensive. In Italia all'inizio dell'epidemia avevamo poco più di 5000 ventilatori meccanici, e gli ospedali delle zone più colpite (in primis il lodigiano, Cremona, Brescia e poi Bergamo) sono andati presto in tilt. Molti anziani sono morti nelle loro case, come raccontato da medici e politici, senza la possibilità di essere intubati e, forse, salvati. In Germania ci sono ben 28 mila terapie intensive, e il governo federale punta a raddoppiarli (grazie ai produttori tedeschi) in pochi mesi. «Qui siamo all'inizio dell'epidemia» chiude Wieler «e possiamo ancora garantire che le persone gravemente malate possano essere curate in ospedale».È probabile che la Germania riesca a non saturare mai le sue strutture.”, non si tratta solo di diverse potenzialità economiche tra paesi, perchè la Corea non è certo un gigante economico rispetto all'Italia, ma della diversità dei metodi d'approccio sanitario e di prevenzione e soprattutto siamo di fronte ad una questione politica. In Germania la disponibilità di tamponi, posti-letto e unità di terapìa intensiva vengono evidentemente ritenuti una priorità nazionale per affrontare anche situazioni di crisi e per salvare vite umane, mentre in Italia le preoccupazioni che hanno prevalso, a livello politico, negli anni precedenti lo scoppio della pandemìa da coronavirus sono state altre. Al proposito un articolo di stampa del giornale “Il Tempo”, a firma di Antonio Sbraga, intitolato “Capolavoro di Zingaretti: Lazio senza posti-letto”, sostiene che nel Lazio disporremmo sostanzialmente solo di circa 590 posti in terapìa intensiva contro i 5,9 milioni di cittadini. Il dato è da verificare, ma è abbastanza noto che, a seguito della gestione Polverini, Zingaretti e la sua giunta, evidentemente anche per cercare di far quadrare i conti del bilancio, abbiano operato tagli significativi, per usare un eufemismo, non solo sugli ospedali e posti-letto, ma persino sulle forniture farmacologiche e prestazioni sanitarie (una tra le tante di cui abbiamo contezza diretta è la riduzione delle striscette, ecc. per il monitoraggio glicemico nei pazienti diabetici, che sarebbero esposti anche a maggior rischio di contrarre coronavirus). L'emergenza del coronavirus ha anche fatto riemergere drammaticamente la triste questione della gestione Formigoni in Lombardia. Un recente articolo di stampa del 11/03/2020 di Francesca Scoleri (Format.info) si intitola: “Sanità lombarda al collasso, Formigoni tira fuori il bottino”, a tal proposito evidenzia: “Dal processo che lo ha visto imputato e condannato, è emerso che oltre 200 milioni di soldi pubblici, quindi dei contribuenti, sono stati abilmente distratti a favore di cliniche private. Di chi fossero quelle cliniche è ovvio, amici e amici di amici del celeste.Sei di quei milioni sono finiti proprio nelle sue tasche per corruzione e dopo un simile saccheggio a danno dei malati, ci saremmo almeno aspettati di vedergli scontare i 5 anni e 10 mesi di reclusione a cui è stato condannato e invece nulla di tutto questo. Cinque miseri mesi e lo hanno spedito a casa ai domiciliari adducendo motivazioni che superano il ridicolo sconfinando nel drammatico. Secondo chi lo ha rimesso in libertà, Formigoni in carcere ha mantenuto “uno stile di vita riservato” e ha dimostrato “uno sforzo di adattamento, consolidato da elementi tra cui la fede” e il “volontariato in biblioteca”.”, pur non volendo qui sostituirci all'A.G. competente e lasciando ai lettori le valutazioni sulle considerazioni della collega giornalista, sta di fatto che gli stessi medici impegnati nell'emergenza in Lombardia hanno potuto solo confermare l'insufficienza totale sistemica, e, in ogni caso, essendovi stati anche accertamenti processuali precedenti su fatti di corruzione,ecc. e per cifre ingenti, è chiaro che la politica italiana debba essere chiamata a rispondere, nelle persone dei responsabili,all'esito della vicenda pandemica, anche perchè abbiamo potuto vedere sia in Lombardia che nel Lazio la medesima tendenza involutiva e di riduzione dell'assistenza sanitaria, che potrebbe aver funzionato quantomeno da concausa,se non addirittura da elemento causale principale, non solo nella diffusione dei contagi, ma anche nella dinamica di eventuali decessi (artt.40-41 C.P. per comparazione col modello tedesco che invece ha dimostrato di funzionare e di poter salvare molte più vite umane anche tra la popolazione anziana).Un articolo del Fatto Quotidiano del 26/03/2020 segnala anche quanto avvenuto in Friuli Venezia-Giulia con il titolo: “La riforma Serracchiani, tagliare su tutto: ospedali, reparti, e pronto soccorso.”.Sul punto basta richiamare ancora, sempre a puro titolo esemplificativo, l'ultima puntata di “Non è l'Arena” sulla Sette del 22/03, in cui sono documentati i tempi dilatati di intervento e ricovero tra pronto soccorsi,ospedali e ambulanze e la difficoltà di ricerca di posti-letto in un sistema sanitario messo allo stremo dalla situazione di crisi, ma anche un articolo su Fanpage intitolato: “Coronavirus, Lombardia a rischio collasso: “Mancano i tamponi, non eravamo pronti a così tanti casi”.La Lombardia è a rischio collasso. Gli oltre mille tamponi realizzati nel giro di pochi giorni ha messo a dura prova la scorta dei suddetti che stanno scarseggiando. Lo conferma l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera a “Che tempo che fa”: “Chiaramente i tamponi un po’ scarseggiano, ne abbiamo fatti mille in tre giorni ma abbiamo già ordinato nuovi quantitativi”. Fontana intanto annuncia che gli edifici messi a disposizione dal ministero della Difesa stanno venendo allestiti per la quarantena delle “persone che hanno avuto contatti con infetti”(continua su: https://www.fanpage.it/attualita/coronavirus-lombardia-a-rischio-collasso-mancano-i-tamponi-non-eravamo-pronti-a-cosi-tanti-casi/, https://www.fanpage.it/). E in proposito Marco Reguzzoni Lega Nord su facebook in data 24/03/2020 dichiara: “STIAMO MORENDO DI BUROCRAZIA PIU' CHE DI VIRUS. In questi giorni sono stato zitto perché parlando a caso si rischia di far confusione. Sui tamponi però non posso più tacere: NON è vero che non ci sono kit o laboratori che possono fare i test. Il tampone è semplice e anche poco costoso e centinaia di laboratori in Italia possono eseguirlo. Sono i BUROCRATI del nostro ministero che hanno VIETATO ai laboratori di fare i campioni a tutti. PERCHE'? Secondo loro perché se uno è asintomatico NON pare molto contagioso (??!!) Avete capito bene, leggete sotto. Ma allora se i soggetti asintomatici non sono virali, perché siamo tutti reclusi?
SE AVESSIMO FATTO CAMPAGNE A TAPPETO DA SUBITO, AVREMMO POTUTO ISOLARE I SOLI CONTAGIATI E CONTINUARE A VIVERE !
Invece adesso moriamo, più di burocrazia che di virus !
Siccome in questi casi non si può parlare a vanvera, vedete in allegato i tre punti estratti dalla circolare ministeriale del 25 febbraio e dalle linee guida dell'Istituto Superiore della Sanità (ISS) del 26 febbraio. Come leggete, nessun laboratorio italiano - pubblico o privato - può fare campioni, bisogna inviarli aI laboratorio romano dell'ISS.”. Va verificato anche questo e vanno tratte le dovute conseguenze in termini di concausalità...,in ogni caso, anche il Prof. Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di medicina molecolare e professore di epidemiologia e virologia dell'azienda ospedaliera dell'università di Padova, parla di “numeri inesatti” in materia di coronavirus (e su questo torneremo poi in merito al video di Gianluca Spina) ed evidenzia la mala gestio nel contenimento e monitoraggio dei positivi.I dati in questione vanno anche rapportati a notizie come quella relativa alla società Copan diagnostic nel bresciano che, a fronte della notoria necessità in Italia, e soprattutto in Lombardia,dei tamponi ad uso diagnostico e preventivo, ne avrebbe mandati cinquecentomila all'estero con un cargo militare!? Trattandosi di azienda che pare fornisca anche le strutture sanitarie pubbliche e private in Italia e che opera in Italia, è lecito domandarsi che tipo di contratti avesse con le strutture sanitarie italiane e soprattutto se, in casi come questi, non sia da ravvisarsi la violazione dell'art.355 C.P. La norma incriminatrice infatti alla lettera recita: “ fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere che siano necessarie ad uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio” e il numero 1 prevede l'aggravante per le sostanze medicinali (https://quifinanza.it/soldi/tamponi-copan-brescia-usa-cargo-militare/363467/ ). Il fatto che l'episodio sia accaduto proprio in Lombardia, epicentro dell'emergenza coronavirus, merita sicuramente approfondimenti. E' inutile o secondario limitare, nel modo in cui lo si è fatto, tutte le libertà più elementari dei cittadini riducendoli ad uno stato pressochè di detenzione domiciliare, se poi non si è in grado di incidere su questi fattori sanitari di base o di evitare fenomeni speculativi o corse all'accaparramento di farmaci irrazionali, come quelle che hanno determinato l'esaurimento dell'amuchina e di alcuni disinfettanti, ecc. nelle farmacie del Lazio o proposte di vendita a prezzi esorbitanti. In generale va verificato, alla data attuale, se non si stiano ingenerando fenomeni inflattivi anche sui generi di prima necessità (https://torino.corriere.it/cronaca/20_marzo_27/aveva-raddoppiato-prezzi-pane-olio-pasta-conad-toglie-licenza-de56b24e-7054-11ea-82c1-be2d421e9f6b.shtml?fbclid=IwAR2A1nkS-ZqUaBZfOFYQbqCn4M0Nd7zEiIjKqm7gxvBV6fUMaNwfMo6fhfw ) e ancor più se aver cambiato ben quattro moduli di autocertificazione al fine delle attività residue di circolazione, in ristretto lasso di tempo, non abbia rappresentato uno dei più tristi spettacoli della abitudine italiana alla complicazione burocratica, rendendo la vita difficile e disorientando i cittadini. Diremo di più: se veramente il pericolo epidemico sia tale, su tutto il territorio nazionale, da richiedere i provvedimenti limitativi delle libertà di cui si è detto, Regioni, Comuni e Ministero della salute avrebbero dovuto quantomeno attrezzarsi e provvedere d'urgenza alla distribuzione gratuita di guanti e mascherine per tutte le famiglie di residenti o istituire centri di distribuzione. Solo alla data del 27 marzo 2020 si è avuta notizia dal consigliere regionale Emiliano Minnucci che: “ La Regione Lazio in questo fine settimana consegnerà ai Comuni una prima dotazione di mascherine.” (https://www.cinquequotidiano.it/2020/03/27/mascherine-in-tutti-i-comuni-del-lazio-consegne-nel-weekend/ ). Di converso, ci sia consentito plaudere e ringraziare all'iniziativa del governatore del Veneto, Luca Zaia,che si è mobilitato prontamente per la sperimentazione del farmaco giapponese antinfluenzale Favipiravir,noto come Avigan, nella sua Regione, come anche all'equipe dell'ospedale di Latina che ha sperimentato, pare con iniziali miglioramenti sul 70% dei casi, un farmaco antiartrite, Tocilizumab, che pare sia in grado di svolgere anch'esso funzione antagonista al virus(https://napoli.repubblica.it/cronaca/2020/03/25/news/cura_ascierto_la_prima_paziente_torna_a_casa-252318175/?fbclid=IwAR3jw54ybOHrMrePt41sgd6XvLuL8gOcdxdEsXwNzFP_8s5D4-fEVR1aOHI , ottimi segnali anche da altri pazienti trattati). Il giornalista Paolo Barnard, in data 21 marzo, con una serie di tweet e un video da tre minuti su YouTube: mostra un’email ricevuta dal dottor Wayne Marasco, della Harvard Medical School. Il messaggio: uno studio clinico francese, non ancora “randomizzato”, fornisce la concreta speranza che l’idrossiclorochina (un farmaco antimalarico, molto conosciuto e anche economico) possa avere effetti decisivi contro il Covid-19. «Questo farmaco – dice Barnard, leggendo l’email di Marasco – è già disponibile in quantità di massa: potrebbe fornire un aiuto in tempo reale per i pazienti lombardi infettati, per quelli a rischio infezione e per tutto il personale sanitario in Lombardia.. associato all’antibiotico azitromicina ha dato risultati ancor più sorprendenti». Barnard si rivolge ai suoi lettori: l’appello deve arrivare al più presto alle autorità sanitarie italiane...grazie alle informazioni ricevute dal dottor Marasco di Harvard è riuscito ad anticipare la seguente notizia: gli Stati Uniti stanno lavorando per rendere queste cure operative a livello nazionale il più presto possibile: «Questa è adesso politica sanitaria americana, in questi minuti, mentre vi sto parlando,dice Barnard. Tempo 72 ore, ed è lo stesso Trump a confermare: idrossiclorochina e azitromicina, presi insieme, hanno una chance reale di essere una delle più grandi svolte nella storia della medicina...”, considerata l'urgenza e potenziale diffusività l'amministrazione Trump ha dato mano libera alla sperimentazione a 365 gradi senza troppi intoppi burocratici ed anche questa potrebbe rivelarsi la differenza tra certi sistemi e il modello italiano. Gli italiani, venuti in possesso della notizia, da quanto riferisce un articolo del Messaggero del 31 marzo, a firma di Stefania Piras, pare, soprattutto nel Lazio, si siano messi a fare incetta del farmaco antimalarico Plaquenil, ormai quasi introvabile nelle farmacie, forse allo scopo di "sperimentare" da soli o per tenerlo in casa come "salvavita"... Bisogna convenire, infatti, almeno su un punto,vale a dire che se l'emergenza è di carattere sanitario, la risposta non possa che essere prioritariamente di carattere sanitario, cercando di evitare anche fenomeni di psicosi di massa e facendo corretta informazione e approfondimento, evitando ogni inutile aggravìo delle condizioni create da una situazione già difficile da affrontare e su cui torneremo, nonchè cercando di rimanere sempre, per quanto possibile, anzitutto nell'ambito del perimetro delle norme costituzionali. Si deve ritenere che la “sperimentazione” vada condotta in campo medico e, in questo momento, doverosamente, anche cercando di superare ostacoli tradizionali o pregiudizi, mentre appaiono inaccettabili forme di sperimentazione sulla “capacità di reazione sociale” o aggravii ingiustificati o gratuiti delle condizioni di vita o simili (sul punto si richiamano sempre gli interessanti video su youtube di Gianluca Spina, ex Ispettore di Polizia, sull'emergenza coronavirus e relative strumentalizzazioni sulla base di dati e analisi statistiche,ecc., tanto da arrivare a formare un movimento politico e di pensiero a cui poter aderire con mail: adesioni@iopenso.eu : https://www.youtube.com/watch?v=8WiF2pYZrCA ). Del pari argomentazioni come quelle del presidente Mantoan dell'Aifa, riportate sull'articolo del 22/03/2020 del Fatto quotidiano,relativo alla sperimentazione dell'Avigan in Veneto,esteso anche ad Emilia-Romagna e Lombardia, le regioni più colpite da Covid-19,lasciano qualche perplessità, in un momento come questo, egli afferma: “ad oggi non esistono studi clinici pubblicati relativi all’efficacia e alla sicurezza del farmaco Favipiravir nel trattamento della malattia da Covid-19. Favipiravir è un antivirale autorizzato in Giappone dal marzo 2014 per il trattamento di forme di influenza causate da virus influenzali nuovi o riemergenti e il suo utilizzo è limitato ai casi in cui gli altri antivirali sono inefficaci. Il medicinale non è autorizzato né in Europa, né negli Usa”. Aifa aggiunge che, relativamente all’impiego anti-Covid, “sono unicamente noti dati preliminari, disponibili attualmente solo come versione pre-proof (cioè non ancora sottoposti a revisione di esperti), di un piccolo studio non randomizzato, condotto in pazienti con Covid-19 non grave con non più di 7 giorni di insorgenza, in cui il medicinale Favipiravir è stato confrontato all’antivirale Lopinavir/Ritonavir (anch’esso non autorizzato per il trattamento della malattia Covid-19), in aggiunta, in entrambi i casi, a interferone alfa-1b per via aersol”. Risultato? “Sebbene i dati disponibili sembrino suggerire una potenziale attività di Favipiravir, in particolare per quanto riguarda la velocità di scomparsa del virus dal sangue e su alcuni aspetti radiologici, mancano dati sulla reale efficacia nell’uso clinico e sulla evoluzione della malattia. Gli stessi autori riportano come