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domenica 8 gennaio 2017

ANCHE L’ITALIA PAGHERA’ UN PREZZO NEGLI ATTENTATI SECONDO IL CAPO DELLA POLIZIA GABRIELLI, MA DOVE SONO LE PROPOSTE E LE POSSIBILI SOLUZIONI? PER “UNA STRETTA” SULL’ESTREMISMO ISLAMICO.


E’ appena di ieri la notizia secondo cui il Prefetto e Capo della Polizia Franco Gabrielli asserisce che anche l’Italia è destinata a pagare un prezzo negli attentati, la frase è riferita alla crescente ondata di terrorismo islamico che, nel 2016, ha colpito l’Europa, risparmiando fino adesso l’Italia. Le teorie sul fatto che l’Italia fino ad oggi sia stata risparmiata da attentati eclatanti e di rilievo sono, in realtà, due: c’è chi dice che le nostre forze dell’ordine sarebbero più preparate a fronteggiare il fenomeno, anche sulla base dell’esperienza del terrorismo interno che ha colpito il paese negli anni di piombo (molti degli attuali vertici degli uffici di polizia si sono formati e hanno fatto carriera proprio in quel periodo in cui le istituzioni si trovavano alle prese contemporaneamente con gruppi anarchici, di estrema destra e di estrema sinistra) e c’è,invece, chi sospetta che, essendo il terrorismo islamico fortemente infiltrato in molte città italiane e avendo trovato nel nostro paese un bacino di tolleranza con reti della criminalità organizzata di sostegno diretto o indiretto, gli estremisti islamici non avrebbero interesse a mettere a rischio la pacifica convivenza delle loro cellule e basi sul territorio europeo che funge loro da testa di ponte e da luogo di preparazione di una buona parte degli attentati e delle operazioni che si svolgerebbero sul territorio europeo nel suo complesso (vedasi la recente vicenda dell’ucccisione di Anis Amri a causa della sua reazione agli agenti di polizia che lo avevano fermato a Sesto San Giovanni, oppure l’opinione politica del capo della Lega Nord Matteo Salvini: http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/12259906/salvini-perche-da-noi-in-italia-nessun-attentato.html ). C’è poi chi parla di basso profilo del governo italiano nelle missioni all’estero e nella politica internazionale, ma di tutte queste teorie, la seconda pare più razionalmente condivisibile alla luce dei recenti sviluppi investigativi sul caso dell’attentatore di Berlino, senza bisogno di cedere alle suggestioni leghiste,secondo cui la colpa sarebbe imputabile alla gestione della sicurezza da parte dei governi di sinistra che avrebbero tollerato ogni genere di traffici illeciti sul nostro territorio senza adeguate strategie e misure di contrasto e prevenzione. In realtà il recente allarme del Capo della polizia cosa dovrebbe indurci a pensare allo stato dei fatti? Che un attentato potrebbe adesso verificarsi quale ritorsione e risposta dell’Isis o delle frange islamiche estremiste a seguito di quanto occorso al loro esponente Anis Amri? Oppure dovremmo essere autorizzati a sospettare che, a fronte delle polemiche sulle cause dell’assenza di attentati di rilievo fino ad oggi in Italia,la presenza di un attentato di rilievo starebbe quasi diventando un’esigenza nazionale? Magari per presentarsi in Europa o in Germania e poter dire: vedete è successo anche a casa nostra, non siamo alleati o favoreggiatori del terrorismo islamico? O ancora per placare le polemiche provocatorie stile Salvini and company? Difficile dare una risposta, anche se sappiamo tutti che all’epoca della “strategia della tensione” molti degli eventi che si verificarono furono in effetti pianificati a tavolino e spesso realizzati o coperti proprio dagli ambienti degli allora cosiddetti “servizi deviati” e dell’estremismo di destra con le varie connivenze e contiguità. E allora cosa c’è di veramente preoccupante, oggi, nel 2017, nella frase del Capo della polizia Gabrielli? A nostro avviso il fatto che costui si limiti ad avvisare senza proporre una strategia di contrasto, senza indicare subito contestualmente le possibili soluzioni in termini di prevenzione, trattandosi di un avviso a dir poco inquietante,non essendo nemmeno accompagnato da precise indicazioni sulle fonti, presumiamo confidenziali, da cui trarrebbe origine la notizia. Premesso che preferiamo la franchezza del Dr.Franco Gabrielli a gestioni meno trasparenti e che comunque l’indicazione può essere interpretata anche come un invito alla popolazione tutta a collaborare in termini di prevenzione e a segnalare, se si viene in possesso di notizie che possano legittimamente allertare circa la preparazione di attentati o i movimenti di personaggi sospetti,possiamo forse ipotizzare cosa sarebbe legittimo fare per cercare di prevenire: 1) maggiori controlli anche con infiltrati di polizia e confidenti sui cosiddetti centri a rischio che possono essere frequentati da cellule del terrorismo islamico e che possono diventare luoghi di ritrovo e aggregazione anche di estremisti in cui possono maturare certi progetti e idee, dalle moschee, ai centri di lingua e cultura islamica,ecc., 2) maggiori controlli,anche fiscali, sugli esercizi commerciali potenziali centri di ritrovo e cultura islamica, 3) sensibile incremento dell’utilizzo di istituti come il fermo di polizia e il fermo precautelare o a fini di identificazione e di altri istituti di prevenzione comprese le perquisizioni per blocchi di edifici utilizzabili anche in materia di antiterrorismo,perché spesso un fermo o l’allerta determinata da fenomeni come le perquisizioni massive, concentrate su eventuali palazzi abitati in maggioranza da islamici o centri di ritrovo e cultura, laddove ve ne siano gli estremi anche sulla base di fonti confidenziali, possono rivelarsi provvidenziali nel prevenire ed evitare eventuali attentati o nel recidere le fonti di finanziamento, comprese droga e prostituzione o nell’evitare che il traffico di armi finisca per fornire gli strumenti per commettere certi reati. 4) Incremento dell’utilizzo delle espulsioni, dei fogli di via e degli istituti antimmigrazione clandestina, perché spesso anche un’espulsione o l’avvio della procedura può costituire un deterrente anche per altri fenomeni e indurre alcuni immigrati che intendono rimanere nel paese e lavorare onestamente a collaborare con le forze dell’ordine e a fornire dritte investigative. Potremmo continuare a lungo, ma questa carrellata di suggerimenti deve intendersi come semplicemente esplicativa di quante cose si potrebbero fare in chiave preventiva a tutela della popolazione e di come, in realtà, la nostra legislazione preveda tutta una serie di istituti meno garantistici e molto più incisivi di quanto comunemente si possa pensare e detto semplicemente in sintesi questa riflessione è volta soltanto ad indicare che annunci come quelli effettuati dal Capo della polizia non possono poi non essere seguiti da una “stretta” e da iniziative concrete in termini di controllo e repressione, perché, diversamente, rischiano di diventare vani proclami e di far perdere fiducia nella funzionalità istituzionale. A puro titolo di memoria storica vorrei ricordare il clima in cui è maturata la sconfitta del terrorismo in questo paese. In quegli anni anche solo aver parenti “impegnati ideologicamente” o appartenere a determinate frange politiche finiva per costituire elemento di sospetto.A fronte del clima creato dagli attentati del 2016 in tutta Europa personalmente ritengo che l’Islam in occidente di per sé sia destinato a diventare elemento di sospetto, specialmente se certi fenomeni terroristici siano destinati a continuare e che quindi, se vi siano elementi concreti che inducano a sospettare su attentati imminenti in Italia, le comunità islamiche debbano cominciare a collaborare in concreto e, in alcuni casi, anche a sperimentare quale sarebbe il clima e le conseguenze all’indomani di un eventuale fatto di sangue di rilevante entità all’interno del paese ospitante, ricordando che agli edifici di culto di altre religioni o agli immigrati cristiani, per il principio internazionalistico di reciprocità, non vengono riservati altrettanta ospitalità e tolleranza nella gran parte dei paesi islamici.