limitazioni dello studio che la relazione tra titolo virale e prognosi clinica non è stata ben chiarita e che, non trattandosi di uno studio clinico controllato, ci potrebbero essere inevitabili distorsioni di selezione nel reclutamento dei pazienti”, occorre aver cura di rispondere al Sig. Mantoan che, semmai si sperimenta il farmaco su vasta scala, mai potremo giudicarne l'efficacia, che il fatto che, fino ad oggi, non sia stato ancora autorizzato in Usa ed Europa, quando sembra dare effetti di scomparsa del virus dal sangue e da aspetti radiologici, potrebbe addirittura rappresentare un limite, se non una colpa di certi sistemi sanitari e non un fattore di scetticismo, dovendo solo aver cura di accertare,con la massima urgenza su tutto il territorio nazionale, oltre all'efficacia, le eventuali controindicazioni ed effetti collaterali, svolgendo i doverosi giudizi comparativi . In data 22/03/2020 un articolo di stampa sulla testata “Progetto Italia news”, afferma che una equipe medica cinese avrebbe già realizzato il vaccino contro il coronavirus, trattandosi di un paese che ha mandato aiuti all'Italia per l'emergenza, andrebbe verificata anche questa notizia.Infine è circolata anche la notizia secondo cui il Ministro della salute francese Oliver Veran avrebbe diffuso tra la popolazione l'elenco di tutta una serie di farmaci, in primis quelli a base di ibuprofene e alcuni antinfiammatori e cortisonici,ecc. come farmaci in grado di aggravare le condizioni dei pazienti contagiati da coronavirus o addirittura di favorire l'inizio e decorso del contagio. Da parte sua, l'agenzia europea per i medicinali Ema sembra smentire, asserendo che non vi è nulla di certo e comprovato sul punto in questione ( http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4264 ), sarebbe quantomeno doveroso, da parte del ministero della salute e istituto superiore di sanità italiani, fare chiarezza su questo punto, sulla base anche di questionari statistici da acquisire presso i presidi ospedalieri e delle evidenze dei diarii clinici, e in tempo reale, al fine di fare corretta informazione e prevenzione, per quanto possibile. In sintesi,la sussistenza anche solo di elementi concausali che possano aver aggravato la situazione, impedito la prevenzione adeguata o migliore di contagi o decessi, rappresentano i potenziali presupposti sia per eventuali class-actions in diritto civile che per iniziative penali a dir poco doverose a cui possano seguire, in caso di rinvii a giudizio, costituzioni di parte civile per risarcimento dei danni e anche da parte delle istituzioni e degli enti regionali in primis, come anche vanno valutati attentamente gli aspetti di responsabilità avanti alle Procure contabili competenti.Le Presidenze dei tribunali e le Procure della Repubblica, il Consiglio Superiore della Magistratura e il dicastero della giustizia sono chiamati ad attivarsi tutti, anche d'ufficio, per quanto di competenza, garantendo una razionalizzazione della situazione e il rispetto dei principi costituzionali e delle norme di diritto in un momento in cui la salvaguardia dei diritti non può essere mortificata o azzerata solo sulla base di pure logiche emergenziali. Il dato obiettivo che vi siano farmaci e misure di profilassi e prevenzione che possano ridurre il pericolo di contagio o di decessi o che possano fronteggiare gli effetti del morbo deve indurre ad una razionalizzazione e contenimento territoriale-delimitazione delle misure emergenziali, evitando che la medicina fin qui concepita soprattutto a base di misure di polizia e limitative del lavoro e delle libertà fondamentali, possa rivelarsi, soprattutto con l'aumentare del tempo, più dannosa del male stesso! In sintesi, se si riesce a contenere il contagio da coronavirus con certi metodi, anziché rispondere specificamente e quasi esclusivamente sul piano sanitario,come dovrebbe essere in un paese con standards europei e moderni, e poi si rischia di generare fenomeni di ordine pubblico o far morire di fame o compromettere il lavoro e la vita delle attuali generazioni e di quelle future anche per anni a venire, viene spontaneo chiedersi se la “cura” non possa rivelarsi, alla lunga, peggiore e più rischiosa del male stesso che si vorrebbe affrontare con certi sistemi? (https://infosannio.wordpress.com/2020/03/27/al-sud-ce-il-pericolo-di-rivolte-e-ribellioni-lintelligence-avverte-conte/?fbclid=IwAR2j0QhoICttM4nBoWXVxlIl26Bfsbn7gjFAs_c0PzCWI8DNRwIHKvJaRsE )


2)Subito dopo il discorso del sistema sanitario viene in rilievo il sistema di controllo e prevenzione della propagazione del virus e dei controlli sull'immigrazione e degli arrivi da paesi a rischio,nonchè altri fattori su cui sarebbe bene approfondire e fare chiarezza con la massima urgenza. Abbiamo assistito troppo spesso a considerazioni aprioristiche e immotivate secondo cui certa immigrazione non sarebbe a rischio e, come ha sostenuto il dr. Mariano Amici, anche sulla base di argomentazioni singolari secondo cui gli immigrati, in quanto sottoposti a vaccino antitubercolosi, potrebbero essere immuni,ecc. E' evidente che,se oggi il ministero dell'interno avesse adottato le politiche di chiusura degli scali portuali all'immigrazione praticate qualche tempo fa, attualmente per ragioni sanitarie e di prevenzione legate all'emergenza del virus, probabilmente sarebbe difficile contestare alcunchè anche da parte di eventuali opposizioni, in un ipotetico scenario storicamente capovolto con lo scarto di qualche mese e del senno di poi...Il dr. Mariano Amici, noto medico ed ex sindaco di Ardea, in un'intervista del 23/03/2020, pubblicata nel giornale Italia Sera,articolo intitolato: “Extracomunitari e immigrati immuni dal Coronavirus? Asserisce: “Non credete a queste bufale”, testualmente “Non date ascolto a queste falsità” ha ammonito il dottor Amici in merito all’ultima delle bufale. “Gli extra comunitari per lo più sono dei soggetti giovani, che se hanno la febbre spesso non vanno neanche dal medico; passano inosservati poiche’ guariscono spontaneamente come la stragrande maggioranza dei soggetti giovani, anche non di colore, ed in questi casi non viene neanche posta la diagnosi di Coronavirus. In merito alle statistiche che stanno circolando, Amici considera questi dati totalmente sballati e fuorvianti, affermando che una statistica può essere affidabile solo se i tamponi venissero fatti a tutta la popolazione. Tali osservazioni paiono attualmente confermate da un articolo di stampa di Giovanna Pavesi sul Giornale, del 27/03/2020, secondo cui la stessa O.M.S. Avrebbe avvertito che, in questi giorni, la situazione coronavirus evolverebbe in Africa in modo drammatico. Altro tema caldo, degli ultimi giorni riguarda l’Avigan, il farmaco di cui tutti parlano dopo il video virale di Cristiano Aresu, e che in Giappone starebbe guarendo i contagiati da coronavirus con un’efficacia del 90%. “Il farmaco miracoloso con il quale dicono che in Giappone hanno risolto il problema è in realtà un antivirale, e lo abbiamo anche in Italia” ha subito spiegato Amici. Ma questo farmaco non è il toccasana – allerta il medico – perché chi sta morendo, aldilà di tutte le falsità che ogni giorno vengono dette sui media e sui social, non muore per il Coronavirus ma muore con il Coronavirus, e la differenza è abissale.”.La ragione di numeri meno preoccupanti nella terra del Sol Levante, in realtà, starebbe,anche in questo caso, in un sistema sanitario molto efficiente. “In Giappone hanno risolto – ha chiarito Amici – e la gente ha sempre girato e gira tranquillamente per le strade perché lì la Sanità funziona, e hanno fior di centri di cura e di terapia intensiva in grado di assistere anche in casi di grande necessità come questi, con un elevato numero di pazienti, riuscendo cosi a salvare la vita anche a coloro che per altre gravi malattie con il Coronavirus morirebbero”. Le complicanze o la sussistenza di altre patologie come ipertensione grave, diabete, tarda età,ecc., insomma, predispongono alla possibile letalità del virus in misura percentuale sicuramente maggiore e pertanto la prima cosa da fare, come in Germania o altrove, è utilizzare i tamponi come screening soprattutto sulle categorie di pazienti o soggetti più a rischio,o provenienti da paesi a rischio o in cui il sistema sanitario non sia paragonabile agli standards europei, al fine di poter applicare anzitutto la quarantena in caso di esito positivo. Un controllo su immigrati e soggetti provenienti da paesi a rischio viene oggi effettuato,soprattutto presso gli scali aeroportuali, ma l'emergenza coronavirus fu dichiarata in Gazzetta Ufficiale dal governo italiano fin dal 31 gennaio, quindi possiamo dire che già prima di quella data il governo sapesse, anche perchè in Cina questa storia era dilagata almeno a dicembre 2019 e le relazioni tra i due paesi erano e sono intense, e pertanto viene legittimo porsi la domanda, almeno sotto il profilo politico e amministrativo, se sia stato fatto tutto quello che andava fatto, per tempo, per prevenire, o se le logiche politiche di accoglienza, anche per la presenza della sinistra al governo e la sua linea più accomodante sul tema immigrazione, possano aver agevolato un'inversione di tendenza rispetto al precedente governo giallo-verde, che possa aver finito, anch'essa,a sua volta, per esporci o potenziare anziché diminuire i fattori di rischio. Un interessante articolo di Italia Oggi del 25/03/2020, a pag.5, pone l'accento sulla sottovalutazione governativa del fenomeno, dal momento che, ancora subito dopo l'emanazione del decreto sull'emergenza, pare che alla domanda “Gli italiani possono stare tranquilli?”, lo stesso presidente Conte abbia risposto: “Assolutamente si...”, su questo i partiti all'opposizione innescano gran parte delle loro polemiche, avendo reclamato ancor più rigore nelle misure adottate che, comunque, di fatto, hanno finito per sospendere gran parte dei diritti civili...anche se su questo avremo modo di tornare. Sul terreno astratto delle associazioni di idee, a tutt'oggi, viene in rilievo che la linea politica di Antonio Di Maio sia stata quella di stringere rapporti commerciali,ecc. più stretti tra Italia e Cina e che, essendo la Cina il paese in cui è esploso il problema, anche in alcuni articoli di stampa cominciano a diffondersi le seguenti riflessioni: “La Bergamasca, come altre provincie lombarde, ha ovviamente innumerevoli rapporti imprenditoriali con l’estero ma la domanda che molti si fanno è perché proprio Bergamo e perché, in particolare in Val Seriana, il virus ha colpito quasi tutte le famiglie, difficile avere parenti e conoscenti della valle che non abbiano avuto nessun malato o, purtroppo, nessun decesso in famiglia. La Val Seriana è famosa per il settore tessile sviluppato sin dal medioevo. I rapporti con la Cina, soprattutto in questo settore, sono costanti, anzi, alcune aziende della valle hanno vere e proprie sedi in Cina, anche nelle zone che sono state tra le prime colpite dal virus. Ora, le domande che si fanno in molti sono:quanto queste aziende, i viaggi del personale e dei tecnici da e per la Cina hanno contribuito alla diffusione del virus? Quanto l’ottimismo della classe imprenditoriale orobica, o per dirla più direttamente, l’incoscienza motivata dal profitto, ha colpevolmente sottovalutato il problema fino a quando possibile? Quanto i viaggi dei tecnici e del personale sono continuati ad epidemia ormai conclamata anche, forse, eludendo blocchi aerei, passando per Bangkok o la Russia, per evitare i costi di inevitabili quarantene? Sono domande alle quali, oggi, non abbiamo risposta certa, notiamo correlazioni e coincidenze che non fanno una prova ma che, nel rispetto delle vittime, andranno verificate attentamente e chi ha colpevolmente sbagliato dovrà renderne conto.” (articolo di Marco Noris: http://www.iacchite.blog/coronavirus-30-giorno-perche-proprio-bergamo-una-riflessione-oltre-la-notizia/?fbclid=IwAR2JcBMeWXn4qhItCz_KBbnPOz1Wr4gwwdmTiBZ-x3dcGbahWPBHOSnOWwg , alle sue considerazioni andrebbe aggiunto che la Lombardia notoriamente è divenuta sede elettiva di immigrazione e insediamenti cinesi, con i loro esercizi commerciali cinesi, dai ristoranti ai centri massaggi, tanto che nella stessa Milano e anche in altre città lombarde si sono radicati interi quartieri nominati comunemente “chinatown” ), conveniamo che,soprattutto a livello economico-commerciale, in un sistema mondiale ormai globalizzato, le politiche di “magnifico isolamento” o di “autarchia” appaiono difficilmente perseguibili, tuttavìa è evidente quantomeno il nesso politico con il programma-proclama della “nuova via della seta” e dei rapporti commerciali rafforzati con la Cina portato avanti da Antonio Di Maio dal 23 marzo al novembre del 2019,pur non potendo umanamente prevedere quanto poi accaduto da dicembre 2019 in Cina, appare però altrettanto chiaro che in determinate zone, da Prato in Toscana alla Valseriana in Lombardia, alla stessa Roma e dintorni, le istituzioni avrebbero dovuto alzare la guardia sulla prevenzione e ancor più sui controlli antimmigrazione clandestina e fenomeni criminali connessi sempre preventivabili in uno scenario economico di partenariato rafforzato (https://it.insideover.com/migrazioni/quei-migranti-invisibili-che-vengono-dalloriente.html , https://www.repubblica.it/online/cronaca/orgcinesi/orgcinesi/orgcinesi.html ). E' evidente dall'articolo di Marco Noris succitato che qualche interrogativo o perplessità su tali punti, alla luce dei risultati pandemici, diventa quantomeno legittimo. Siamo sicuri che i controlli siano stati all'altezza dell'impatto commerciale? Siamo sicuri che si sia fatta adeguata prevenzione sulla diffusione del virus, almeno da dicembre-gennaio 2019? Sta di fatto che, in data 23/03/2020, a pandemìa ormai conclamata, viene diffusa dall'Ansa,attribuendola al ministro degli esteri Di Maio, la notizia della chiusura o indisponibilità dei porti italiani per gli sbarchi, inversione, forse tardiva, della linea di tendenza politica del ministro degli esteri, che ricorda molto il proverbio sull'attività di colui che è intento a chiudere la stalla, quando ormai i buoi sono già usciti... Passando da queste riflessioni sulle vie di propagazione ad altre,la diffusività e letalità del virus in Valseriana, che ,forse anche più del resto delle zone del nord Italia e pianura padana risulta tra le più inquinate e soggette allo smog (parliamo anche di inquinamento elettromagnetico come possibile veicolo di propagazione o diffusione del virus, per citare una suggestiva teoria di Gunter Pauli, che azzarda anche un paragone con la mappatura 5G della zona di Wuhan), pone altri interrogativi legittimi sul sistema e la velocità-intensità di propagazione del virus. E' possibile che il virus viaggi e venga inalato all'interno dell'organismo umano attraverso le particelle di smog e le polveri sottili? Di qui le disposizioni sulle mascherine, l'invito a rimanere in casa e spostarsi il meno possibile, evitando così quindi anche di alimentare l'inquinamento atmosferico coi gas di scarico delle autovetture,lavarsi spesso le mani,ecc.? Su tutte queste cose, per quanto possibile, la federazione nazionale della stampa, le istituzioni sanitarie e gli studiosi devono cercare di fare chiarezza. Se non sappiamo precisamente come si diffonde il virus, ogni misura limitativa della libertà personale e delle attività dei cittadini potrebbe essere ingiustificata e irrazionale, oltre che illegittima, tranne forse nelle cosiddette “zone rosse”. Veniamo al dunque: se il virus viaggia nell'aria, qualsiasi misura di limitazione delle attività e degli spostamenti, salvo che si tratti di misure mirate o generali “antismog”, potrebbe apparire immotivata e illegittima, anche perchè appare chiaro che persino l'aria che respiriamo nei locali di casa o in qualunque locale “chiuso” finisce sempre per provenire dall'esterno...dunque anzitutto il Governo, se sa qualcosa in merito, ha il dovere di parlare e divulgare,anche per i principi della trasparenza (L.241/1990, T.U. trasparenza Dlg.vo n°33 del 2013, D.lgs.97/2016) così almeno potrebbe spiegare, se non altro da un punto di vista medico-scientifico, le ragioni di certi provvedimenti, e ciò vale anche per Regioni, Comuni e istituzioni sanitarie che abbiano normato o adottato provvedimenti in materia. Nel caso si tratti di smog, come veicolo, andrebbe anche raccomandato allora di aprire porte e finestre di case e uffici il meno possibile, sarebbe più corretto, oltre che realistico e trasparente. Sovviene sul punto un interessante articolo di Repubblica del 22/03/2020 pubblicato nella pagina “medicina e ricerca”: “Corona virus e smog è l'ora delle polemiche” https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/22/news/coronavirus_studio_il_legame_con_lo_smog_non_e_provato-251981217/ . Infine bisogna riflettere adeguatamente anche su un altro aspetto dell'intera vicenda: il coronavirus attacca anche gli animali e questi possono trasmetterlo all'uomo o viceversa? Il quesito potrebbe risultare meno secondario di quanto si possa pensare anche sotto un altro profilo investigativo, dal momento che sui social media, da facebook a youtube, circolano varie ipotesi dietrologiche su un possibile attacco batteriologico, anche se non si capisce bene, chi avrebbe avuto interesse a svilupparlo, dal momento che l'infezione sembra essersi diffusa pressochè a livello globale...Veniamo anche qui al dunque: se il virus attacca selettivamente l'essere umano o quasi esclusivamente l'essere umano, allora potrebbe essere stato studiato in laboratorio come arma batteriologica proveniente dallo sviluppo della sars, mentre se attacca indiscriminatamente uomini e animali potrebbe trattarsi di una semplice mutazione-sviluppo della sars avvenuta in via naturale. Sul punto sembra che anche a Hong Kong sia stato trovato un cane lievemente positivo per infezione trasmessagli dal padrone e non viceversa. Le evidenze,allo stato, e anche per quanto dichiarano Ministero della Salute e organizzazione mondiale della sanità,sembrano provare che, in generale, è l'uomo a poter contagiare, in qualche caso, i cani e non viceversa, dunque gli abbandoni di animali rimangono un atto criminale, oltre che ingiustificato, tuttavìa, quelle che a noi interessano, sono le riflessioni sul punto di Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia: I coronavirus scelgono a quale specie adattarsi.I coronavirus sono molto specifici: o si adattano all’uomo o al cane, non abbiamo precedenti di altro tipo. Questo perché se un virus si adatta all’uomo non trova poi nel cane o nel gatto i recettori giusti e un organismo idoneo alla sua replicazione.”. Nel caso di Hong Kong, è possibile che il virus abbia semplicemente aderito alla mucosa nasale del cane dopo un contatto ravvicinato con la sua padrona, una donna di 60 anni risultata positiva al test, senza però che si sia verificato il contagio.”. Anche tali ragionamenti appaiono relativi, a livello scientifico, se si considera che, in altro articolo di stampa, sempre del Sole 24 ore, si può leggere: “E qualche elemento in più emerge sull’origine dell’epidemia. Il virus cinese 2019-nCoV sembra essere arrivato all'uomo dai serpenti: il krait cinese e il cobra cinese nei quali il virus, trasmesso dai pipistrelli, si sarebbe ricombinato e poi passato all'uomo. Lo indica l'analisi genetica pubblicata sul Journal of Medical Virology da Wei Ji, Wei Wang, Xiaofang Zhao, Junjie Zai, e Xingguang Li, delle università di Pechino e Guangxi. La ricerca è stata condotta su campioni del virus provenienti da diverse località della Cina e da diverse specie ospiti.”. L'unica cosa da accertare è dunque il livello di letalità che il virus avrebbe in queste diverse specie animali e l'origine di queste specie, perchè la “ricombinazione” non è da escludere che possa essere stata oggetto di studi sperimentali (vedasi video Leonardo tg3,secondo alcuni però si tratta di virus diverso), anche se può essersi trattato di studi per trovare farmaci e non necessariamente per testare un'arma batteriologica...Una cosa che sembrerebbe essere stata accertata con discreto margine di certezza dai medici cinesi di Wuhan, epìcentro della pandemìa (ma anche centro di laboratori di studi e sperimentazioni), ai fini della propagazione e individuazione soggetti a rischio, è che gli individui con gruppo sanguigno zero sembrerebbero meno contagiati, mentre “analizzando i risultati, i ricercatori hanno concluso che ''il gruppo sanguigno A presenta un rischio significativamente più elevato di Covid-19'' rispetto agli altri gruppi sanguigni. Solo l'analisi scientifica sul fenomeno della “ricombinazione” o evoluzione del virus nel passaggio tra le diverse specie animali, potrà far luce su questi aspetti a livello medico-legale, a seconda che la “ricombinazione” sia avvenuta in modo del tutto naturale o sia stata agevolata o addizionata dall'intervento scientifico. Ciò ai fini delle indagini su reati di epidemia dolosa o colposa e sulle origini dell'intera vicenda che ha assunto ormai le dimensioni di disastro globale.Se dovesse risultare provata a livello scientifico la tesi dell'esperimento di laboratorio uscito fuori controllo o dell'arma batteriologica, cioè la controllabilità o regìa umana su quanto avvenuto ipoteticamente in laboratorio, potrebbe derivarne la responsabilità civile in solido,dolosa o colposa, quantomeno, dello Stato da cui proviene l'eventuale esperimento e ciò anche ai fini della solvibilità dei danni, compresi quelli mortali,nonchè per gli aspetti di diritto internazionale.


3) Veniamo dunque alla parte più squisitamente giuridica della vicenda che è quella che qui interessa da un punto di vista pratico per le implicazioni che essa ha sui diritti soggettivi e sulla vita quotidiana dei cittadini e delle loro attività professionali e abitudini e stili di vita. Affrontiamo, in primis, il discorso dell'incostituzionalità delle sanzioni , soprattutto quelle penali, ma derivatamente anche eventuali sequestri di autovetture derivanti dai D.P.C.M. varati per l'emergenza coronavirus dal governo Conte. Un articolo di stampa della testata specialistica “La legge per tutti” del 24/03/2020 affronta proprio tale argomento suscitando una riflessione elementare: “Un decreto del presidente del Consiglio può limitare la libertà? Sappiamo che le restrizioni alla libertà di movimento dei cittadini sono state imposte da un Dpcm, ossia un decreto del presidente del Consiglio. Il primo passo da compiere quindi è capire se un Dpcm possa limitare un diritto costituzionale come quello ad uscire di casa e ad andare dove si vuole. Per comprendere la questione bisogna rispolverare l’articolo 16 della Costituzione, secondo cui ogni cittadino può circolare liberamente nel territorio italiano salvo i limiti imposti dalle leggi.”, e ci tengo a specificare che la norma costituzionale precisa a chiare lettere: “salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”, prosegue l'articolo: «Dalle leggi», appunto, e non da un Dpcm. Il nostro sistema di regole giuridiche è come una piramide dove all’apice c’è la fonte normativa più importante, la Costituzione, e man mano che si scende si trovano le fonti subordinate: innanzitutto, le leggi, i decreti legge e i decreti legislativi, dopo i regolamenti ministeriali, tra cui è compreso il Decreto del presidente del Consiglio. Una fonte subordinata – ossia che si trova in basso – non può derogare a una norma di rango superiore. Ad esempio, un Decreto ministeriale non può modificare, abrogare o derogare una legge. Così come una legge ordinaria del Parlamento non potrebbe mai cambiare la Costituzione. L’articolo 16 riserva alla legge la possibilità di limitare gli spostamenti. Mentre il Dpcm è un atto amministrativo che non ha forza di legge e che, come i decreti ministeriali, ha il carattere di fonte normativa secondaria; serve solo per dare attuazione a norme già varate dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri. Ecco perché i vari Dpcm di Conte avrebbero violato la Costituzione per due ragioni: la prima è quella secondo cui non avrebbero mai potuto imporre regole diverse dalla Costituzione (appunto, le limitazioni alla libertà di spostamento); la seconda è legata al dettato dell’articolo 16 della Costituzione stessa, che riserva solo alla legge le limitazioni di spostamento, non anche a un regolamento.”. Appare altresì doveroso aggiungere che anche l'applicazione di sanzioni penali è riguardato dal principio della riserva di legge (art.25 Cost.) e, ancor più, i fenomeni privativi o limitativi della libertà personale, per il nostro “habeas corpus” che è l'art.13 della Cost., inoltre, notoriamente, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea assimila,sotto il profilo sostanziale, a sanzioni penali anche quelle che tecnicamente possiamo definire come sanzioni amministrative nel nostro ordinamento, ci riferiamo alle sanzioni da 400 a 3.000 euro introdotte con D.P.C.M. per chi non osserva le norme di profilassi come le distanze, uso delle mascherine,ecc. e financo le misure ablative come sequestri e confische, ad esempio delle autovetture, su tali punti si potrebbe obiettare che a monte vi è un decreto-legge,il n°19 del 25 marzo 2020 contenente le misure urgenti contro il coronavirus. Ma,anzitutto, anche tale decreto-legge parla della necessità di certe misure su specifiche parti del territorio nazionale o, solo all'occorrenza,cioè ricorrendo i presupposti di necessità, sulla totalità del territorio nazionale, utilizzando in premessa anche l'espressione sulla base “dell'evolversi della situazione epidemiologica” e, in secondo luogo, questo decreto-legge è intervenuto solo successivamente all'adozione delle prime misure, dal momento che il primo D.P.C.M. reca la data del 11/03/2020, il decreto-legge precedente sull'emergenza coronavirus, il n°6 del 23/02/2020, poi convertito in L.13/2020, recita all'art.1: “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita' competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.. Ogni misura attuativa, pertanto, compreso il D.p.c.m. dell'11/03/2020, trattandosi di misure straordinarie ed emergenziali, doveva strettamente rimanere nell'alveo della casistica indicata nell'art.1 del D.L. citato, senza andare ad interessare tutti quei comuni o zone in cui il presupposto di legge indicato non fosse tecnicamente ravvisabile e aggiungerei con margine di certezza, cioè sulla base di diagnosi ed analisi certe e non di mere supposizioni o presunzioni, onde evitare anche ipotesi di procurato allarme come quelle che ipotizza il prof. Loiodice, come vedremo più avanti,essendo il sacrificio dei diritti delle comunità comprensibile e giustificato o proporzionato solo sulla base di riscontri certi o assimilabili a certezza in termini probabilistici, quali quelli che potevano provenire dall'utilizzo di tamponi con esito ISS,nell'attuale sistema, o da esiti autoptici o simili a seguito di eventuali decessi. A maggior ragione ciò vale per le ordinanze di un sindaco, anche in situazioni contingibili e urgenti o per provvedimenti dei presidenti di Regione. In tale ottica va analizzato anche il provvedimento di Ministero della salute e dell'interno che, genericamente e incostituzionalmente, finisce per vietare o limitare indiscriminatamente su tutto il territorio nazionale il transito da un Comune all'altro, salvo poi l'intervento di una circolare esplicativa del Ministero dell'interno, la 15350/117 del 23/03/2020 che ha chiarito che ci si può recare a far la spesa anche nei comuni più vicini almeno per i residenti dei comuni privi di strutture commerciali adeguate (espressione quantomeno vaga, perchè si poteva chiarire utilizzando altri termini oppure si poteva specificare che quando un bene, compresa, ad esempio, la cartuccia di una stampante o un farmaco non fossero reperibili nei negozi o farmacie di un comune, ci si sarebbe potuti recare a reperirle presso centri commerciali o farmacie di altro comune vicino...Infatti la carta per scrivere e stampare un testamento notarile per atto pubblico, per esempio, o la carta per stampare un'istanza, un modulo di autocertificazione o una denuncia-querela, soprattutto per noi Avvocati, e specie laddove non si può ancora fare tutto col telematico, non sono meno indispensabili dei generi di necessità e penso anche alla carta per il comune cittadino per poter scrivere il testamento olografo, dal momento che, nei periodi come questo, in parecchi decidono di mettere nero su bianco o modificare le loro volontà testamentarie, diritto fondamentale che non può certo essere negato o limitato al pari di donazioni, unioni civili, convenzioni patrimoniali tra coniugi,ecc. Le censure e i profili di incostituzionalità del modus agendi governativo e di varie istituzioni sono provenute, come noto, da molte voci autorevoli. In primis il nostro decano ed ex presidente dell'ordine degli Avvocati di Roma, il penalista Avv.Alessandro Cassiani che, in un articolo del 22/03/2020 pubblicato dalla rivista fisco e tasse, partendo dalle medesime riflessioni costituzionali e normative, ha avuto modo di chiarire che: “La libertà personale rappresenta il diritto fondamentale più importante, e consiste essenzialmente nel diritto della persona a non subire coercizioni, restrizioni fisiche ed arresti. Esso si traduce dunque in primis in una tutela avverso gli abusi dell'Autorità e, specularmente, costituisce l'indispensabile condizione per poter godere dell'autonomia ed indipendenza necessarie per esercitare gli altri diritti fondamentali.Fatta questa premessa, la ratio legis dell’art. 16 è, quindi, quella di preservare i singoli dalla possibilità che la libertà di circolazione sia limitata per motivi politici, ciò sulla scorta di quanto era accaduto nella vigenza del regime fascista. L'articolo 16, quindi, afferma la libertà dei cittadini di poter circolare e soggiornare liberamente nel territorio della Repubblica, salvo le limitazioni della legge per motivi di sanità e sicurezza. Salvo gli obblighi di legge, inoltre, ogni cittadino può uscire e rientrare dal territorio della Repubblica.Circolazione vuole intendersi come la libertà di spostarsi senza limiti, all’interno dello Stato e tale norma va letta in combinato disposto con l’art. 120 Cost. che impone alle Regioni di non vietare con alcun provvedimento tale libertà. Da una attenta lettura si può evincere che quest’ultima discende o si inserisce nella più ampia tutela sovranazionale prevista dall’ordinamento comunitario dove viene riconosciuta la libertà di circolazione a tutti i cittadini dell'Unione (v. art. 21 TFUE; v. art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che lo riconosce anche ai cittadini di paesi extraeuropei che si trovino legalmente nel territorio comunitario). Le libertà di circolazione e stabilimento sono, inoltre, rafforzate dall'Accordo di Schenghen. Per quanto concerne i cittadini dell'Unione Europea, essi godono anche della libertà di stabilimento, vale a dire il diritto di svolgere, senza restrizioni, attività lavorative di qualsiasi tipo. Solo i dipendenti pubblici subiscono delle restrizioni legate allo status di cittadino ma solo quando necessario per garantire il buon andamento della PA ai sensi dell’art. 97 Cost. Quindi, come per l’inviolabilità della libertà personale di cui all’art. 13, le limitazioni della libertà di circolazione devono seguire l’inderogabile principio della riserva di legge, ovvero la competenza esclusiva della legislazione ordinaria a disciplinare le forme di restrizione della libertà di circolazione.Altro inderogabile principio è quello della riserva di giurisdizione per cui solo l'autorità giudiziaria può emanare provvedimenti restrittivi (habeas corpus) ovviamente con annesso obbligo di motivazione. Ai fini del presente articolo occorre specificare che in merito alla riserva di legge, essa è una riserva relativa per cui le limitazioni alla circolazione sono certamente possibili per motivi di sanità e di sicurezza, come nel nostro caso. In merito all’art. 17, va detto che lo stesso, condivide la medesima ratio legis dell’art. 16 e deriva, anch’esso, all’art. 13 Cost. in merito alla libertà personale di cui la libertà di riunione ne rappresenta una manifestazione ad uso collettivo.