venerdì 6 gennaio 2017

LA SUCCESSIONE ALLA CASALEGGIO ASSOCIATI E LE POLEMICHE STRUMENTALI SULLA LAUREA ALBANESE DEL TROTA: QUOD NON FECERUNT PADANI, FECERUNT GRILLINI!

Ab antiquo si diceva: “Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini!”, era un motto che lo storico di Roma di origine tedesca Gregorovius riporta in relazione allo spoglio di materiali marmorei e di pregio perpetuato a varie riprese sui monumenti più importanti della Roma antica, compreso il Colosseo, e che spesso furono riutilizzati per l’edificazione di chiese e case patrizie da varie casate nobiliari romane tra cui parvero eccellere appunto i Barberini. Così i danni al patrimonio monumentale romano che non furono risparmiati dai vari sacchi di Roma, da Alarico ai Normanni fino ai Lanzichenecchi, finirono per essere completati dalla nonchalance con cui certi materiali venivano utilizzati anche a fini privati dalle varie casate nobiliari romane dedite ad utilizzare il patrimonio pubblico come insieme di risorse ad uso privato. I tempi cambiano, ma l’assenza di una linea di discrimine tra pubblico e privato in Italia rappresenta forse l’unica linea di continuità, così,oltre al conflitto di interessi berlusconiano, assistiamo anche alla singolare problematica delle “guerre di successione” o delle gestioni familistiche o nepotistiche anche dei partiti politici ovvero al fenomeno dei cosiddetti “partiti-azienda” o partiti a gestione aziendale di cui Forza Italia con il famoso rito della distribuzione delle valigette coi simboli e i gadgets rappresentò forse uno dei primi esempi storici. Giusto per fare un promemoria storico non so quanti di noi ricorderanno la polemica di qualche anno fa, quando la Lega Nord era sulla cresta dell’onda e in cima ai consensi elettorali, sulla laurea albanese del Trota e sulla possibile successione del figlio di Bossi alla Leadership del partito padano? Quei tempi sembrano ormai lontani e Renzo Bossi sembra ormai destinato ad una tranquilla carriera di imprenditore agricolo, ma pare difficile dimenticare le polemiche interne al partito, le accuse al cerchio magico di gestione familistica del simbolo e anche tanto di indagine penale a Tirana sulla laurea del Trota (http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/12/02/laurea-in-albania-renzo-bossi-indagato-a-tirana-non-ha-mai-seguito-una-lezione/797959/ ). I tempi cambiano, i partiti o movimenti cambiano, ma il problema delle gestioni familistiche e aziendali continua a segnare la storia in salita della politica italiana. L’anno scorso muore Gian Roberto Casaleggio, fondatore e “guru” del movimento a cinque stelle, lasciando un vuoto in termini di guida e controllo del movimento, a fronte del quale in molti riconoscono temibili segnali di sbandamento di quella che, a tutti gli effetti, veniva identificata come una gestione verticistica. In questo caso non mancano roventi polemiche sul ruolo di controllo che l’azienda Casaleggio e associati svolgerebbe sul simbolo e le strutture, a partire dal blog, del movimento e sul passaggio del testimone che si sarebbe pacificamente svolto dalla morte di Gian Roberto padre al giovane erede Davide Casaleggio (http://www.polisblog.it/post/373565/chi-comanda-ora-nel-movimento-5-stelle-il-ruolo-di-davide-casaleggio) , in un contesto in cui il ruolo del Di Maio e di altri parlamentari pentastellati finirebbe per poter apparire di facciata o convenzionale rispetto al ruolo aziendale. In molti, all’interno del movimento,se li interrogate sulla questione, finiranno per rispondere che Davide Casaleggio è una figura più preparata e matura del Trota e che ha studiato di più, ma non mi sembra questo il fulcro del problema,anche perché, per quanto potessero premere il Trota,la sua famiglia o il cosiddetto cerchio magico,all’epoca, al massimo Renzo Bossi riuscì a scucire un posto come parlamentare regionale,finendo di lì a poco travolto da scandali e polemiche e soprattutto anche da una fronda interna che non gli consentì mai,neanche lontanamente, di avvicinarsi ad una leadership sostanziale del partito. E allora? Sta a vedere che i leghisti sono in grado di sorprenderci e che,almeno all’epoca, avevano una convinzione e una fede così radicata nei valori statutari interni e nel metodo democratico che non avrebbero mai consentito una successione di leadership politica o di controllo del simbolo e delle strutture o comunque di ruolo sostanziale quale quella che,pacificamente, potrebbe essersi verificata all’interno del “non-partito” e del “non-statuto”, i quali, proprio per la loro definizione che si connota negativamente non avrebbero avuto gli anticorpi in grado di immunizzarli da certi fenomeni di gestione e controllo esterno aziendalistico,peraltro non conformi alla nostra definizione costituzionale autonoma e trasparente del concetto di partiti. I punti interrogativi sono molti, ma diventano ancor più inquietanti alla luce delle polemiche e dell’autentica guerra ideologica proclamata dal movimento pentastellato contro il principio costituzionale dell’assenza di vincolo di mandato e quindi dell’assenza di controlli o indipendenza costituzionale della funzione parlamentare (art.67 Cost.), dal momento che,nel nostro sistema costituzionale parlamentare, ogni membro del parlamento rappresenta direttamente la Nazione e il corpo elettorale che lo ha investito direttamente del mandato,senza riconoscere ruoli di mediazione o controllo a strutture aziendali o ai partiti medesimi. In una tale ottica assume anche un ruolo strategico il cosiddetto contratto di candidatura con tanto di penale per 150.000 euro per chi dissente (http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/08/elezioni-roma-2016-decalogo-ai-candidati-m5s-multa-di-150mila-euro-a-chi-dissente/2442298/) sulla cui legittimità, a breve, pare sia chiamato a pronunciarsi anche l’Anac che potrebbe girare il parere addirittura alla Procura della Repubblica di Roma (http://www.ilfoglio.it/politica/2016/12/20/news/m5s-grillo-raggi-truffa-legale-sciogliere-il-movimento-5-stelle-111812/) ovvero sul ricorso proposto dall’Avv. Venerando Monello contro tale contratto (http://www.lastampa.it/2017/01/05/italia/politica/grilloraggi-guerra-di-carte-sul-contratto-da-mila-euro-03KhAJ5pot6dAH3xrO5JpO/pagina.html ) . Il sottoscritto, tra i primi, ha evidenziato come,al di là della Costituzione e delle cariche politiche parlamentari, tale clausola penale, se azionata in concreto, potrebbe essere in aperto contrasto con l’art.294 del Codice penale che testualmente definisce il concetto di attentati ai diritti politici del cittadino e recita: “Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico (1), ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”. Il concetto poi di controllo più o meno occulto sulla politica e su organi costituzionali, Parlamento compreso, pare rappresentare la ratio che sottende ad una serie di interventi normativi nel nostro ordinamento a partire dalla Legge n°17 del 1982 varata all’indomani dello scandalo della Loggia P2 proprio per combattere e fronteggiare determinati fenomeni di controllo esterno non meno eversivi rispetto all’idea di golpe autoritari o comunque di esautorazione del ruolo dei membri e degli organi costituzionali legittimi. Ragion per cui continuiamo a ribellarci ad ogni concetto di “successione” o controllo esterno laddove in democrazia rappresentativa l’unica investitura proviene direttamente dal voto,che per l’art.48 della Costituzione non può essere limitato o condizionato, non essendo peraltro prevista la figura del tutore o del controllore in corso di esercizio del mandato ed essendo, a nostro parere, illegale ogni altro modulo, compreso quello del controllo eventuale del simbolo o delle strutture che non passi costituzionalmente attraverso le libere forme associative dei partiti e non delle aziende ai sensi degli artt.48 e 49 della Costituzione, differenziandosi l’azienda dal partito anche per gli scopi di lucro a favore delle tasche di qualcuno per l’azienda e sociali o puramente politici nel secondo caso,anche al fine di evitare la successione aziendale nella gestione con tanto di ruolo politico,come nelle monarchie assolute,magari solo con qualche anno in più rispetto al Trota negli anni della ventilata successione leghista o per la presenza di una laurea all’attivo più regolare di quella albanese. 