Nonostante la formulazione della norma, la libertà viene garantita anche agli stranieri perché ai sensi dell’art. 2 comma 4 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, anche gli stranieri possono "partecipare alla vita pubblica locale" purchè soggiornino regolarmente sul territorio nazionale. Tale libertà, a detta della migliore dottrina costituzionalistica, permette lo sviluppo sociale della collettività, concetto, quest’ultimo, che riprenderemo più avanti.I diritti di riunione e di associazione (di cui all'art. 18 Cost.) costituiscono le c.d. libertà collettive, che si manifestano con il contributo di più soggetti. La riunione indica il diritto di associarsi in modo non stabile ma nemmeno fortuito ed esistono varie tipologie di riunioni.Quella che, ad oggi, interessa è quella che riguarda gli assembramenti, ovvero riunioni occasionali determinate da una circostanza improvvisa ed imprevista.Quindi, a causa dell’epidemia, sono vietate le riunioni organizzate per fini politici o sindacali, oltre a quelle religiose e quelle spontanee anche in casa.Da quanto emerge da questa breve analisi delle norme in commento, viene limitata la socialità. La socialità è una prerogativa dell’uomo quale “animale sociale”, è una prerogativa dello sviluppo intellettivo, è una prerogativa del mondo giovanile. Anche se la socialità non è espressamente sancita dalla Carta Costituzionale, essa rappresenta un valore desumibile dalle diverse norme che la compongono.”, mi permetto una breve chiosa, è evidente dunque che, in ogni caso in cui non sussistano i presupposti legislativi e/o giurisdizionali per certe limitazioni, gli uomini interessati da certi regimi restrittivi dei diritti umani e costituzionali fondamentali (artt.2-3 Cost.) vengono degradati ad un rango animale (“assimilandoci ad animali in gabbia”, per usare una metafora suggestiva) o subumano e spogliati delle stesse peculiarità e prerogative fondamentali della condizione umana. Per questo occorre verificare scrupolosamente, da parte di chi governa ed eroga ed applica certi provvedimenti anche il rispetto dei principi di razionalità e proporzione, oltre che la legittimazione degli stessi,sul punto vanno infatti richiamate le riflessioni della miglior dottrina liberale e illuminista da Rousseau a Genovesi ben illustrate nel prezioso trattato “Storia dei diritti dell'uomo”,edizioni B.U.L., del professor Vincenzo Ferrone,ordinario di storia moderna presso l'Università di Torino, che ha avuto modo di evidenziare come l'evoluzione storico-filosofica rispetto al pensiero dell'Ancien Regime,si è concretata a partire da quella parte del pensiero illuminista che ha cominciato a riflettere sul fatto che il contratto sociale non fosse un pactum subiectionis incondizionato da parte dei singoli consociati nei confronti dei poteri dello Stato, ma vi fosse comunque una parte significativa insindacabile e incoercibile della dimensione dei diritti umani che, infatti, dall'illuminismo in poi, assurgono al rango di diritti politico-costituzionali e non di semplici facoltà... continuano poi le riflessioni del collega Cassiani: “Sempre in tema di sviluppo in generale e sviluppo sociale in particolare, altri valori costituzionali sono stati messi a dura prova a causa della diffusione dell’epidemia quale, ad esempio, il diritto allo studio presso scuole ed Università. Certamente viene garantito il servizio on line ma tale servizio in una società, quale quella italiana, più abituata al “cartaceo” ha delle ripercussioni di notevole valore considerando i molti disagi che studenti e professori si trovano a vivere. Tutte queste restrizioni sono state disposte da un Decreto del Presidente del Consiglio e non da legge ordinaria.
Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri e le critiche della dottrina
A questo punto occorre analizzare funditus questo strumento.Il Decreto del presidente del consiglio è un atto amministrativo che non ha forza di legge e che, come i decreti ministeriali, ha il carattere di fonte normativa secondaria e serve per dare attuazione a norme o varare regolamenti.Quindi, il d.p.c.m. non costituisce una fonte del diritto autonoma, bensì la veste formale spesso attribuita ad una fonte secondaria, il regolamento appunto, qualora essa venga emanata da un Ministro nell'ambito della competenza del suo dicastero o dal Presidente del Consiglio stesso.Tale potere regolamentare è disciplinato dall'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400. Secondo i principi generali del diritto amministrativo, tale articolo costituisce la fonte attributiva del potere che, sulla base del sistema delle fonti disciplinato dalla Costituzione, non può essere esercitato in difetto di una specifica attribuzione di potere da parte di legge ordinaria. Quindi, tali decreti non possono derogare, quanto al contenuto, né alla Costituzione, né alle leggi ordinarie sovraordinate. Per identico motivo, le norme regolamentari non possono avere ad oggetto incriminazioni penali, stante la riserva assoluta di legge che vige in detta materia prevista dall’art. 25 della Costituzione.Occorre, però, distinguere tra regolamenti governativi in senso stretto e quelli ministeriali. I primi seguono un procedimento di emanazione cosiddetto aggravato in quanto essi vengono emanati con Decreto del presidente della Repubblica (D.P.R.), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato (obbligatorio ma non vincolante). Essi sono inoltre sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.I decreti ministeriali o i d.p.c.m. subiscono, invece, un procedimento meno gravoso e molto più semplificato essendo atti amministrativi (per alcuni di alta amministrazione) e non fonti legislative.”, aggiungeremmo anche che per questo non dovrebbero mai normare nel dettaglio o in termini di sanzioni, limitandosi a previsioni di massima..., prosegue Cassiani: “Ora,il nostro ordinamento giuridico prevede delle misure restrittive della libertà personale per motivi di salute anche gravi, quali epidemie, che, in un recente passato, hanno impegnato i dirigenti dello Stato Nazionale.Si pensi al colera, al vaiolo o all’AIDS e si pensi al recente dibattito sulle vaccinazioni obbligatorie. Quindi, tecnicamente, in casi gravi e non soltanto pandemici o epidemici (si pensi ai TSO), lo Stato può incidere con forza su diritti costituzionalmente garantiti.Corre l’obbligo di una specificazione. Tali restrizioni, anche nel passato, erano attuate solo e soltanto sui soggetti colpiti da tali malattie e non sulla collettività in maniera così indiscriminata.La situazione dell’epidemia da COVID 19 è una situazione che rappresenta un novumsent importante, in cui, anche dall’utilizzo numeroso del mezzo del d.p.c.m., è emerso che lo Stato Italiano è, ancora una volta, risultato assolutamente impreparato.Ritorniamo al passato sulle note del brocardo storia magistra vitae.Ai tempi della influenza “spagnola”, che portò con se una lunga scia di decessi nel mondo, sul finire della prima guerra mondiale, non si adottarono, in Italia, misure così restrittive e così indiscriminate. Sembra del tutto chiaro che misure restrittive così importanti rappresentano, anche sulla scorta delle esperienze passate, un vulnus sensibile all’inderogabile diritto primario all’autodeterminazione.In un articolo dell’Eurispes di Vincenzo Macrì del 16 marzo scorso, viene detta questa frase: “[…]l’art. 32 della Costituzione prevede il diritto alla salute, ma non l’obbligo alla salute[…]”.Come dice anche l’autore, il limite è uno solo che il danno cagionato a se stessi non produca danni alla collettività.”, aggiungiamo parimenti che il diritto a rifiutare farmaci e cure e quindi anche a lasciarsi morire è sempre più presente anche nel nostro ordinamento, dovendo essere anzitutto l'individuo a poter giudicare quando e come la vita non val più la pena di essere vissuta in un sistema europeo improntato alla tradizione e ai principi civili del diritto germanico e anglosassone in cui l'eutanasia è sempre più parte del corredo delle libertà individuali, pur trattandosi della libertà estrema per eccellenza (sul punto si richiamano le riflessioni del caso Welby e anche del caso Luana Englaro in cui si arrivò a valorizzare, a livello giudiziario, la memoria che il padre aveva dell'amore per la sua condizione libera da parte della figlia mantenuta in stato vegetativo artificialmente, decreto del 9 Luglio 2008 Corte d'Appello civile di Milano, sentenza del Tar della Lombardia 8/04/2016 che condannò la Regione Lombardia a pagare un risarcimento danni di circa 143mila euro per la decisione via decreto, presa nel 2008 dall'allora presidente Roberto Formigoni, di vietare la sospensione delle terapie ).Prosegue Cassiani: “Ora, queste limitazioni cosi stringenti adottate con un provvedimento amministrativo o di alta amministrazione, hanno destato notevoli perplessità nella dottrina costituzionalistica più attenta. Come sostiene Arturo Diaconale, l'emergenza può indirizzare o abituare allo “stravolgimento dello Stato di diritto e della democrazia liberale nel nostro Paese”. Preoccupa che si è incisa gravemente la libertà delle persone con un atto amministrativo. Per quanto la ratio dello stesso può sembrare assolutamente corretta in seno all’esigenza di contenimento della diffusione del Covid19 per la tutela di tutti, da un punto di vista strettamente giuridico, questo strumento rappresenta un abuso indiscriminato contrario allo stato democratico in cui dovremmo vivere.”, aggiungiamo anche perchè non preceduto e ponderato sulla base di adeguato confronto parlamentare e potendo anzi astrattamente costituire una scorciatoia pericolosa,cioè uno strumento utilizzato scientemente allo scopo di sottrarre l'esecutivo ad ogni confronto e verbalizzazione del dibattito parlamentare, compresa quella che, in genere, si verifica in sede di conversione dei decreti-legge, pur potendo essere sostenuti dal meccanismo della fiducia proprio per condizionare o sostenerne la conversione. Abbiamo detto che il d.p.c.m. è un decreto impugnabile dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali essendo un atto amministrativo e nemmeno fonte del diritto. Quindi, un esercizio commerciale che ha avuto la sospensione della licenza perché rimasto aperto, ben potrebbe impugnare tale atto amministrativo dinanzi al TAR sollevando la questione di legittimità costituzionale.”, una parte della dottrina precisiamo esprime invece qualche perplessità sulla ricorribilità al T.A.R. degli atti di alta amministrazione, assimilabili, per certi versi, agli atti o decisioni politiche, sicchè si potrebbero aprire ampi dibattiti sull'ammissibilità o meno dei ricorsi o quantomeno si potrebbero aprire ampie disquisizioni ermeneutiche sul carattere di atto di alta amministrazione assimilabile ad atto politico ovvero sulla parte delle disposizioni del provvedimento interpretabili come tali e quelle aventi natura di atto puramente amministrativo, sebbene conveniamo che, nel caso indicato dal collega Cassiani, incidendo su diritti o interessi legittimi individuali in concreto la ricorribilità avanti al Giudice amministrativo dovrebbe pur esserci, quantomeno dell'atto applicativo della sanzione-chiusura o limitativo della situazione giuridica soggettiva.Prosegue Cassiani: “Quindi,un cittadino che si è visto irrogare una sanzione amministrativa o penale, che preveda anche l’arresto, potrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale su uno strumento che, a parere di chi scrive, è del tutto costituzionalmente errato.”, avendo cura di precisare,aggiungiamo noi, che dovrebbe trovare un giudice a quo bendisposto a dichiarare i quesiti di costituzionalità sollevati ammissibili, poiché, purtroppo, in Italia il cittadino non ha diritto di rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale e questo è il limite maggiore di tutto il sistema, ragion per cui potrebbe apparire addirittura preferibile o più agevole il ricorso alle class actions e alle denunce collettive, anche contro gli organi governativi e istituzionali, specie quando vengano a crearsi situazioni gravi o paradossali, per effetto dell'applicazione delle norme emergenziali, anche per sensibilizzare gli stessi giudici che dovrebbero farsi parte istante presso la Corte Costituzionale o la Corte di Giustizia europea, per violazione dei diritti umani garantiti dal T.U.E. o dalla Carta di Nizza o dalle Convenzioni europee e internazionali, compresa la C.E.D.U. che ne rappresenta la versione più alta. Raccolte di centinaia o migliaia di firme o petizioni alle Camere,alle Regioni e al Governo, comprese quelle per l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su quanto verificatosi, interrogazioni parlamentari,ecc., potrebbero rappresentare tutti mezzi di impulso forse più efficaci rispetto ad iniziative individuali o isolate. Sempre Alessandro Cassiani ci indica che: “La dottrina costituzionalistica ritiene che non sia pensabile che un siffatto strumento, quale un d.p.c.m., che, lo ripetiamo, non è una legge perché ad essa gerarchicamente inferiore, e non è, quindi, una fonte normativa, possa limitare, restringere, annullare (in alcuni casi) diritti costituzionalmente garantiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di circolazione e riunione che, tra l’altro, sono estrinsecazione dell’art. 13 quale diritto fondamentale.La nostra Costituzione che, per quanto vetusta, non è certo poco esaustiva, prevede, come detto ut supra, limiti all’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti e, in situazioni emergenziali importanti come quella attuale, sembra anche corretto prevederne per la salvaguardia della collettività. Ma tali limiti devono essere previsti da legge ordinaria. Oltre al potere legislativo del Parlamento, esiste lo strumento del Decreto Legge o del Decreto Legislativo che dovevano essere utilizzati in luogo del d.p.c.m. e che, tra l’altro, costituiscono fonte normativa. Ovviamente nel rispetto delle norme costituzionali.Chi scrive ritiene di sostenere la tesi che in questi giorni è invalsa nella dottrina costituzionalistica maggioritaria; la tesi per cui sarebbe stata scelta migliore l’adozione di decreto legge da trasformare in legge ed utilizzare lo strumento del d.p.c.m. o del d.m. come decretazione atta a spiegare e ad interpretare le norme contenute nell’emanando D.L., senza lasciare alla magistratura, come oramai troppo spesso avviene, il compito di interpretare le leggi stante le carenze del Parlamento.”,si può discutere aggiungiamo noi, dunque, se si sia in presenza di un vero e proprio abuso, come sostiene il prof. Loiodice, o di un semplice “eccesso di potere” rilevante solo sotto il profilo amministrativo e di legittimità costituzionale e su questo avremo modo di tornare. Prosegue il collega: “L’esempio di quanto detto è rinvenibile nell’interpretazione del termine “passeggiata” che, secondo alcuni magistrati del nord Italia, deve essere interpretata come passeggiata a poche centinaia di metri da casa. Non sarebbe dovuto essere il Governo a specificare tale locuzione in luogo della magistratura?”, sul punto ci preme evidenziare che il luminare scienziato e farmacologo italiano Silvio Angelo Garattini, ha anche lui preso posizione, sotto il profilo scientifico, sostenendo in data 20/03/2020 che è un grave errore limitare l'attività motoria che rafforza il sistema immunitario, da parte nostra, di fronte ad un parere peritale di tale livello, potremmo addirittura sostenere che il diritto e, men che mai, l'amministrazione non possono certo andare contro le evidenze scientifiche, ragion per cui, a meno che il governo non sia in possesso di notizie, che a questo punto avrebbe tenuto illegittimamente riservate, secondo cui il virus si diffonde anche semplicemente passeggiando, a distanza, all'aria aperta, anche con tanto di guanti e mascherina, certi divieti finiscono per apparire del tutto ingiustificati, oltre che irrazionali. Occorrerebbero pareri contrari altrettando autorevoli per poter smentire Garattini a livello medico-legale, ragion per cui la sentenza dei giudici amministrativi che ha respinto il noto ricorso del collega Avvocato che voleva fare jogging, pubblicata in Sole 24 ore (https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-l-avvocato-vuole-fare-jogging-ma-tribunale-respinge-ricorso-ADefGmE ), appare inaccettabile e finisce per costituire un'interpretazione restrittiva delle stesse norme governative su cui occorrerebbe un intervento urgente, a livello di circolari esplicative, accoglimento di eventuale appello da parte del Consiglio di Stato,ecc. Infine continuiamo con le riflessioni di Cassiani che, riteniamo, vadano riportate per intero al fine di avere un quadro chiaro della questione su un argomento di così stringente attualità:

Il Decreto Legge e il Ruolo del Parlamento

È difficile essere esaustivi in relazione ad un argomento così vasto ma si tenterà di fornire al lettore la più ampia panoramica possibile sulla situazione emergenziale a livello normativo. Il fondamento per l’esercizio, da parte del Governo, del potere normativo è, nel decreto legislativo, nella stessa legge di delegazione. Invece, quando il Governo interviene con Decreto Legge, il fondamento di tale potere normativo è ravvisato nella situazione di necessità ed urgenza.È proprio il Governo che deve valutare lo stato di necessità e di urgenza ed è, quindi, lui che adotta tali decreti “sotto la propria responsabilità”. Come noto, tali decreti devono essere presentati alle Camere lo stesso giorno per la conversione in legge, in mancanza della quale, entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U.R.I., essi perdono efficacia ab initio.L’apprezzamento circa la straordinarietà, la necessità e l’urgenza del caso, ha, naturalmente, carattere politico ma è altrettanto chiaro che l’apprezzamento sulla straordinarietà ed urgenza va riferito alla impossibilità di legiferare da parte del Parlamento.L’istituto della conversione entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U.R.I. è necessaria per ripristinare le rispettive competenze degli organi costituzionali coinvolti attraverso l’istituto della novazione della fonte legislativa.Si riporta l’art. 77 Cost.: “[…] Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”. Il legislatore, attraverso questa novazione di fonte normativa converte in Legge i D.L. qualora si ravvisi la fondatezza della necessità e dell’urgenza. Da quanto detto emergono i seguenti corollari: il primo è quello per cui l’apprezzamento di cui sopra viene effettuato una seconda volta dal Parlamento in sede di novazione (conversione). Con questa seconda valutazione, il titolare del potere esecutivo perde la responsabilità delle decisioni assunte.Il secondo corollario è quello per cui la mancanza di tale apprezzamento vizia la legge di conversione e, per il principio dell’atto presupposto, il D.L. stesso. La mancata conversione parlamentare, ovviamente, rappresenta una negativa valutazione dell’operato del Governo con le inevitabili ricadute politiche di tale decisione. Forse è per questo che nell’attuale crisi il Governo ha adottato l’incostituzionale mezzo del d.p.c.m.?

Il caso Tar Campania

A riprova di quanto sin qui esposto va segnalata una delle prime sentenze in seno alla crisi epidemiologica inerente al Covid19. Il caso del Tar Campania. Il Giudice Amministrativo Campano ha annullato un provvedimento amministrativo irrogato contro in cittadino italiano da parte delle forze dell’ordine. Il caso, appunto, è stato quello di un cittadino che aveva deciso, nonostante la quarantena impostagli, di andare a lavorare e di andare a prendersi le sigarette.Il Tar Campano gli ha dato ragione con annullamento del provvedimento amministrativo con cui gli era stato ordinato di rimanere nella propria abitazione.Sulla scia dell’analisi fin qui effettuata e sui pericoli in merito all’adozione del mezzo del d.p.c.m., questa sentenza apre una breccia in un muro che sembrava destinato a non venire scalfito, quello che doveva mettere le norme emergenziali al riparo dai cavilli e dai ricorsi. Ma abbiamo detto che così non è.L’atto che costringeva tale cittadino viene in sentenza nominato come “atto di diffida e quarantena” che proibisce di uscire di casa per quattordici giorni. Il giorno dopo avere ricevuto la diffida, il soggetto coinvolto ha invece presentato ricorso al Tar Campania.Il Tar della Campania, che come tutti i tribunali d’Italia, dovrebbe essere praticamente fermo, con le udienze che si dovrebbero tenere solo in casi gravi ed urgenti, ha deciso il caso di questa persona. In 48 ore viene emanata la sentenza che “accoglie l'istanza e per l'effetto sospende l'atto di diffida e la messa in quarantena”.Si riporta qui appresso la motivazione del provvedimento: “riscontrata allo stato degli atti la verosimiglianza di quanto dedotto in esito alla essenzialità del percorso seguito dalla propria abitazione per l'approvvigionamento presso il punto di distribuzione automatico di tabacchi”. Il giudice Campano continua “ritenuto che l'estrema gravità e urgenza vada apprezzata anche nella adeguata considerazione del fine giustificante e misure. Certo, il ricorso viene accolto con esclusivo riferimento all'atto di diffida e messa in quarantena in relazione ai detti impegni professionali, nei limiti di quanto ad essi necessariamente connesso e nel rispetto di tutte le altre misure, condizioni e precauzioni note al ricorrente.Ora, al di la della correttezza o meno del provvedimento del Tar Partenopeo in termini di tutela della collettività, il pericolo segnalato in queste poche righe, dell’approssimarsi di numerosi ricorsi davanti all’Autorità Giudiziaria Amministrativa, si appalesa più che concreto.
Conclusioni
Conclusivamente, per quanto è necessario fare tutto il possibile per salvaguardare la salute della collettività, chi scrive ritiene che il Parlamento e il Governo avrebbero dovuto agire seguendo gli insegnamenti della Carta Costituzionale.Assistiamo, per l’ennesima volta, all’utilizzo distorto del potere legislativo o perché utilizzato non con i mezzi che la Costituzione mette a disposizione, o da organi non dotati di potere legislativo.con sommo rammarico degli illustri padri costituenti.”.
Mentre Cassiani, da penalista, parla di T.A.R. e di Corte Costituzionale, il Professor Aldo Loiodice, docente di diritto Costituzionale all’Università Aldo Moro di Bari, noto avvocato di diritto amministrativo ,compaesano di Conte, da costituzionalista, sembra invocare l'intervento dei giudici penali. Partendo da riflessioni analoghe a quelle di Cassiani, in un'intervista giornalistica del 24/03/2020 del giornale “La fede quotidiana”, alla domanda: “Come è stato possibile emanare una norma del genere? Risponde testualmente: “Forse si sono basati sulla vecchia teoria dello stato di emergenza , ma allora era necessario dichiarare lo stato di guerra. Oppure esiste in diritto una teoria ancora più antica, quella della situazione di necessità, che consente di legiferare extra ordinem. Ma è una idea autoritaria applicata nel passato dal fascismo, dal nazismo e dai regimi totalitari in genere . Credo sia verosimile che abbiano legiferato prendendo una svista e mi limito a questo.”, prosegue l'intervista: “Ci sta chi ha proposto di controllare per mezzo di Gps chi è infetto o ancora peggio di verificare il traffico delle cellule del telefono. “Questo è del tutto anti costituzionale e in violazione della privacy, dovrebbe intervenire il garante.Ricordo che certe limitazioni devono avere autorizzazione della Magistratura.Oggi, per comprensibili motivi di urgenza e tutela della salute, viviamo in una situazione di dittatura sanitaria, quella di tipo romano, dove ci stava un dittatore che durava in carica sei mesi, con le libertà sospese. Una volta finita l’ emergenza il dittatore se ne andava. Ma è molto molto rischioso”.Problema libertà di culto. Quali sono le relazioni Stato Chiesa? “La libertà di culto è un diritto costituzionalmente previsto dal combinato disposto artt 7 e 19 che rimanda ai Patti Lateranensi tra Chiesa cattolica e Stato Italiano. La Chiesa è sovrana e non è tenuta a recepire le direttive dello Stato. Qui lo ha fatto per senso di responsabilità ed evitare o scongiurare il contagio. Però, norme alla mano e secondo i principi del diritto, a nessuno deve essere impedito di andare anche adesso in chiesa a pregare e l’ intervento di Forza Pubblica deve essere chiesto solo dal parroco”.Messe col popolo?
Avendo la Cei e il Papa recepito quello che ha chiesto lo Stato, non si possono tenere.”.Che cosa pensa del modo di agire di Conte che annuncia i provvedimenti con conferenze e dirette prima che questi siano firmati? “Un modo disinvolto e direi persino autoritario. A mio avviso commette due reati: abuso di potere e procurato allarme. Se trova un PM attento e zelante rischia di finire davanti al Tribunale dei Ministri. In ogni caso combina pasticci come quello delle persone fuggite da Milano”.
Qui sovviene in considerazione la parte di riflessione squisitamente penalistica, il quesito che ci si deve porre è, se vi sia stato abuso, anche solo nelle procedure o nell'esercizio del potere normativo al posto di quello legislativo e soprattutto se la scorciatoia sia stata scientemente intrapresa per sottrarsi al confronto parlamentare sul merito dei provvedimenti e infine se, in concreto, le misure avrebbero potuto essere respinte o non ratificate o ratificate con modifiche dal Parlamento? Innanzitutto precisiamo che in diritto penale l'abuso di potere è previsto come abuso d'ufficio, art.323 C.P., norma incriminatrice che, molto spesso, è stata di fatto confinata ad un ruolo marginale a causa delle interpretazioni giurisprudenziali che arrivano a richiedere un'intensità e direzionalità del dolo, elemento soggettivo, del tutto particolari. La norma prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni, ma l'ultimo comma prevede anche un'ipotesi aggravata di un terzo per i casi in cui “il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”. Ragionando in termini puramente astratti per le conseguenze in termini di restrizioni delle libertà individuali fondamentali nei confronti dell'intera popolazione italiana, sotto questo profilo, se i provvedimenti non risultassero giustificati, anche solo parzialmente, l'elemento materiale e l'evento più grave, sempre in termini astratti, potrebbero anche starci tutti. La norma richiede poi che l'autore dell'abuso, oltre ad essere un pubblico ufficiale, e tali sono i membri del governo, compresa la presidenza del Consiglio, o un incaricato di pubblico servizio, abbia commesso il fatto nello svolgimento delle funzioni o del servizio e in violazione di norme di legge o regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, procurando intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto profitto patrimoniale ovvero arrecando semplicemente ad altri un danno ingiusto. A giudicare da quello che scrivono Cassiani e Loiodice, fonti attendibili e giurisperite, il dovere di astensione sarebbe astrattamente ravvisabile, se risulti corretta la tesi, secondo cui altra avrebbe dovuto essere la via di normazione al posto del D.P.C.M., rispettando le prerogative legislative del Parlamento. La Cassazione penale Sezione Sesta , con sentenza n°34086 del 6/08/2013, a proposito di mancato rispetto di principi costituzionali e integrazione del delitto di cui all'art.323 C.P., ha affermato, ad esempio, che: “E' violazione di legge anche l'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della P.A. (art.97 Cost.)”. L'interesse proprio avrebbe anche potuto essere quello di sottrarsi scientemente al dibattito parlamentare al fine di poter continuare a rivestire la carica di Presidente del Consiglio e a percepire i relativi trattamenti economici, nel caso in cui il governo fosse andato sotto,anche solo in sede di conversione di decreto-legge o qualora gli esiti del dibattito parlamentare avessero potuto aprire le condizioni di una crisi di governo, a fronte di una stabilità di governo che, per le posizioni dei renziani, già prima di questi eventi, sembrava in una situazione quantomeno vacillante o assai meno rafforzata. Sul danno ingiusto l'evidenza resterebbe dimostrata dalla entità diffusa della lesione dei diritti soggettivi,dalla gravità delle lesioni, dai disagi arrecati e dai danni economici preventivabili all'intero tessuto sociale anche per le generazioni a venire, soprattutto laddove le misure adottate non risultino in tutto o in parte giustificabili. L'unico elemento che potrebbe mancare, in concreto, nel caso in esame è l'elemento soggettivo che, secondo la giurisprudenza non consisterebbe nel semplice dolo eventuale, ma intenzionale, nel senso che deve essere ragionevolmente certo che Conte Giuseppe ed altri, in concorso o in associazione, a seconda delle interpretazioni, o anche unilateralmente abbiano agito rappresentandosi preventivamente e col preciso scopo di creare le condizioni generali di disagio, la lesione dei diritti soggettivi costituzionali e il disastro economico (vedasi per questo l'assorbimento o concorrenza col reato di aggiotaggio) preventivabili dagli effetti del protrarsi ingiustificato, anche solo in alcune zone del paese, delle misure restrittive emergenziali ( sulla necessità del dolo intenzionale e sulle sue caratteristiche in materia di art.323 C.P. vedasi Cassazione penale, Sesta Sezione, sentenza n°35844 del 18/09/2008). Dunque, il dibattito sull'eventuale sussistenza di fattispecie penali, nel caso in esame non andrebbe a riguardare l'abuso d'ufficio, secondo quello che potrebbe ricavarsi dall'intervista del prof. Loiodice, ma, semmai, la fattispecie generica e non qualificata della violenza privata, art.610 C.P. che testualmente recita: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'art.339 C.P.”.La minaccia potrebbe essere quella di un male ingiusto e quindi anche quella di poter subìre ingiustamente denunce penali o sanzioni amministrative e sequestri da parte dei cittadini e potrebbe ricorrere l'aggravante del secondo comma dell'art.339 C.P., perchè il fatto è realizzato da più di cinque persone riunite, anzi da più di dieci, e anche mediante l'uso di armi o, meglio, personale armato (forze dell'ordine e militari) per la sua realizzazione.Teniamo presente che, in alcuni casi, vi sono stati episodi di coercizione fisica (vedasi Non è l'Arena del 22/03) e numerosissime sono state le denunce penali e gli alt con sbarramento a non proseguire oltre nella circolazione e che, sotto tal profilo, la giurisprudenza della Corte di giustizia U.E. ha equiparato ormai in tutto la vis compulsiva (minaccia o violenza morale) alla vis absoluta (violenza fisica propriamente detta). Potrebbe infine ricorrere anche l'aggravante comune dell'art.61 n°9 del C.P., cioè “l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio...”.Questa fattispecie di reato potrebbe sussistere anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, nata a tutela delle libertà individuali paradossalmente addirittura in pieno regime fascista col Codice Rocco, tradizionalmente e costantemente, anche per interpretazione giurisprudenziale, è stata sempre interpretata e considerata come una fattispecie di dolo generico e non intenzionale, ragion per cui la direzionalità e intenzionalità del dolo che occorrono per integrarla, appaiono di gran lunga inferiori rispetto all'abuso d'ufficio. Si tenga infine presente che il D.P.C.M., diversamente dal Decreto-Legge, non passa, non solo per la conversione in Legge del Parlamento, ma nemmeno per la promulgazione e dunque per il vaglio di controllo costituzionale del Capo dello Stato, supremo garante della Costituzione e dei diritti costituzionali, che, qualora, e parliamo sempre astrattamente, si fosse prestato a ratifiche di atti incostituzionali, avrebbe corso, a sua volta, il pericolo di vedersi contestare il delitto proprio di attentato alla Costituzione, specie per lesioni-limitazioni così diffuse e intense dei diritti costituzionali fondamentali. Come direbbe Kant, stiamo parlando sempre in termini puramente teorici, tuttavia, ormai la gente si trova su tutto il territorio nazionale in stato di restrizione dei più elementari diritti da quasi un mese, e non è da escludere che, col passare del tempo e l'aggravarsi dei disagi, possa crescere la rabbia e l'insofferenza fino ad esplodere in tumulti o fenomeni di ordine pubblico o altro, ipotesi da evitarsi, laddove soprattutto le misure appaiano in tutto o in parte ingiustificate a livello territoriale (https://www.huffingtonpost.it/entry/attenzione-la-paura-sta-diventando-rabbia_it_5e7e05f3c5b661492265f295?o0b&utm_hp_ref=it-homepage&fbclid=IwAR00DJ8eLiqWZx5jL5S9zV_9xGgIylEwI4NEQdE3lAaUI3qQiJ0rXP329Z0 ). Si precisa che la tutela accordata dal Codice Rocco alle libertà individuali appare così elevata da ravvisare la violenza privata come reato anche nella semplice forma del tentativo (Compendio di diritto penale parte speciale di Alessandro Trinci e Sara Farini, Dike editore 2016, sull'art.610 C.P.). Un unico argomento che potrebbe scagionare i nostri governanti anche da tale ipotetica accusa è un altro, e qui si apre un quesito politico. Bisogna cioè domandarsi seriamente e onestamente, col tipo di discorsi che abbiamo sentito fare da Fontana, governatore della Lombardia, e con i suoi provvedimenti regionali,che ha finito per chiudere persino gli studi legali, garanti dei diritti di difesa, con attività ridotte all'osso (convalide arresti, emergenze, udienze per separazioni urgenti con figli minori,ecc.), con Salvini e Giorgia Meloni, che sembrano aver invocato ancor più rigore delle misure adottate, se, qualora la questione delle misure emergenziali adottate fosse approdata al dibattito e voto parlamentare, ci siano mai state concrete possibilità di sfiducia del governo o, meglio ancora, di rigetto o mancata conversione delle misure. Onestamente dobbiamo convenire, da cittadini che stanno subendo l'effetto di tutto questo,cioè da potenziali persone offese, che se fosse stata al governo la destra, o meglio questo tipo di governanti di destra, a partire da Matteo Salvini e Fontana, le misure avrebbero potuto essere approvate anche in forma più gravosa e con maggiori sacrifici delle libertà individuali, ragion per cui non vi è mai stato il pericolo astratto per il governo di andare sotto su queste misure in un dibattito parlamentare, né la possibilità concreta che le misure potessero non essere ratificate,ma semmai inasprite su proposta delle stesse opposizioni.Comunque, poco prima che venisse varato il decreto del ministro dell'interno e della salute che vietava gli spostamenti da Comune a Comune, abbiamo assistito alle ordinanze 73 e 74 del 2020 del Sindaco di Ardea Mario Savarese con tanto di blocchi stradali fissi in un Comune privo peraltro di presidi ospedalieri. Procediamo con ordine. Anzitutto Ardea è un Comune attualmente amministrato dalla maggioranza 5 stelle col sindaco Mario Savarese, tra le due ordinanze, la più importante è la n°74 in tema di “regolamentazione della circolazione stradale nelle arterie comunali, divieti e limitazioni”. Tale ordinanza contingibile e urgente risalente al 20/03/2020 è stata emanata in un periodo in cui pare che, ad Ardea, comune con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, i casi di contagio possibili fossero 1 o, al massimo, 2. A seguito dell'ordinanza i contagi salivano, il condizionale è d'obbligo, a 6-8 contagiati. Nella parte motiva dell'ordinanza si fa riferimento alle ordinanze adottate dai presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia-Giulia, località epicentro epidemico con tanto di “zone rosse”. Tale richiamo in un comune del Lazio con un numero così basso di contagi alla data dell'ordinanza non appare affatto pertinente a nostro modo di vedere e,anzi, potrebbe integrare addirittura i vizi genetici di eccesso di potere, oggi assimilato a violazione di legge in diritto amministrativo e di vizio di motivazione dell'ordinanza stessa in relazione all'art.117 Dlg.vo n°112/1998 e dell'art.50 T.U.E.L. (Dlgs. N°267/2000), solo per citare le fonti legislative principali. Sempre sul vizio di motivazione,ecc., e richiamate le osservazioni precedenti sui profili di illegittimità del D.P.C.M. a monte, a pagina 3 dell'ordinanza si legge testualmente: “Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8/03/2020 con il quale sono state dettate misure di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus Covid-19 nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia”, con lesione quindi dello stesso principio di pertinenza territoriale perchè nessuna di queste province è nel Lazio, e prosegue: “che all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.”. Di fatto dunque, in parte motiva, il sindaco Savarese, alla data del 20/03, equipara il Comune di Ardea a “zona rossa” o ad alto rischio senza i presupposti di emergenza sanitaria per fare una cosa del genere, a nostro modesto avviso. Ma v'ha di più! Il “piatto forte” dell'ordinanza è la parte dispositiva in cui testualmente si legge: “Per le motivazioni suindicate che qui si intendono integralmente riportate. L’istituzione del divieto di transito temporaneo agli autoveicoli, anche mediante apposizione di barriere modello New Jersey, idoneamente segnalate con dispositivi luminosi previsti dal C.d.s., eccetto residenti e mezzi di soccorso e di trasporto autorizzati di cui ai DPCM e C.d.S., dal giorno 21 Marzo 2020 sino a cessata emergenza sanitaria, nelle strade sotto indicate:
Via Enotria intersezione Via Ardeatina; Via Montagnanello intersezione Via Ardeatina; Via Villaggio Ardeatino intersezione Via Ardeatina; Via Montagnano intersezione Via Ardeatina; Via Valle Caia intersezione Via Ardeatina; Via Valle Caia intersezione Via Pescarella; Via Laurentina intersezione Via della Castagnetta; Via Strampelli intersezione Via Pontina Vecchia; Via Banditella intersezione Circonvallazione Mare Australe; Via Del Tempio intersezione Piazza Mazzini; Via Pratica di Mare intersezione Largo Udine; Lungomare degli Ardeatini intersezione Via Foggia; Via Campo di Carne altezza consorzio Le Buoganville; Via delle Pinete confine con il Comune di Anzio;”, praticamente si tratta di tutte le arterie di entrata e uscita dal Comune di Ardea. A seguito di tale ordinanza si assisteva ai clamori della stampa con titoli come “Ardea si autoisola”,ecc. creando una sorta di scenario o clima psicologico da “Cassandra crossing”. Valgono anzitutto alcune elementari considerazioni: apporre “barriere o blocchi fissi”, compresi soprattutto i new jersey in cemento su aree delle carreggiate stradali e soprattutto di strade principali come via Ardeatina e Laurentina, avrebbe anche dovuto significare o contemplare presidi fissi, 24 ore su 24, e, in particolar modo in orario notturno,di organi di polizia stradale e, come tali, sono da intendersi quelli indicati dal C.d.s. tra cui non rientrano gli organi o associazioni della protezione civile, per le competenze specifiche richieste dal servizio di polizia stradale ai sensi dell'art.12 C.d.s. In secondo luogo non è dato comprendere, dal tenore dell'ordinanza, e andava invece specificato, se le barriere comportino solo un restringimento dello spazio della carreggiata in alcuni punti o , in alcuni orari e in determinati casi, e se possano comportare anche la chiusura totale della strada.Diversamente si crea una norma amministrativa in bianco ad uso e consumo delle interpretazioni e/o delle disposizioni dirigenziali del vertice della Polizia locale,ecc., in una materia in cui, piuttosto, occorre la massima chiarezza e certezza normativa a monte. Immaginiamo, infatti, quello che potrebbe accadere in uno scenario del genere, soprattutto nottetempo,specificando che Ardea è un Comune con 55.000 abitanti circa privo di qualsivoglia presidio ospedaliero, ragion per cui certe misure, tranne che a fronte di un'emergenza sanitaria conclamata o dilagante come quella delle c.d. “zone rosse”,non avrebbero dovuto esser prese ragionevolmente in considerazione in un Comune con questa situazione e deficit di servizi.In terzo luogo, sotto il profilo normativo astratto, occorre evidenziare che: Con il decreto sicurezza Legge n°113/2018 è stato recentemente riesumato il reato di “blocco stradale” che prevede la reclusione da 1 a 6 anni per chi ostruisce o ingombra in qualunque modo una strada ordinaria o ferrata. Sul funzionamento della fattispecie ed in particolare sulle norme riguardanti la circolazione stradale, sono stati forniti precisi chiarimenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale nella circolare n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019. Il blocco può essere totale o parziale e si tratta di una fattispecie che era stata depenalizzata nel 1999, ma che trae le sue origini dal D.Lgvo n°66/1948. Tradizionalmente l'organo deputato a controllare sulla transitabilità e sicurezza delle reti viarie e ad emettere anche ordinanze o disporre interventi per la rimozione dei blocchi è, maxime,il Prefetto, il quale, a nostro sommesso avviso, avrebbe avuto lui,casomai, la competenza a disporre blocchi totali o parziali, se li avesse ritenuti necessari anche in una situazione di questo genere. Ragion per cui, sempre a nostro modesto avviso, appare ravvisabile anche il vizio di violazione di competenza e, in ogni caso, il Prefetto si chiede che si attivi con urgenza, in questo caso, per far rimuovere ogni tipo di blocco, transenne, new jersey, ecc. dalle sedi stradali interessate, come anche si richiede al Presidente della Regione Lazio e agli organi regionali deputati di disporre d'urgenza anch'essi la revoca, anche con commissari ad acta, se necessari, ovvero di non ratificare la predetta ordinanza per i molteplici profili di illegittimità qui illustrati. Infatti, come si legge a pag.32 di ItaliaOggi del 25/03/2020, il governo,col decreto-legge, ha tentato di risolvere eventuali conflitti tra Stato ed enti locali prevedendo un'efficacia temporale limitata a 7 giorni per i provvedimenti (es: ordinanze o regolamenti ) regionali, e prevedendo che anche i sindaci dei Comuni, ai sensi dell'art.50 del T.U.E.L. possono intervenire per contrastare il contagio,introducendo o sospendendo, nel territorio del proprio Comune, con ordinanza, l'applicazione di una o più misure. Anche per i provvedimenti sindacali l'efficacia è limitata a 7 giorni dalla loro adozione e vanno comunicati alla Regione entro le 24 ore dall'adozione,la quale, a sua volta, può confermarne la validità fino a 30 giorni rinnovabili. Occorre peraltro precisare che non possono essere reiterate, dagli stessi organi che le hanno emesse,né le misure regionali né quelle sindacali, né le stesse possono essere in contrasto con le misure statali. Infine, le ordinanze sindacali con le relative misure, ove non confermate dalla Regione, perdono efficacia allo spirare del settimo giorno, ragion per cui, quantomeno, si richiede di non confermare dette misure da parte dell'autorità regionale e, se già decadute, perchè non confermate, la presente ha valore di formale messa in mora al Sindaco Mario Savarese per la rimozione immediata di blocchi, transenne, new jersey, ecc. Tra le altre cose l'ordinanza del 6 marzo 2020 del Presidente della Regione Lazio Zingaretti cita in parte motiva come zona di potenziale contagio il Comune di Fondi e dispone letteralmente divieti di “assembramenti e riunioni” nell'area di detto Comune allertando la A.S.L. di competenza, ma non cita espressamente Ardea, per quanto abbiamo potuto constatare, mentre una parte dell'ordinanza 74 del Sindaco Savarese sembra andare addirittura oltre quanto disposto dallo stesso presidente di Regione per Fondi, precisamente nella parte in cui “ordina di regolamentare la circolazione stradale....al fine di ridurre drasticamente all'interno del territorio del Comune di Ardea ogni opportunità di socializzazione e limitare al massimo la mobilità dei residenti, nonché al fine di identificare i soggetti che contravvengono a quanto disposto dai vari D.P.C.M. Emessi finalizzati alla limitazione della circolazione personale di tutti i cittadini, ciò con l'intento di fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando, arginando l'epidemìa.”, le espressioni qui utilizzate ci sembrano affette da “eccesso di zelo”. A giudicare dalla circolare del ministero dell'interno già citata, n°15350/117 del 23/03/2020, appare chiaro,anche per quello che sono i servizi minimi che offre detto Comune, che qualcosa non quadra. In primis occorrerebbe accertare se, all'interno del Comune di Ardea, vi sia uno o più laboratori autorizzati a fare i tamponi per la diagnosi di positività a Covid-19. Tale accertamento è fondamentale perchè spesso soggetti con delle patologie comuni sono costretti a recarsi presso laboratori dei comuni limitrofi o strutture ospedaliere per avere analisi più specialistiche o anche solo per fare visite mediche particolari. Chi scrive è da annoverarsi tra i tanti per motivi di salute e sono già esponenziali i rischi e i disagi venutisi a creare anche solo sotto il profilo prettamente sanitario, cioè di tutela della salute (art.32 Cost.). Tornando al Covid-19, se il Comune di Ardea, oltre a non avere ospedali in cui provvedere ad eventuali ricoveri, non disponesse nemmeno di laboratori in grado di praticare validamente lo screening dei tamponi, allora il sindaco, in veste di ufficiale sanitario, avrebbe dovuto considerare che, probabilmente, il suo fosse l'ultimo comune in cui poter disporre misure così rigorose, più rigorose probabilmente anche di quelle disposte presso il Comune di Fondi e quindi affette anche qui da eccesso di potere, per non dire altro. Il ragionamento appare elementare: se non sono in grado nemmeno di diagnosticare in massa e fare prevenzione al fine di disporre le quarantene (e andrebbe accertata la quantità di tamponi disponibili e praticati ad Ardea nel periodo di vigenza dell'ordinanza 74), al di là delle emergenze puramente ospedaliere, appare chiaro che il contagio potrebbe essere potenzialmente agevolato dall'assenza di tali prassi, dispositivi e pratiche di identificazione con quello che segue. L'ignoranza del fatto di aver contratto il virus è, notoriamente, una delle fonti principali di contagio, oltre al particolare che,una diagnosi tempestiva può spesso salvare da aggravamenti e la stessa vita umana! Inoltre, anche il linguaggio utilizzato, ad un'analisi non superficiale, presta il fianco ad ulteriori valutazioni negative: finchè si dice che si intendono vietare gli assembramenti e anche gli ingressi o le uscite non necessarie dal territorio del Comune, si può essere ancora in linea con il contenuto del disposto governativo,regionale,ecc., ma quando si utilizza l'espressione “ridurre drasticamente all'interno del Comune ogni opportunità di socializzazione e limitare al massimo la mobilità delle persone residenti”, quindi creando anche una situazione potenzialmente aggravata e discriminante rispetto a quella di altri comuni del Lazio, potenzialmente si è di fronte ad espressioni che possono confliggere con i più elementari diritti umani, prima che costituzionali e spieghiamo anche perchè: la dimensione della socialità e i fenomeni di socializzazione qui chiamati in causa in maniera così generica non sono solo quelli che si realizzano con incontri, assembramenti,ecc. ma possono consistere anche in semplici passeggiate, anche di più persone alla debita distanza e con le mascherine e guanti ovvero possono anche realizzarsi in comunicazioni per via telematica, telefonica, ecc., tutti fenomeni che l'espressione letterale “ridurre drasticamente all'interno del Comune ogni opportunità di socializzazione,ecc.” sembra voler travolgere anch'esse o, quantomeno, presta il fianco a pericolose interpretazioni o fraintendimenti da parte degli operatori di polizia. Per voler descrivere gli eccessi o i paradossi in cui si rischia di incappare, ci è capitato, in un Comune vicino, il caso di alcuni clienti chiamati in caserma per venirsi a ritirare la notifica di un verbale di accertamento di sanzione amministrativa per violazione del D.p.c.m. perchè erano stati fermati a bordo della stessa autovettura, per quanto muniti di guanti e mascherine, e a cui, i medesimi operatori di polizia hanno elevato una nuova e diversa contravvenzione mentre si recavano, stavolta a piedi fino alla detta caserma, per ricevere la notifica. Anche in questo caso Ardea e dintorni potrebbero apparire più come una zona di sperimentazione istituzionale che sanitaria, infatti, corre l'obbligo di ricordare che disposizioni di questo tipo sono state adottate, ad esempio, al Nord dalla presidenza di Punto service, una cooperativa che gestisce case per anziani in zone ad elevato rischio contagio che,però ha circoscritto ragionevolmente certi divieti e limitazioni a “soggetti che presentano sintomi”, e con la seguente delimitazione: “Interdizione di accesso alla RSA a tutti i cittadini che provengono dalle “Zone Rosse (a Focolaio)”, così come individuate dal Ministero della Salute. L’elenco aggiornato può essere consultato sul sito web del Ministero della Salute, della Protezione Civile e delle Regioni interessate.”. Diversamente si rischia di mettere in quarantena o peggio l'intera popolazione senza nemmeno disporre di precisi dati di screening come Ufficiale Sanitario e con dati comunque bassi o insufficienti sul livello del contagio in proporzione statistica. Quanto accaduto ci appare assurdo e ingiustificabile in un territorio che non può certo essere definito “zona rossa” o simili. Mentre stavamo scrivendo ci giungeva la notizia che il Sindaco Savarese, in data 31/03/2020, revocava l'ordinanza 74, di cui non sappiamo se sia mai stata confermata dalla Regione Lazio, e ne emetteva un'altra, la n°75, che letteralmente dispone quanto segue: “RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze al fine di ridurre drasticamente all’interno del territorio del Comune di Ardea ogni opportunità di socializzazione e limitare al massimo la mobilità delle persone residenti e eventualmente illecitamente provenienti da altre regioni o comuni per un congruo periodo di tempo; VALUTATA L’ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando, anche al fine di regolare l’ambito di assistenza territoriale; RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica; ORDINA di revocare l’Ordinanza n. 74 del 20.0.2020 e di istituire nuova regolamentazione della circolazione stradale della principali arterie del territorio ardeatino, al fine di monitorare, controllare e limitare gli ingressi al Comune anche con barriere chiuse amovibili, al fine di ridurre drasticamente all’interno del territorio del Comune di Ardea ogni opportunità di socializzazione e limitare al massimo la mobilità delle persone residenti, nonché al fine di identificare i soggetti che contravvengono a quanto disposto dai vari DPCM emessi finalizzati alla limitazione della circolazione personale di tutti i cittadini anche eventualmente illecitamente provenienti da altre regioni o comuni, ciò con l’intento di fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando, arginando l’epidemia; Ritenuto che le situazioni fin qui esposte e motivate integrino delle azioni di eccezionalità ed urgenza ai fini della tutela della salute pubblica; che le strade cittadine interessate dalle limitazioni o divieti di accesso alla circolazione stradale sono: e segue l'elenco dei medesimi punti stradali...
Ritenuto altresì di dover, al fine di correttamente applicare le norme di circolazione e dover meglio disciplinare, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, la regolamentazione della sosta e del transito veicolare nelle vie interessate dalla presente Ordinanza; Visto il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni; ORDINA Per le motivazioni suindicate che qui si intendono integralmente riportate. L’istituzione del Divieto di transito temporaneo agli autoveicoli, anche mediante apposizione di barriere modello New Jersey, idoneamente segnalate con dispositivi luminosi previsti dal C.d.s., eccetto residenti e mezzi di soccorso e di trasporto autorizzati di cui ai DPCM e C.d.S., dal giorno 31 Marzo 2020 sino a cessata emergenza sanitaria, nelle strade sotto indicate:...”.