giovedì 5 gennaio 2017

LA DISPARITA’ DI TUTELA DEL SEGRETO PROFESSIONALE TRA GIORNALISTA PROFESSIONISTA E GIORNALISTA PUBBLICISTA

Al principio del dovere di testimonianza,maxime in ambito penale, salvaguardato anche dalla passibilità dei reati di falsa testimonianza in fase dibattimentale o false informazioni alla P.G. in fase di indagini preliminari (artt.372-371bis C.P. che in alcuni casi possono anche concorrere con le ipotesi di favoreggiamento), anche nella versione della cosiddetta reticenza, cioè della menzogna (le mezze coscienti verità per non dire tutto quanto è a propria conoscenza o più direttamente il vero e proprio rifiuto di deporre), corrispondono precisi limiti, di cui alcuni dettati dal principio del nemo contra se detegere e del riconoscimento dei sentimenti e legami familiari come limiti al dovere di collaborazione con la giustizia, ad esempio l’essere prossimi congiunti dell’imputato-indagato (art.199 C.P.P.), ed altri derivanti dal segreto professionale,d’ufficio o di Stato. Per alcune categorie di soggetti, come Avvocati, ministri di culto (il cosiddetto segreto professionale), impiegati del sert per i programmi di disintossicazione delle tossicodipendenze,ecc.,non esiste un obbligo di testimoniare su quanto hanno conosciuto in ragione del loro ministero,ufficio e professione ed anzi sussiste un dovere deontologico e penalmente sanzionato di tutelare il segreto professionale, onde non recare nocumento alle persone assistite a livello professionale (art.622 C.P.). Per avere una panoramica un po’ più completa l’art.384 del C.P. contempla anche una precisa causa di esclusione della punibilità, laddove stabilisce che non è punibile chi ha commesso falsa testimonianza (dunque anche reticenza) o altri delitti contro l’amministrazione della giustizia, per esservi stato costretto dalla necessità di proteggere se stesso o un prossimo congiunto da un grave pregiudizio della libertà o dell’onore e tale potrebbe essere anche il pericolo di una condanna penale in considerazione della valutazione sociale che generalmente di riconnette a tale aspetto. Il cosiddetto privilegio contro l’autoincriminazione rappresenta un corollario costituzionale del principio dell’inalienabilità del diritto di difesa e prevede che il teste o la persona informata sui fatti in fase di indagine abbiano si l’obbligo di dire la verità, ma non fino ad auto incriminarsi. Come spiegano Carlotta Conti e Paolo Tonini a pag.223 del testo “Il diritto delle prove penali”, Giuffrè editore: “Una situazione del genere non sarebbe compatibile con la Costituzione, che garantisce i diritti fondamentali dell’individuo (art.2 Cost.), tra i quali rientra anche il diritto di non incriminare se stesso senz’altro desumibile dalla proclamazione del diritto di difesa (art.24,comma 2, Cost.). Per questo motivo, il codice tutela il testimone e stabilisce che “egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale” (art.198, comma 2, C.P.P.).Si è dinanzi a quella che potrebbe definirsi come una tutela anticipata del diritto al silenzio. La situazione giuridica soggettiva, regolamentata dall’art.198,comma 2, può essere correttamente definita “privilegio”, con terminologia di tipo anglosassone, perché si prevede una “esenzione da un regime di tipo ordinario”, che è appunto l’obbligo di deporre. L’esenzione è prevista dalla legge in considerazione della presenza di un interesse privato ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento.”. In psicanalisi o nelle scienze biologiche e antropologiche si parlerebbe del riconoscimento da parte della procedura penale dell’insopprimibilità del cosiddetto istinto fondamentale di base all’autoconservazione, patrimonio comune del mondo biologico non solo animale, che coincide col nucleo stesso del principio di identità. La sanzione processuale più comune contro cui incorre l’inquirente o il giudicante che assume o tenta di coartare il dichiarante a rendere tali dichiarazioni contro tali principi è l’inutilizzabilità del verbale e del contenuto della deposizione estorta con l’inganno (far credere che comunque è tenuto a deporre), la forza (esempio: botte in caserma) o altri sistemi. In pratica non può essere utilizzato contro il dichiarante quanto egli ha dichiarato in qualità di teste o a s.i.t., se poteva astenersi dal dichiararlo e ha subìto ammonimenti o pressioni o se andava sentito con le garanzie dell’interrogatorio come indagato e invece è stato sentito formalmente come teste (inutilizzabilità assoluta in tale ultima ipotesi, op. cit. pag.227, su tale argomento vedi altro mio post: http://gianfrancoferrari2013.blogspot.it/2013/06/interrogatorio-o-sommarie-informazioni.html ). Se il soggetto andava avvertito della facoltà di astenersi dal rendere deposizione e il giudice o l’inquirente non lo avverte,la deposizione è affetta da nullità relativa e l’eventuale reato di falsa testimonianza o reticenza non è punibile, ciò vale anche per le dichiarazioni rilasciate avanti alla polizia giudiziaria in fase di indagine. Circa il segreto professionale l’art.200 C.P.P. distingue tra professionisti qualificati, ad esempio il prete, l’Avvocato o il giornalista, quest’ultimo sulle fonti, e i professionisti comuni. I professionisti che non rientrino tra le persone qualificate indicate dall’art.200, sono considerati alla pari degli altri testimoni  e devono rispondere secondo verità. Premesso che il privilegio del segreto professionale deve vertere strettamente sulle cose apprese a causa o comunque in occasione dell’esercizio della propria attività professionale,poiché, diversamente, vige comunque l’obbligo di testimoniare e che, qualora venga opposto il segreto professionale su alcune questioni, sta al giudice valutare ed effettuare eventualmente anche accertamenti sulla veridicità e legittimità del segreto professionale opposto, invitando comunque il professionista a rispondere quando risulti l’infondatezza o insussistenza delle ragioni addotte a tutela del segreto professionale. Il principio di tutela del segreto professionale è riguardato dal principio di tassatività-tipicità, vale a dire che risulta validamente opponibile solo dalle categorie espressamente indicate dalla legge: ad esempio, Avvocati, praticanti Avvocati,ministri di culto, investigatori privati, consulenti tecnici,Notai,medici farmacisti, ostetriche, esercenti professioni sanitarie, consulenti del lavoro, commercialisti,ragionieri,periti commerciali, assistenti sociali, operatori del sert. Sui giornalisti professionisti si parla correttamente di “segreto sulle fonti”, più che di segreto professionale tout court e, in ogni caso, l’interesse della giustizia all’accertamento dei fatti prevale su di esso, se non è possibile ricostruire gli accadimenti con altro sistema. Scrivono sempre Conti e Tonini (pag.234-235, op. cit.; “Il segreto professionale è esteso ai giornalisti con alcuni limiti. In primo luogo, esso può essere mantenuto relativamente ai “nomi delle persone” dalle quali è stata appresa una notizia di carattere fiduciario nell’esercizio della professione.”, un parallelismo potrebbe porsi in astratto con i nomi delle cosiddette fonti confidenziali della Polizia Giudiziaria che, in genere, tendono a rimanere segreti e negli archivi di polizia (art.203 C.P.P.), salvo che non siano stati chiamati a s.i.t. o che l’A.G. ritenga comunque di sentirli e/o costoro vi consentano o siano stati comunque identificati. “In secondo luogo possono opporre questo segreto soltanto i giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale” e quindi non anche i giornalisti pubblicisti, cioè coloro che pur avendo riconosciuta tale qualità professionale la esercitino sporadicamente o non in via principale o part-time o come attività secondaria. Da ultimo “il giornalista è comunque obbligato a indicare al giudice la fonte delle sue informazioni, quando le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata soltanto attraverso  “l’identificazione della fonte della notizia.”(art.200,comma 3, C.P.P.). Da un lato, vi è la garanzia che i predetti limiti sono valutati dal “giudice”, e in tal termine personalmente non riteniamo potersi comprendere il P.M. o la P.G., ma solo il giudice,mentre “dall’altro lato, la regolamentazione è tuttavìa strutturata in modo da far prevalere  l’interesse” pubblicistico “della Giustizia sull’interesse” privatistico “del giornalista a mantenere coperta la fonte delle informazioni. Nei casi in cui il giornalista può conservare il segreto sulla fonte (ad esempio, perché la notizia non riguarda l’esistenza di un reato, ma di una sua circostanza, ad esempio furto con effrazione anziché furto semplice, la notizia stessa non è utilizzabile nel processo a causa del divieto che riguarda l’utilizzo di testimonianze indirette (art.195,comma 7, C.P.P.). Occorre infine segnalare che il segreto bancario cede di fronte all’esigenza di accertare fatti penalmente rilevanti.”.Mentre quest’ultime disposizioni appaiono ampiamente condivisibili, non così la disparità di tutela del segreto sulle fonti del giornalista professionista rispetto a quello pubblicista, se solo si pensa che in Italia abbiamo avuto grandi firme del giornalismo come Giorgio Bocca, in passato, che hanno esercitato tutta una vita la loro rispettabile professione col semplice tesserino da pubblicista, senza mai peritarsi di passare l’esame Stato o di iscriversi all’albo dei giornalisti professionisti. Si tratta di una disparità destinata ad assumere rilievo ex artt.2-3 e 21 Cost. , se solo si considera che le ragioni di tutela e riservatezza dei nomi delle fonti sono i medesimi e che anche l’attività lavorativa giornalistica e di manifestazione del pensiero sono sostanzialmente e potenzialmente identici e identiche le ragioni stesse alla base della tutela giuridica accordata. Si tratta dunque di una autentica lacuna dell’ordinamento mai sufficientemente approfondita e destinata prima o poi, a nostro modesto avviso, ad approdare alle attenzioni dei giudici a quo e della Consulta, se solo si considera che molti scoop e articoli di approfondimento passano oggi per i blog e le testate on line,ancor più che sui quotidiani della carta stampata e sulle agenzie di stampa in anteprima.








sabato 31 dicembre 2016

ELOGIO DELLA PORNOGRAFIA


Scrivo questo post in forma sintetica, avrei voluto dedicare più spazio all’argomento che forma oggetto di un capitolo della mia tesi di laurea del 1995 sui reati sessuali e che parla in termini ideali della libera Repubblica delle arti e delle scienze. In realtà ciò che forma oggetto di espressione artistica,l’opera d’arte o di scienza, non può formare oggetto di oscenità o repressione penale e questo lo ha già ben presente il Codice Rocco all’art.529,secondo comma. Per quanto figlio di un’epoca e di una ideologia dittatoriale, il Codice Rocco è capace di sorprenderci, spesso, sia sotto il profilo della modernità che dei margini di liberalità che affiorano da alcune sue disposizioni, come quella dell’art.598 C.P. sulla immunità giudiziale negli scritti e discorsi tenuti avanti ad autorità giudiziarie o amministrative per perorare le rispettive posizioni,margini oggetto di involuzione da anni dietro il paludamento dei bavagli e degli orpelli deontologici con i relativi meccanismi e scenari politici ricattatori in Italia. Tra le poche cose che mi sento di salvare della legislazione del governo Renzi (ad esempio la tanto attesa legge sul caporalato), includo quindi anche la depenalizzazione (Dlgs. n°8 del 2016) di gran parte dell’armamentario antico contro i reati di oscenità ( http://www.leggioggi.it/2016/09/07/atti-osceni-in-luogo-pubblico-depenalizzato-non-e-piu-reato-masturbarsi-in-pubblico/ ), in particolare sull’art.528 e il 726 del Codice penale ( pubblicazioni e spettacoli osceni, atti contrari alla pubblica decenza,ecc.). Personalmente,infatti, al pari dello storico Gaio Svetonio Tranquillo, quando parla di una celebre fellatio praticata da Atalanta a Meleagro in un dipinto del pittore Parrasio, sono sempre stato fermamente convinto che la pornografia rappresenti una forma di espressione artistica, uno stimolo alla riflessione e all’introspezione psicanalitica, ad approfondimenti estetici e di carattere intellettuale e non ho mai tacciato il porno di volgarità o tentato di abbozzare una linea netta di demarcazione tra pornografia ed erotismo, perché ritengo semplicemente che la pornografia, come riproduzione dell’atto erotico per eccellenza non possa che rappresentare l’espressione più alta dell’erotismo, tutto il resto appartiene alle speculazioni intellettuali e alle masturbazioni mentali. Se vi piace ammirare un bel culo, parafrasando Tinto Brass, non vedo cosa ci sia di male nell’ammirare una bella posa erotica o un accoppiamento ben compiuto, il che equivale, in qualche modo, pur sempre all’espressione di un rituale o del cosiddetto “magnetismo animale” di cui parlava Mesmer…c’è insomma una sorta di Magia sexualis che, indipendentemente dalle censure del cristianesimo e dei più retrivi moralisti, gli stessi che avrebbero voluto cingere di mutande gli affreschi di Michelangelo, conferisce all’atto sessuale una sorta di valore superiore rispetto al mero ritratto statico della fisicità. Nella tradizione germanica dell’Armanismo le donne sarebbero depositarie dei segreti delle pratiche sessuali in grado di forgiare e guarire l’uomo anche dalla psicopatologia della vita quotidiana, parafrasando Freud,dai momenti di debolezza, di malattia, di afflizione, per restituire forza all’ego e ritemprarlo. Per questo gli Antichi Germani consideravano le donne quasi esseri magici e le veneravano e temevano nel contempo, considerandole anche le eredi dei segreti sull’erboristeria e gran parte della medicina tradizionale del tempo che derivava dai segreti del mondo della natura. Il renzismo dunque,per quanto parentesi poco democratica e quasi totalmente da archiviare a mio avviso, non so in che misura volontariamente, sembra possa averci aiutati a modernizzare la legislazione sul costume e non solo in termini di abolizione di sanzioni penali alla cosiddetta oscenità, ma anche con l’introduzione della legge sulle unioni civili, che personalmente avrei concepito in tutt’altra maniera, come ho già avuto modo di scrivere ( a mio avviso la stessa legislazione già esistente non avrebbe impedito l’introduzione di veri e propri matrimoni omosessuali evitando di creare la figura delle unioni civili di serie B rispetto al concetto principale di unione matrimoniale e salva la possibilità di optare diversamente per chi avesse preferito un patto con clausole notarili rispetto alla figura classica principale del matrimonio o in aggiunta e ad integrazione della stessa:  http://gianfrancoferrari2013.blogspot.it/2015/10/la-moratoria-italiana-sul.html ) e che pure l’Italia attendeva da tempo come un minimum di intervento contro la discriminazione sessuale sul piano civile,dopo le varie moratorie della U.E. In sintesi occorre domandarsi seriamente se personalità,scrittori,editori e artisti come Ilona Staller in arte Cicciolina,Larry Flynt,a livello mondiale,Riccardo Schicchi,Eva Hengher e Tinto Brass in Italia o certe scene erotiche dei film di Brigitte Bardot o le pagine del Marchese De Sade in prosa e Apollinaire nella poesia in Francia, abbiano contribuito più loro al progresso della cultura, del costume e dei gusti o delle abitudini sessuali in Europa, che certe espressioni di bigottismo e vieto integralismo cattolico che non solo in passato hanno cercato di recidere od occultare con la censura, in tutti i modi, certe forme di espressione artistica o anche solo di espressione,quand’anche l’eros non riesca ad attingere alla soglia del sublime o dell’opera d’arte rimane sempre infatti il sacrosanto art.21 della Costituzione, talchè il pensiero si esprime anche nella fisicità e il sesso è gioia,vita,ecc., ma addirittura tentando di far passare per volgarità ogni espressione della fisicità e da ultimo aggravando talmente i carichi fiscali su quella che era la fiorente industria dell’hard-core italiana,che ha vantato nomi e prodotti di eccellenza internazionale