Anche in questo caso non viene precisato se, anche solo per una parte della giornata, gli ostacoli o blocchi fissi si estendano per tutta l'estensione dello spazio delle carreggiate o meno. Precisazione doverosa, perchè è chiaro che se, anche solo per qualche ora o nottetempo, il divieto di transito fosse realizzato bloccando con ostacoli fissi,come i new jersey, l'intera sede della carreggiata, si potrebbe assistere al risultato di autoambulanze o veicoli con persone da ricoverare d'urgenza in paesi di altri comuni o autovetture dei Vigili del Fuoco che si ritrovino lo sbarramento fisso con impossibilità, anche solo temporanea, di accedere e conseguenti ritardi, l'espressione: “L’istituzione del Divieto di transito temporaneo agli autoveicoli, anche mediante apposizione di barriere modello New Jersey, idoneamente segnalate con dispositivi luminosi previsti dal C.d.s.,”, anche se seguita da “eccetto residenti e mezzi di soccorso e di trasporto autorizzati di cui ai DPCM e C.d.S.,”, non è affatto chiara, perchè l'eccezione del divieto legale potrebbe valere ben poco di fronte a blocchi fissi impresidiati, laddove non si sia specificato se gli stessi insistono per tutta la sede della carreggiata o meno.Nella medesima ottica l'ordinanza 73 di detto sindaco, insieme a quella del sindaco del Comune di Anzio, da cui proviene il medesimo Comandante di polizia locale, che pare essere unico per due comuni autonomi così popolati, nonché quelle dei sindaci di Nettuno e Pomezia , arrivavano a interdire l'accesso alle relative spiagge e demani marittimi, impedendo così, di fatto, ai balneari persino la preparazione della stagione 2020 e l'allestimento delle relative strutture e finendo per compromettere potenzialmente la predetta stagione balneare in 4 comuni che vivono di turismo con potenziali danni incalcolabili agli avviamenti commerciali e ai fatturati. Ci preme evidenziare che, diversamente da quanto hanno specificato Garattini e anche alcune delle pronunce e pareri qui riportati e analizzati, l'ordinanza 73 del sindaco Savarese impone letteralmente, non solo il divieto di ogni attività “ludico-ricreativa sugli arenili e sulle spiagge”, ma financo attività sportive,specificando in parte motiva “ritenuto quindi di disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica il divieto di attività ricreative (ad es: passeggiate) e sportive (ad es:jogging) e di qualsivoglia ulteriore attività anche nei casi in cui non venga svolta in gruppo , facendo salvo solo l'accesso di mezzi e operatori autorizzati per motivi di sicurezza e pulizia”, anche in questo caso, vietando persino le passeggiate solitarie e non in gruppo o a debita distanza sembra di assistere più ad uno scenario postbellico da esplosione nucleare che non a misure che tenderebbero ad evitare il contatto fisico o ad aumentare le distanze tra persone per evitare il contagio. Continuiamo a interrogare governi locali e quello centrale: se i cinque stelle o chi per loro siano a conoscenza di qualcosa di più sulle forme di prevenzione convenzionalmente prescritte e divulgate, hanno il dovere di motivare puntualmente certi provvedimenti e rendere noto al pubblico. I video divulgati su youtube (https://www.youtube.com/watch?v=8WiF2pYZrCA&t=2s ) dall'ex ispettore di polizia Gianluca Spina, che sta formando un vero e proprio movimento di opinione e forse politico, sulla base del legittimo esercizio critico a certi fenomeni (adesioni@iopenso.eu), ci conducono invece, alla luce delle risultanze dei dati statistici (si parte dalla stessa stima dei possibili numeri sui morti da coronavirus perchè i questionari che vengono compilati dai medici italiani in caso di decessi per sindromi influenzali non chiedono di distinguere le polmoniti virali dalle altre e inoltre il coronavirus non è l'unico in circolazione) e di qualche testimonianza e dato scientifico, in ben altra direzione. Vale a dire che certe misure fossero, al massimo, applicabili nelle “zone rosse” in Lombardia (mentre, andrebbe fatto notare adeguatamente che, laddove il rigore poteva essere giustificato, sembrerebbe invece essere avvenuto dell'altro: sul punto un interessantissimo articolo dell'Eco di Bergamo del 29/03/2020: https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/la-zona-rossa-mai-arrivata-in-valserianacosa-e-successo-dal-23-febbraio-ad-oggi_1347013_11/ ), e forse in qualche altra zona circoscritta, ma che la loro estensione indiscriminata a tutto il territorio nazionale e il loro perdurare stanno producendo danni sproporzionati, ingiustificati e irreparabili al tessuto produttivo e socioeconomico, oltre che alla psicologìa collettiva, di una nazione che esce da una storia già di circa 15 anni di recessione strutturale, creando il presupposto di un vero e proprio default e compromettendo probabilmente il futuro delle giovani generazioni. E' proprio il pregresso recessivo creato in Italia che ha predisposto le condizioni per alimentare una sensazione diffusa di impotenza e vulnerabilità, di disperazione e conseguentemente i presupposti di una sorta di “psicosi di massa” che, alla lunga, potrebbero partorire più danni dello stesso virus impedendo una possibile ripresa anche al momento della cessazione del picco epidemico e del possibile ritorno alle attività ordinarie. Tutto questo va attentamente valutato anche al fine di prevenire ed evitare ipotesi delittuose ex artt.501 e 501bis C.P. ( tra i vari fenomeni connessi,conseguenti e speculativi o che aggravano lo scenario, vi sono vari articoli di stampa: http://www.iacchite.blog/calabria-usb-i-ras-della-sanita-privata-vogliono-arricchirsi-anche-con-la-pandemia/ , https://m.dagospia.com/alla-borsa-nera-delle-mascherine-il-racconto-del-capo-degli-infermieri-bergamaschi-231494 o sul boom delle occupazioni di case popolari a Milano da parte di malfattori approfittando dei ricoveri,ecc.). Arrivati a questo punto della trattazione ci rimane da riflettere solo su tre ulteriori aspetti:
A) Casse integrazioni, messa in ferie dei lavoratori durante il periodo di vigenza dei D.P.C.M. e licenziamenti. Gli Ispettorati del Lavoro competenti sono chiamati a vigilare, sia nel pubblico che nel privato, e ancor più con questionari e rilevazioni statistiche sui fenomeni relativi soprattutto alla messa in ferie dei lavoratori in questo periodo. Il sospetto legittimo è che le ferie non siano state chieste spontaneamente in più di qualche caso, ma che si sia trattato di dictat o imposizioni vere e proprie di alcuni datori di lavoro. In realtà il governo di sinistra, che si è mostrato così zelante su altre questioni e che dovrebbe avere a cuore i principi dello Statuto dei Lavoratori e della Costituzione, avrebbe dovuto invece normare proprio su questi aspetti a tutela delle ferie retribuite che, invece, costringeranno molti lavoratori a lavorare per tutto il periodo estivo, nonché, soprattutto, per garantire i lavoratori dalla messa in cassa integrazione o dai licenziamenti, poiché è chiaro che il fenomeno coronavirus non può diventare una colpa imputabile a chi lavora o comunque un'occasione per licenziare, a fronte di uno stato di emergenza nazionale comunque dichiarato per sei mesi. Quantomeno il governo, tramite gli Ispettorati, non può sottrarsi ad un'attività di controllo e sanzionatoria di tutti i fenomeni che rappresentino abusi o altro in questo periodo.
B) I servizi bancari. Una delle questioni che destano particolare sconcerto in tutta questa vicenda è la drastica riduzione dei servizi bancari e soprattutto di quelli cosiddetti di sportello. Infatti è evidente che, soprattutto in periodi come questi, in cui la gente è costretta a rimanere in casa e non lavora, debba essere garantito l'accesso ai propri risparmi, al denaro contante per le spese quotidiane, e la negoziazione di titoli,bonifici,ecc. Infatti non si comprende perchè, facendo entrare gli utenti in modo scaglionato come nei supermercati e dotando personale e utenti dei kit di protezione, non siano esplicabili tutte le attività ordinarie e con le consuete aperture di filiali e sportelli, anche in orario pomeridiano e dal lunedì al venerdì. L'attività bancaria per il nostro codice penale e per le normative amministrative può essere considerata a tutti gli effetti come un complesso di servizi pubblici essenziali, se non addirittura di pubblica necessità, specie in situazioni come queste. La Banca d'Italia è chiamata a intervenire e a dare risposta a questi quesiti, che formuliamo anche come utenti bancari ex L.241/1990 e testo unico sulla trasparenza, poiché è evidente che lo sforzo di garantire il servizio regolare avrebbe dovuto essere massimo proprio in un momento come questo. All'opposto ci sembra invece che l'A.B.I. e più di qualche istituto di credito abbiano finito per disporre, in una situazione del genere, provvedimenti ingiustificabili che,di fatto, anticipano quasi uno scenario da default bancario. Un articolo del Sole 24 ore di Cristina Casadei del 18/03/2020 ci informa, al proposito, che, per effetto di un accordo tra A.B.I. e sindacati dei lavoratori del settore, si è stilato un protocollo, a tutti gli effetti attualmente operativo, arrivando a concordare la chiusura di ben oltre il 70 per cento delle filiali (https://www.ilsole24ore.com/art/accordo-abi-sindacati-filiali-unicredit-ne-chiude-oltre-70percento-ADwRByD). Quella che doveva essere una misura inizialmente pensata per due settimane si sta prorogando anche al di fuori delle zone rosse, a nostro modesto avviso, ingiustificatamente e contro gli interessi dell'utenza. Molte banche hanno inviato pec e mail alla clientela invitandola a recarsi in banca solo per casi di stretta necessità e operazioni improcrastinabili, invitando a dare disposizioni in via telematica o a compiere le negoziazioni in via telematica, dimenticando che se questo è possibile per i pagamenti coi bonifici (movimenti in uscita), le negoziazioni per assegni, che non possono ovviamente essere sospese o limitate sul territorio nazionale, rappresentando peraltro forme di pagamento tracciabili ed essendo equiparati al denaro come forma di pagamento, possono finire per essere rallentate od ostacolate in questo singolare regime. E pur trattandosi di forme di pagamento tracciabili che i cinque stelle vorrebbero imporre nella loro ingiustificata avversione al contante manifestata apertamente in occasione dell'abbassamento del tetto a 2.000 euro, creando fin da allora ostacoli alle libere transazioni economiche. Molte filiali poi espongono un adesivo all'entrata in cui dichiarano di non disporre di denaro contante, comportamento che va contro il principio della riserva obbligatoria giornaliera di 100.000 euro per le banche ordinarie e 200.000 per le cooperative e diffondendo così anche un clima di allarme. La riserva è disposta per legge a tutela delle esigenze della clientela e a tutela del risparmio proprio anche in momenti come questi o in scenari di default bancario (l'istituto della riserva obbligatoria vige in Italia dal 1926 e attualmente è anche garantita dai Regolamenti U.E. self-executing e disposizioni B.C.E. : regolamenti del Consiglio dell'UE nn. 2531/98 (applicazione di riserve obbligatorie), 2532/98 (potere della BCE di irrogare sanzioni), 2533/98 (informazioni statistiche) emanati il 23 novembre 1998 (GUCE 27/11/1998).Regolamento della BCE 2818/98 (applicazione delle riserve minime obbligatorie) del 1° dicembre 1998 (GUCE 30/12/1998). In sintesi, anziché tutelare e rassicurare i risparmiatori e incoraggiare il risparmio, come prevede l'art.47 Cost., certe politiche bancarie o sindacali finiscono solo per alimentare un clima di diffidenza e sospetto, creando o aggravando i presupposti per un autentico default bancario. Da anni, anche per il clima da caserma fiscale diffuso sempre da certe forze politiche, e da certe istituzioni, in particolare sul prelievo del proprio danaro dal conto, moltissimi risparmiatori hanno imparato a conservare solo lo stretto necessario nei conti bancari e tendono a non investire più, nemmeno in titoli di Stato o in forme di investimento obbligazionarie. La precipitazione degli eventi verificatasi dal coronavirus e l'incapacità di gestire razionalmente la situazione, anche in questo settore, senza allarmismi o riduzioni ingiustificate di servizi essenziali, non potrà che avere ripercussioni negative definitive sull'economia del paese. L'impressione complessiva o il sospetto che si potrebbe alimentare con certe politiche è che il sistema bancario sia andato in tilt esattamente come i pronto-soccorsi e certi ospedali o che il debito pubblico esponenziale del paese e l'indebitamento delle banche possano avere un ruolo nel protrarsi ingiustificato di alcune misure restrittive o abbiano finito per rappresentare una concausa della loro estensione su tutto il territorio nazionale e sul loro perdurare, dal momento che, come ci informano i video dell'Ispettore Gianluca Spina, in molte regioni italiane il numero complessivo dei morti per influenza, eccettuate Lombardia ed Emilia Romagna, sia inferiore, e spesso di gran lunga, a quello dei morti per sindromi influenzali degli anni precedenti e particolarmente del 2017. Sotto tal profilo si inserisce anche “il braccio di ferro” per la richiesta di coronabond da parte del governo italiano alla U.E. Il governo con uno dei debiti pubblici più alti non solo in Europa,ma al mondo, oltre ad aver ottenuto flessibilità nel Mes e l'annuncio di aiuti da parte della presidente dell'Unione Ursula Von der Leyen e anche aiuti sanitari, ecc. da parte di varie nazioni (https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-47-italiani-curati-terapia-intensiva-germania-ADUmWAG ), continua a fare richieste di tipo economico, quando l'emergenza, come si è visto, è di carattere eminentemente sanitario e soprattutto quando non sono stati praticati tagli razionali alla spesa pubblica, dalle pensioni d'oro agli stipendi dei parlamentari e anche, aggiungerei di alcune categorie come la magistratura, i manager pubblici, le dirigenze burocratiche e le carriere prefettizie, i membri del governo e i diplomatici, che, purtroppo, in Italia sono tra i più pagati. Occorrerebbe, al di là della vicenda del taglio dei vitalizi agli ex deputati, dare segni tangibili di buona volontà e inversione di tendenza, cominciando anche a valorizzare e sostenere adeguatamente gli imprenditori e i professionisti, che sono quelli che pagano il gettito che poi consente di pagare stipendi pubblici, molto spesso non più sostenibili, nelle attuali condizioni. Poichè forse è questo che ci chiede l'Europa, oltre alla lotta alle mafie e alla corruzione,apprezzando chi scrive la legge anticorruzione e le normative contro la prescrizione varate da questo governo.Si segnala la recente intervista dell'Avv. Gianfranco Ferrari su questo argomento che potrete visionare al presente link: https://www.cocoscope.com/watch?v=56332&fbclid=IwAR0xY9YUoOcWi-P624DOPZ3HZ-3bBYNFp1xBHyMzzFpi5X9BT7F3n3AmXog