capaci di realizzare significativi risultati nell’export, oltre che a creare il mito dell’Eros italian style nel mondo al pari dei film di Tinto Brass, costringendo molte case produttrici ad espatriare e girare film hard in paesi europei con legislazioni più favorevoli come l’Ungheria, la Slovacchia, la Slovenia, che stanno creando anche autentiche fortune,specie per Slovacchia e Slovenia,che si sono attrezzate anche con le loro case di piacere specializzate un po’ per tutti i gusti (tra le meraviglie i viaggiatori riferiscono di castelli a più livelli in cui in un piano ci sono intrattenimenti eterosessuali, in altro omosessuali o trans, in altro ancora sadomaso o fetisch,ecc., insomma in grado di accontentare un po’ tutte le tendenze e gli svaghi, compresi gli accessori e l’oggettistica varia, ulteriore fonte di fatturato). Mentre in Germania si discute sulla depenalizzazione dell’incesto tra adulti consenzienti e ricordiamo che in Italia l’incesto diventa perseguibile solo in caso di “pubblico scandalo” non senza la solita venatura ipocrita della legislazione italica, è appena il caso di rammentare che il punto di evoluzione del costume su cui l’occidente riesce ancora a sovrastare l’Islam e addirittura a convertirne le giovani generazioni (“corromperne” nell’ottica detestabile dei vari Imam) è proprio quello della libertà dei costumi. L’idiozia dell’ostentazione o dell’imposizione del burka e della donna velata fuori di casa propria finisce per svanire nel giro di mezza generazione, non appena gli islamici,spesso anche i più integralisti, hanno a che fare con i nostri costumi e la loro gioventù cerca di integrarsi, in qualche modo, alle nostre abitudini di vita occidentali. Pornografia, libertà e modernità dei costumi,nudismo, eros nell’arte occidentale figurativa,che non ha omologo corrispondente nell’Islam, diventano dunque involontariamente in questi tempi di “invasione migratoria islamica”, le risposte più incisive, a volte micidiali e dirette in termini di civiltà all’integralismo e alla chiusura mentale. Il nostro elogio del porno è volto infatti a far riflettere sul particolare che nulla possa convertire e disarmare più di un bel nudo di donna o di un’opera erotica di pregio come strumento culturale o del costume come espressione di libertà ed a fronte di tale riflessione,o ancora la liberazione dell’io e delle sue pulsioni,comprese quelle più recondite,attraverso la sessualità, mi domando se, in questo momento, in occidente non ci sia bisogno,anche attraverso la televisione pubblica, di maggiore presenza dell’eros,della fisicità e della pornografia come strumento di assimilazione e conversione delle nuove generazioni di immigrati islamici alle libertà, all’agnosticismo, al sacrosanto aconfessionalismo e laicità dello Stato e ai valori dell’occidente, che possono trovare nel porno l’antidoto diretto all’iconoclastia religiosa di certi estremismi e visioni religiose di stampo medievale. Mettendo dappertutto manifesti di donne nude, proiettando anche in prima serata film erotici o hard, aumentando e incentivando la libertà dei costumi e il nudismo anche nella moda e incentivando anche le espressioni e sperimentazioni nella vita di coppia delle forme di sessualità più eretica o alternativa, potremo ottenere il risultato non indifferente di suscitare la repulsione di parecchi integralisti e spostati o di farli “scappare” a gambe levate in qualche caso, di recuperare un po’ di sano fatturato e di senso del vivere gioioso di cui parlava Huxley per gli Etruschi e di superare tanti complessi e inibizioni come auspicava Marcuse nella sua ottica della liberazione. In pratica, quando i messaggi subliminali e non della nostra cultura riusciranno a diventare continui, per certi soggetti la vita nelle nostre città potrebbe diventare meno sopportabile e dovremmo riuscire a liberarcene prima,come anche appaiono fondamentali controlli assidui sui loro luoghi di culto e cultura islamica e anche l’utilizzo di agenti infiltrati nelle indagini più delicate. I Francesi devono averlo capito prima di noi, a quanto mi si riferisce, da parte di chi è stato ospite delle carceri francesi in cui pare si proiettino film porno in continuazione. Sotto altro profilo a chi oppone l’argomento della sensibilità dei minori, spesso più aperti di mentalità degli adulti, rispondo qui laconicamente che è meglio crescere emancipati e vaccinati che islamizzati o inibiti o sotto il costante pericolo di attentati. Il valore liberatorio della pornografia può dunque avere un potere salvifico per l’occidente, checché ne possa pensare il Vaticano o i benpensanti,e oggi dunque abbiamo bisogno sempre più anche di questo e della prostituzione,anche come therapia sexualis, piuttosto che dei focolarini o di comunione e liberazione, se vogliamo veramente sconfiggere i valori iconoclasti dell’Islam ed evitare di finire islamizzati. Dobbiamo, in sintesi, diventare fanatici difensori e divulgatori delle nostre conquiste ed espressioni culturali e delle libertà faticosamente conquistate in millenni di civiltà, di ciò che distingue ed esalta le libertà del nostro occidente rispetto al resto del mondo, se non vogliamo regredire e perderle definitivamente a vantaggio dell’affermazione di altre culture più retrive in casa nostra ed anche il concetto di tolleranza verso l’Islam,compreso il discorso di consentire nuovi luoghi di culto, ecc. merita una attenta pausa di riflessione dopo gli ultimi continui attentati in Europa nell’anno che volge al termine,meglio aprire nuovi cinema porno e case di piacere, legalizzando la prostituzione sia in casa propria che in forma cooperativa e associata e senza tassare quello che è un servizio pubblico da parte di chi spesso non ha potuto usufruire o scegliere di meglio in termini di occupazione, in altri termini senza cercare di lucrare sulla disgrazia o sul disagio sociale altrui.









mercoledì 28 dicembre 2016

L’INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO NELLA ESTENSIONE DEL FALLIMENTO,COMMENTO ALL’ ART.147 DELLA LEGGE FALLIMENTARE

L’INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO NELLA ESTENSIONE
DEL FALLIMENTO,COMMENTO ALL’ART.147 DELLA
LEGGE FALLIMENTARE


L’art.131 del D.Lgs n°5 del 9 gennaio 2006 ha modificato il testo dell’art.147 della legge fallimentare in cui attualmente, al quarto e quinto comma si legge: “Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. Allo stesso modo si procede qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.”.Praticamente il quarto comma consente l’estensione del fallimento ai cosiddetti “soci occulti” di una società, mentre il quinto comma tratta del caso della “società occulta” che gestisce dietro l’apparenza di un’impresa individuale. Diversamente dal passato in cui il tribunale poteva attivarsi d’ufficio,in una serie di ipotesi, per l’estensione soggettiva della procedura fallimentare, la riforma punta prevalentemente sull’imput delle parti interessate, tra cui,anche se non espressamente menzionato, pare possa giocare un ruolo di rilievo il P.M. Infatti la novella del 2006, sulla scorta di alcune sentenze della Corte Costituzionale ( la n°142 del 16/07/1970 e la n° 127 del 28/05/1975), ha allargato al creditore e al fallito la possibilità di chiedere l’estensione del fallimento, ma nulla ha detto esplicitamente sul ruolo del P.M. D’altra parte, già prima della riforma,non erano mancate pronunce, come quella del Tribunale di Agrigento del 16/10/2003, in Il Fall. 2004, 770, che avevano espressamente contemplato tra i soggetti legittimati all’estensione ex art.147 L.F. tutti quelli legittimati a chiedere il fallimento, in via principale,ai sensi dell’art.6 L.F., dunque includendo espressamente anche il P.M. Il problema è diventato ancora più di attualità dopo la novella del 2006 che finiva per modificare lo stesso art.6 L.F. ,eliminando la previsione del tribunale come A.G. competente a dichiarare d’ufficio, senza bisogno di imputs esterni, il fallimento (ne procedat Iudex ex officio dunque dal 2006 anche in subiecta materia).A seguito della riforma, peraltro,veniva abrogato anche l’art.8 L.F., che prevedeva per il giudice civile la mera possibilità, non l’obbligo, di segnalare al tribunale lo stato di insolvenza di un imprenditore emerso nel corso di un giudizio, e inoltre veniva eliminata la possibilità per il tribunale, ex art.147 L.F., di dichiarare d’ufficio il fallimento in estensione. In estrema sintesi,alla luce della riforma estremamente garantistica sul punto,non solo il tribunale fallimentare non può attivarsi ex officio, ma solo su impulso di soggetti qualificati (ipotesi tassative),ma sembrerebbe financo privo della possibilità di segnalare al Procuratore della Repubblica l’esistenza di soci occulti o di società occulte. L’unica ipotesi residuale in cui il tribunale potrebbe segnalare alcunché, e precisamente anche soci e società occulti al Procuratore della Repubblica, è quella individuata dall’art.331, quarto comma, C.P.P., cioè laddove si ravvisino estremi di ipotesi di reato (un caso classico potrebbe essere quello della bancarotta in cui abbiano avuto un ruolo anche i soci occulti o di una truffa attuata, ad esempio, con una società occulta).Appare chiaro infatti che, rivestendo la sentenza dichiarativa di fallimento, il ruolo di presupposto o comunque di elemento dei reati fallimentari e particolarmente di quelli di bancarotta,la sua estensione ex art.147 L.F. a socio occulto o illimitatamente responsabile rappresenta un presupposto necessario per poter procedere nei suoi confronti per bancarotta o altri reati fallimentari. Vediamo dunque che l’esclusione o significativa limitazione delle iniziative officiose del tribunale ai fini della declaratoria di fallimento e della sua estensione,passa per un recupero del ruolo di imput e controllo del P.M., segnatamente in materia penale e di reati concorrenti alla procedura fallimentare, laddove il tribunale, ex art.331, quarto comma, C.P.P., potrà ben segnalare al P.M. competente per territorio (in materia fallimentare, in genere, la Procura della Repubblica presso il tribunale competente a dichiarare la sentenza di fallimento), la sussistenza di soci e società occulte e di ipotesi di reato da verificare, ed, a sua volta, il P.M., ai sensi degli artt.6 L.F. e anche in fase di estensione, potrà investire il tribunale competente ai fini della declaratoria di fallimento,evitando così che sia il tribunale civile o fallimentare ad investire se stesso (ne procedat Iudex ex officio, per un sintetico elenco descrittivo del ruolo del P.M. in fase prefallimentare vedasi: http://ilfallimentarista.it/articoli/focus/il-ruolo-del-pm-nella-fase-prefallimentare-e-la-sua-legittimazione-alla-richiesta-dei o di Enrico Corucci “La bancarotta e i reati fallimentari”, ed. Giuffrè,2013, pagg.255 e seguenti,circa l'andamento del mercato e l'attualità della questione in Italia: http://www.mark-up.it/fallimenti-in-calo-nel-2016-ma-chiudono-58-societa-al-giorno/).