C) Il recupero del ruolo dell'Avvocatura a tutela dei diritti civili e costituzionali. Questa emergenza ha messo a nudo chiaramente anche la marginalizzazione dell'Avvocatura, ormai sulla difensiva da circa 15 anni, per una serie di leggi e provvedimenti che hanno finito per schiacciarne il ruolo a tutto vantaggio degli apparati pubblici e della burocratizzazione del paese. Cito alcuni esempi per tutti: dalla mediaconciliazione obbligatoria all'accesso sempre più difficoltoso al confronto giudiziario,dai vari “filtri" e le pronunce di inammissibilità in appello e Cassazione, all'utilizzo diffuso dei modelli 45 e 44 nel penale e allo svilimento del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, passando per la regolamentazione per circolari magistratuali e di Procure su i reati a cui andrebbe data priorità di trattazione,con conseguente depenalizzazione implicita in alcuni casi, dalla complessità dei moduli informatici e delle prassi per le iscrizioni di processi tributari e amministrativi, ai costi maggiorati dei contributi unificati, soprattutto per alcuni ricorsi di diritto amministrativo,ecc. Tutto questo è fortemente contrario alle disposizioni costituzionali, a partire dagli artt.2,3,24,101 , mentre i controlli sulle tempistiche processuali e il merito di certi provvedimenti o le sanzioni e il ricambio periodico delle piante organiche voluto dalla Legge Mastella continuano troppo spesso a rappresentare una chimera o mere petizioni di principio. Orbene, la situazione emergenziale venutasi a creare per effetto dei provvedimenti del governo Conte sull'emergenza coronavirus, come hanno evidenziato in molti studiosi del diritto,economisti e giornalisti, agevola la svolta verso modelli autoritari ( https://www.italiaoggi.it/news/con-questi-consulenti-non-ripartira-niente-2430356 , https://www.agi.it/politica/news/2020-03-31/orban-pieni-poteri-reazioni-italia-salvini-8020244/ ). L'unico antidoto storico ai modelli autoritari e alla mortificazione sistematica di ogni diritto civile e costituzionale è rappresentata dall'Avvocatura. Non a caso i primi a insorgere contro questo stato di cose e a chiedere una responsabilizzazione della classe politica e istituzionale sono stati soprattutto gli Avvocati, da chi scrive qui, al Prof. Carlo Taormina del foro di Latina (https://www.money.it/Taormina-denuncia-Governo-e-autorita-sanitarie ) e ad Augusto Sinagra a Roma, ci si è mossi anche per chiedere provvedimenti amministrativi e penali su quanto accaduto o invocando class action sulle responsabilità dei tagli e dell'impreparazione del sistema sanitario,ecc. E' evidente che lo Stato e i singoli responsabili debbano essere chiamati a risarcire, oltre che a disporre con urgenza inchieste, arresti, sequestri. Occorre una reazione del corpo sociale, se ancora vitale! Occorre che la società si organizzi per costituirsi parte civile e denunciare in massa. In un tale contesto appare chiaro che gli unici a potersi muovere senza limitazioni, anche da Comune a Comune, debbano essere proprio gli Avvocati, insieme a medici e forze dell'ordine o magistratura, come professionisti esercenti una professione di pubblica necessità ex art.359 C.P. Non è solo il caso dell'aiuto alla persona anziana a scrivere un testamento olografo o della ratifica e stesura di accordi su transazioni urgenti e divisioni convenzionali, per cui i parenti o interessati possono essere sentiti uno per uno, prima di redigere l'atto, tutte attività per cui skype o le teleconferenze potrebbero non bastare anche perchè soprattutto gli anziani spesso non sono in grado di accedere alle tecnologie telematiche ( la stessa osservazione vale anche per i servizi bancari e i disguidi che si stanno creando), non è solo il caso delle udienze di convalida degli arresti che ancora si tengono o delle separazioni urgenti con figli minori che, statisticamente, ad esempio, tendono ad aumentare per effetto dello stato di restrizione in casa (https://www.quotidiano.net/magazine/coronavirus-cina-divorzi-1.5063371 ), o dei Tso e dei procedimenti di interdizione, inabilitazione o nomina dell'amministratore di sostegno che potrebbero richiedere anch'essi l'urgenza, non è solo la necessità, essendo ancora gli studi legali aperti, tranne che in Lombardia,di potersi recare a studio specie per chi non esercita con “casa e bottega” nello stesso posto ( come ha scritto il collega Caiazza a Masi chiedendo l'intervento del C.N.F), ma soprattutto è anche la necessità dell'Avvocato di assistere i suoi clienti e tutelarli a fronte degli interventi di polizia in un momento in cui lo Stato, per la dittatura sanitaria di cui parlava Cassiani, ha assunto i tratti dello Stato di polizia, per non dire peggio. Se il mio cliente si trova in altro Comune, come Avvocato, una volta che mi si richiede l'assistenza, maxime per atti garantita dalla presenza del difensore, devo potermi spostare liberamente senza essere esautorato da una nomina d'ufficio ovvero senza incontrare blocchi stradali o personale di polizia che si metta a interpretare (ha udienza? Non ha udienza?)...solo la reintroduzione e il rispetto del diritto di difesa su tutto il territorio nazionale potrà evitare quella sospensione totale dei diritti civili e costituzionali che si è attuata, di fatto, in Lombardia con i provvedimenti di chiusura totale degli studi professionali voluti da Fontana...Diversamente questa vicenda può finire per rappresentare una sorta di pericolosa sperimentazione istituzionale sul livello di reazione della società civile in una dimensione orwelliana. L'ultima osservazione che appare d'obbligo è che nelle società antiche e moderne non si sarebbe mai potuto assistere a scenari senza precedenti come quello che stiamo vivendo nell'era contemporanea e sulla base del modello cinese, in cui il diritto di difesa non era affatto garantito ed è comunque fortemente limitato, o in cui si arriva a sparare a chi non rispetta ordini o quarantene e questo principalmente perchè, in quelle epoche precedenti, a partire dall'antica Roma, la figura dell'Avvocato o dell'ambasciatore (gli Avvocati nascono e traggono le loro prerogative storiche dal diritto dei Feziali) erano titolari di una sorta di rispetto e salvacondotto per condizione sociale e professionale. L'essere Avvocato legittimava il principio ciceroniano del “caedant arma togae!”, per cui la preminenza apparteneva al potere civile e per cui comunque andavano sempre garantiti i diritti elementari del contraddittorio, la figura del tribuno della plebe, Avvocato del popolo,e la tribunicia potestas erano riguardate da sacralità. L'aver degradato la condizione dell'Avvocatura e delle sue prerogative, specie negli ultimi 15 anni in Italia, ha finito per creare i presupposti per questa sorta di “sperimentazione istituzionale”, come possiamo qui definirla, o caso senza precedenti storici come lo definisce Cassiani. Occorre dunque ripartire dalla società civile e finirla con questa sorta di “dominato” fondato sull'esaltazione del ruolo dei pubblici poteri e del pubblico impiego. Oggi l'attuale situazione ha determinato una drastica riduzione dei servizi pubblici, a partire proprio dai tribunali, con un ritardo di pratiche e lesioni di diritti che attendono giustizia, in favore dei soliti furbi e dell'illegalità, e agevolando anche le scarcerazioni sulla base dell'emergenza. In questi giorni non ci sono pervenute via pec nemmeno le notifiche dei rinvii d'ufficio delle udienze penali e, riguardo a determinate notifiche come le richieste d'archiviazione o i provvedimenti sulle richieste di avocazione da parte della Procura Generale presso la Corte d'Appello sarebbe ora che si introducesse, una volta per tutte, la norma imperativa di notificare non, pro forma, il solo dispositivo, ma necessariamente anche la motivazione della richiesta d'archiviazione o del provvedimento. In un momento in cui si vogliono evitare spostamenti sarebbe ora di introdurre questi principii minimi di trasparenza e garanzia del diritto di difesa, garantendo anche, a richiesta, l'invio del fascicolo telematico al fine di consentire di preparare e spedire via pec l'opposizione alla richiesta di archiviazione o di consentire la conoscenza effettiva dei provvedimenti sulle richieste di avocazione. Appare chiaro altresì che, in una situazione del genere, come al solito in Italia, gli unici che possono stare sicuri e non subiscono disagi economici significativi siano quelli che i tedeschi chiamano Beanten, i pubblici impiegati, che percepiranno sempre e comunque gli stipendi a fine mese. Confidiamo che da questa vicenda possano nascere nuovi partiti e movimenti che, grazie alla reintroduzione del sistema elettorale proporzionale, garantiscano un ridimensionamento anche di questa classe politica e delle attuali formazioni in campo e auspichiamo un ripensamento complessivo della condizione del pubblico impiego, togliendo risorse da alcuni di quei settori per investirle nelle attività dei privati e delle imprese o nella ricerca, nello Stato sociale e nella sanità (sia consentito citare un articolo dell'Espresso su questa linea di pensiero: https://espresso.repubblica.it/attualita/2015/05/18/news/dopo-l-esempio-del-presidente-mattarella-che-si-e-taglaito-lo-stipendio-ora-i-giudici-della-consulta-facciano-la-loro-parte-1.213107 )


CONCLUSIONI
In estrema sintesi questa triste vicenda mette a nudo il volto peggiore dello Stato politico e istituzionale italiano. A tanta inefficienza e impreparazione in campo sanitario,alla sanità come terreno speculativo sulla pelle delle persone, ha fatto riscontro la massima esibizione muscolare dello Stato in materia di misure di polizia e provvedimenti draconiani,oltre che nelle complicazioni burocratiche (ben quattro moduli di autocertificazione in pochi giorni,la questione dei tamponi, le sperimentazioni lente a partire,ecc., l'assenza di dati attendibili su molti fronti e così via...). Speriamo solo la gente se ne ricordi al momento del voto...
Peraltro quando si parla di valori costituzionali bisogna ricordare che la Costituzione repubblicana è fondata sul lavoro, che quindi si pone come una sorta di bene identitario nazionale supremo, dall'art.1 in poi, nella tavola degli attuali diritti e principi fondamentali. Attualmente i governanti locali e centrali e tutti i rappresentanti delle istituzioni sono chiamati a compiere una valutazione comparativa tra diversi beni-valori costituzionali in giuoco in questa vicenda , pur non volendo arrivare alla deduzione estrema del governatore del Texas, Dan Patrick, che, senza mezzi termini, ha dichiarato che “gli anziani possono morire, per salvare l'economia,” scelta che spesso si impone drammaticamente in ogni corsìa di ospedale quando si deve selezionare e dare priorità alla persona più giovane su quella più anziana non solo in Usa, ma anche da noi, emerge, quantomeno, sempre più diffusamente,giorno per giorno, col perdurare delle misure restrittive, le perdite dei posti di lavoro e i danni quotidiani al tessuto socioeconomico determinati dalla vicenda, la domanda se sia lecito compromettere irreversibilmente il futuro delle nuove generazioni, così tanti posti di lavoro e bilanci aziendali, per prevenire contagi di una patologìa che sembra colpire, a livello letale, soprattutto gli anziani.La nostra impressione è che, anche questa volta, si debba tenere la bussola ferma sul nord e guardare sempre più a nord, vale a dire che guardiamo con interesse alla strategia della civile Svezia che è stata ed è quella, con l'immunologo Tegnell, di non chiudere quasi nessuna delle attività, affrontando il problema sul piano strettamente sanitario (https://www.corriere.it/esteri/20_aprile_02/coronavirus-svezia-ha-lasciato-tutto-aperto-inutile-chiudere-meglio-contagio-graduale-90d2ce40-7419-11ea-b181-d5820c4838fa.shtml?fbclid=IwAR3SzrJ-NPRG-NNK7z4XEwoLhP7cXSCmEtFCOuQK6pCr5POpG41FWjm9J8c).


Ciò detto si invitano le istituzioni in indirizzo a far luogo a tutti gli accertamenti penali e amministrativi del caso e ad istituire d'urgenza Commissioni regionali, una commissione parlamentare e una interministeriale di inchiesta su quanto verificatosi con l'emergenza coronavirus. La presente costituisce anche una messa in mora nei confronti del Sindaco di Ardea Mario Savarese a revocare d'urgenza le ordinanze 73 e 75 del 2020 e a rimuovere ogni blocco fisso dalle sedi della carreggiata, nonché a garantire alla popolazione, per quanto possibile, i servizi sociali (compreso l'aiuto a fare la spesa ad anziani e disabili) e sanitari di cui necessita il territorio (compreso l'accesso alle fonti idriche, la distribuzione dell'acqua potabile in quelle zone che non ne sono fornite e provvedendo ad istituire servizi sanitari adeguati ad un comune con oltre 50.000 abitanti e soprattutto garantendo lo screening coi tamponi come unica vera misura idonea di prevenzione atta a favorire la quarantena e l'individuazione dei contagi, nonché il sollecito ricovero ove necessario). Si invita il Ministro della Giustizia ad adottare i provvedimenti qui indicati a tutela dell'Avvocatura come professione di pubblica necessità e, attraverso la attività degli Avvocati, di un pronto recupero dei diritti civili e costituzionali elementari, si invita altresì il Presidente della Regione Lazio a non ratificare le ordinanze del sindaco di Ardea e, qualora non vengano revocate nei sette giorni, a nominare un commissario ad acta per la revoca e rimozione dei blocchi. Si invita il Consiglio Superiore della Magistratura, le Procure della Repubblica competenti e le presidenze dei tribunali ad effettuare rilievi e accertamenti sulla quantità di iniziative penali e amministrative avviate e da avviarsi a livello istituzionale, nonché a farsi giudici a quo o a sensibilizzare la magistratura sui profili di illegittimità costituzionale dianzi illustrati. Si invita la Procura Generale e le Procure territoriali della Corte dei Conti ad avviare inchieste sui profili dei danni contabili da immagine della P.A. e da mala gestio. La presente vale anche come messa in mora nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del ministro della Salute e dell'Interno e di tutti i ministri competenti a revocare i D.P.C.M. da emergenza coronavirus tranne per le cosiddette “zone rosse” , lasciando che gli interventi siano disposti a livello delle Regioni interessate, a guardare su you tube tutti i video dell'Ispettore Gianluca Spina, al fine di farsi un quadro statistico che non sia solo quello dell'ISS, con tutti i limiti degli interventi dell'amministrazione sanitaria fin qui riscontrati, e a promuovere adeguato confronto e dibattito parlamentare sulle misure da adottare per il futuro e su quelle già adottate, prendendo atto che, una parte della maggioranza, per fortuna, tramite i renziani, non sembra più d'accordo al protrarsi indiscriminato di certe misure restrittive su tutto il territorio nazionale. Si invita infine il Ministero della Salute e il governo tutto ad affrontare l'emergenza sanitaria prevalentemente sul piano delle misure sanitarie, favorendo in ogni modo la sperimentazione di nuove terapie e farmaci nuovi e garantendo presidi sanitari adeguati, tamponi, guanti e mascherine con spesa a carico dello Stato e delle Regioni su tutto il territorio nazionale, cercando anche di indagare sulle cause di propagazione del virus in determinate zone e in determinate strutture più che altrove, poiché appare evidente anche ai più digiuni di medicina che, una volta individuata la causa del male e delle sue fonti di propagazione, ci si può attrezzare a contenere il contagio in modo efficace, come ben dimostrano le realtà e i dati di altri sistemi sanitari e i risultati già conseguiti. Sarebbe infine doveroso chiarire,in attesa di un vaccino dalla Germania o dalla Cina,ecc., con un'adeguata campagna informativa, presso la popolazione già abbastanza spaventata e depressa, che molti dei contagiati guariscono e che alcune terapie, compreso tocilizumab, sembrano funzionare. Diversamente si rischia di alimentare un clima diffuso da “peste bubbonica” o da “peste del seicento”, per citare alcuni precedenti storici, clima psicologico che, in pieno ventunesimo secolo, insieme ai disservizi delle amministrazioni e alla drastica riduzione dei servizi bancari,ecc. potrebbe produrre danni irreparabili, ad esempio al tessuto socioeconomico e produttivo, anche peggiori di quelli prodotti dallo stesso coronavirus.

Segue la classifica di sicurezza dei paesi contro il coronavirus, l'Italia è evidentemente agli ultimi posti, il presidente del consiglio Conte ha invece addirittura asserito che quello italiano è un modello e addirittura che gli altri paesi richiederebbero i suoi decreti per prenderlo a riferimento:


La Costituzione della Repubblica italiana non prevede alcuna ipotesi dello stato di emergenza per la sospensione o revoca dei diritti costituzionali. La Costituzione italiana prevede solo la dichiarazione dello stato di guerra che deve passare per il Parlamento. Duecento Avvocati scrivono a Conte e alle istituzioni per richiamarli al rispetto dell'ordinamento costituzionale. L'Avv.Edoardo Polacco ha impostato un facsimile di denuncia-querela contro il governo Conte che ipotizza, tra i vari reati, il delitto di violenza privata a danno dei cittadini ai sensi dell'art.610 C.P. I D.P.C.M. DI CONTE HANNO RIAPERTO LE TABACCHERIE PRIMA DEI TRIBUNALI, EVIDENTEMENTE NON RITENENDO LA GIUSTIZIA UN SERVIZIO ESSENZIALI, I COLLEGHI INVOCANO IL DIRITTO DI RESISTENZA CONTRO I PROVVEDIMENTI ILLEGITTIMI DEL GOVERNO: https://www.youtube.com/watch?v=i8LMFQi2Mlo&feature=share&fbclid=IwAR3r7l-1YGrWrp6c0yQcFDn1cM00DC0tWezXDaYlFQU6jVtmfB4TQt494hc&app=desktop