sabato 24 dicembre 2016

LE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI COME ESPRESSIONE DEL PRINCIPIO COMUNITARIO DI COOPERAZIONE RAFFORZATA TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

LE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI COME ESPRESSIONE DEL PRINCIPIO COMUNITARIO DI COOPERAZIONE RAFFORZATA TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA


Il recente caso del terrorista Anis Amri,autore della strage del mercatino di Berlino operata con un camion proveniente dall’Italia e fermato e ucciso da due agenti di polizia a Sesto San Giovanni,dopo che aveva aperto il fuoco e ferito uno dei due, ripropone l’attualità e la necessità del lavoro coordinato di squadre investigative comuni tra Stati membri della U.E. interessati dai medesimi fenomeni criminosi. Per effetto della recente entrata in vigore del Dlgs. n°34 del 15/02/2016 si è data attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio d’Europa del 13/06/2002 che introduce l’istituto delle squadre investigative comuni. Per effetto di tale novità legislativa ogni Procuratore della Repubblica impegnato in indagini per delitti di significativa gravità ed allarme sociale (ad esempio delitti di criminalità organizzata o quelli previsti dall’art.51 commi 3bis, quater e quinquies e 407 comma 2 lett.a) C.P.P.) può richiedere alla competente autorità dello Stato membro o anche di più Stati membri con cui si intende creare una squadra, la costituzione di una o più squadre investigative comuni tra i vari Stati membri, al fine di coordinare gli sforzi di indagine ed assicurare una maggiore efficienza dei risultati. Oltre alle ipotesi dell’art.51, ecc., tale possibilità è contemplata per i casi di indagini particolarmente complesse, se vi sia l’esigenza di compiere le suddette indagini nel territorio di più Stati-membri. La ratio dell’art.6 del Dlgs.34/2016 è quella di incentivare la collaborazione comune tra autorità inquirenti giudiziarie e squadre investigative di polizia giudiziaria nell’ottica di un coordinamento finalizzato ad una migliore circolazione ed utilizzazione, tra i vari organi degli Stati membri, delle informazioni investigative e degli atti di indagine. Le iniziative volte a costituire una polizia europea come Europol e Eurogendfor (di cui abbiamo avuto modo di discutere già nel 2013: http://gianfrancoferrari2013.blogspot.it/2013/07/una-coraggiosa-arringa-per-labolizione.html ), magari in sostituzione di altre forze di polizia di casa nostra (questione che torna di attualità a fronte del Trattato di Velsen e anche di qualche problema recente: http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/appalti_romeo_consip_indagato_comandante_carabinieri_del_sette-2156430.html , http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/woodcock-seppellisce-regime-renzista-dopo-comandante-carabinieri-138224.htm ), vengono quindi affiancate da questo nuovo strumento di polizia giudiziaria integrata che rappresenta l’espressione operativa in tale materia del principio generale di collaborazione rafforzata tra Stati membri per il raggiungimento di obiettivi comuni e in aderenza ai Trattati fondativi della U.E. ( art.20 T.U.E., artt.326,327 e 328 TFUE). Si tratta, in sostanza, non di un principio obbligatorio, ma facoltativo degli Stati membri che può essere reso operativo, non solo in materia giudiziaria, ma più o meno nei vari settori politico-economici di interesse dei Trattati, sulla base delle esigenze che, di volta in volta, lo rendano di attualità,nonché delle cosiddette maggiori attitudini e “affinità elettive” tra singoli Stati membri interessati. Nel caso balzato recentemente ai clamori delle cronache deve evidenziarsi la potenziale utilità e auspicabilità di un fenomeno di coordinamento investigativo tra Italia e Germania e di interessamento della Direzione nazionale antimafia che,per effetto della recente legge n°43 del 2015,è diventata competente anche in materia di antiterrorismo. Infatti il giovane tunisino Anis Amri, già noto alle forze dell’ordine italiano e all’autorità giudiziaria per i suoi trascorsi delinquenziali, non solo si è impossessato di un camion proveniente dall’Italia come arma del delitto per compiere la strage a Berlino, ma era ritornato sempre in Italia per rifugiarsi dopo il delitto e, presumibilmente, per far perdere le proprie tracce. Tale condotta autorizza del pari a presumere che non solo ritenesse l’Italia un paese dove fosse più facile operare tale latitanza,ma anche che, probabilmente, disponesse in Italia di aiuti o collegamenti potenzialmente idonei ad assecondare tali suoi obiettivi, ragion per cui le indagini sul caso, piuttosto che archiviate con la sua morte, devono intendersi appena cominciate e aprono grandi interrogativi. Al di là delle polemiche sull’immigrazione clandestina in Italia e sull’inefficienza di determinati controlli sul territorio,che riemergono in continuazione in ogni caso di criminalità comune o organizzata che finisce per balzare ai clamori delle cronache, pare che casa nostra possa prestarsi in modo particolare come obiettivo di stanziamento, preparazione e addestramento anche da parte dell’estremismo islamico,così come lo è stata per l’estremismo politico in passato (http://www.ispionline.it/it/EBook/L'italia%20e%20il%20terrorismo%20in%20casa.040315.pdf , http://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/11/24/news/il-terrorismo-islamista-in-italia-tra-fede-e-spaccio-1.289349 , http://www.cesdis.it/ctrg/jihad_on_line.pdf ), non foss’altro anche per il tipo di legislazione sull’immigrazione clandestina, i periodi lunghi di gestione delle pratiche nei centri di prima accoglienza e soprattutto la estrema facilità con cui si possono far perdere le proprie tracce anche nelle more di un provvedimento di espulsione. Interessante e da non sottovalutare affatto è anche il particolare che Anis Amri si sarebbe “estremizzato”, cioè convertito all’ideale terroristico della guerra santa durante la sua permanenza nel carcere palermitano dell’Ucciardone, il carcere noto in Italia per aver ospitato boss ed esponenti della mafia siciliana. Anche questa potenziale associazione di idee che può aprire nuovi spiragli o scenari investigativi, come il particolare dei documenti ritrovati nel camion utilizzato per la strage (http://www.lantidiplomatico.it/dettnews-berlino_e_lennesimo_passaporto_miracolosamente_apparso_sul_luogo_del_delitto/16658_18338/ ) , non possono e non devono essere trascurati ai fini degli approfondimenti che la gravità del caso richiede. In pratica può essere utile risalire ai collegamenti dell’ambiente carcerario ed anche alle cause per cui un ambiente carcerario possa diventare un luogo di estremizzazione anziché di rieducazione e ancor più diventa utile investigare se la malavita organizzata, mafia compresa, non abbia contatti o legami con gli ambienti dell’estremismo islamico o non si serva di loro sistematicamente e strumentalmente, per i propri traffici, ad esempio come canale per lo spaccio di stupefacenti o armi, perché se dovessero provenire riscontri in astratto o in concreto da tali approfondimenti, la stessa malavita organizzata italiana potrebbe diventare anch’essa oggetto delle indagini, sia per il coinvolgimento di eventuali canali di copertura e fiancheggiamento e sia ai fini della ricerca di eventuali mandanti, dato il carattere estremistico ed anche politico del delitto, non dovendosi trascurare alcuna pista investigativa. Val la pena ricordare, sinteticamente, in questa sede, che nella prossima campagna elettorale tedesca tutta la partita si giocherà tra la politica di accoglienza fin qui pratica dai partiti di governo e le nuove forze di contestazione favorevoli a respingere gli immigrati ed a politiche restrittive proprio sulla base anche del riscontro delle difficoltà e di potenziali attentati che ruotano intorno agli ambienti dell’immigrazione islamica. Dunque, al di là dell’estremismo religioso, non può escludersi a priori, dati gli effetti destabilizzanti di certi delitti sull’opinione pubblica, la potenziale presenza di moventi non squisitamente etnici o di puro fanatismo. A fronte di ciò solo squadre investigative integrate tra Stati membri con personale proveniente sia dalle branche investigative specializzate che si occupano di criminalità comune e organizzata, che di quelle che si occupano di criminalità politica, potrebbero ricostruire lo scenario nella sua complessità, scenario che forse va al di là della solita episodica “botta da matto” del solito “folle isolato”, se non altro anche per cercare di prevenire ed evitare il ripetersi di certe fattispecie.














sabato 10 dicembre 2016

DOPO TANTI CAFONI NELLA POLITICA ITALIANA FINALMENTE UN VERO SIGNORE: CONTE PAOLO GENTILONI,TOTOGOVERNO POSTREFERENDUM COSTITUZIONALE

DOPO TANTI CAFONI NELLA POLITICA ITALIANA FINALMENTE UN VERO SIGNORE: CONTE PAOLO GENTILONI,
TOTOGOVERNO POSTREFERENDUM COSTITUZIONALE


Le notizie relative alla vicenda Monte dei Paschi di Siena e anche quelle relative alla situazione dell’Alitalia (http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/08/alitalia-mentre-la-compagnia-affonda-etihad-organizza-lesodo-dei-piloti-in-300-verso-abu-dhabi-e-le-controllate-alle-seychelles-e-in-india/3245732/ ) hanno impresso una accelerazione alla formazione del nuovo governo in Italia a seguito dell’esito negativo del referendum costituzionale del 4 dicembre scorso. La stessa B.C.E. presieduta da Mario Draghi, che ha immesso una massa di liquidità consistente sul mercato e sta riacquistando sul mercato secondario titoli di Stato e obbligazioni dei paesi in difficoltà,narcotizzando ogni eventuale contraccolpo postreferendario, potrebbe intervenire negativamente circa la richiesta di proroga per il rifinanziamento richiesta dal Cda del Monte dei Paschi di Siena le cui performances in borsa stanno creando preoccupazione, poiché il crack della banca senese potrebbe innestare una reazione a catena nel panorama bancario italiano, a causa della quantità di istituti di credito in difficoltà (http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2016-12-09/mps-appesa-verdetto-bce-092753.shtml?uuid=ADknoCAC ). In realtà è come se l’Europa, dopo la riconferma della Cancelliera Angela Merkel a guida del suo partito con il 90 per cento dei consensi, abbia risposto in modo chiaro al teatrino della politica italiana, rappresentando che le risorse della stessa Bce non sono inesauribili, che prima o poi alla presidenza della banca centrale non ci sarà più Mario Draghi ad attutire i contraccolpi col paracadute, che comunque l’Italia e gli altri paesi della finanza allegra dovranno probabilmente fare i conti con un quarto mandato Merkel alla Cancelleria e che, in ogni caso, vi è un aperto sollecito a fare in fretta il nuovo governo di transizione e la nuova legge elettorale, non potendo né il paese, nelle sue condizioni di indebitamento e disoccupazione, né la tenuta dell’euro attendere ulteriori procrastinazioni e giochi di palazzo dopo le dimissioni di Renzi. Nel Totogoverno sembra favorito come premier l’ex ministro degli esteri Paolo Gentiloni,vista l’indisponibilità di un Renzi bis. In realtà il presidente Mattarella, prima della probabile reintroduzione di un sistema elettorale proporzionale, sembra aggirarsi invano tra gli spettri della seconda Repubblica come in un cimitero. Si potrebbe rievocare,in proposito, il pensiero di Angelo Bolaffi in "cuore tedesco",quando il pensatore italiano sostiene che intere generazioni di politici italiani sono state azzerate dall’impatto con l’Europa e il principio della stabilità e del rispetto di patti e programmi che impone la moneta comune. Se dovessimo assistere comunque alla riproposizione di Matteo Renzi in qualche ministero, dopo l’annuncio che avrebbe lasciato la politica in caso di esito negativo referendario, ed ancor più all’uscita dalla compagine governativa di Maria Elena Boschi, a fronte di una riconferma di incarico all'ex premier, sarebbe difficile sottrarsi all’impressione che,alla fine, abbia pagato solo la fautrice femminile delle riforme e si sarebbe autorizzati a domandare dove siano il senso di responsabilità, di cavalleria e la coerenza degli uomini? In ogni caso, poiché si parlava, in prima battuta, di un governo grosso modo con gli stessi componenti del precedente, alcune analisi sono d’obbligo: 1) ponendo l’ex ministro degli esteri a premier almeno un concetto la politica italiana sembra averlo finalmente  recepito, e cioè che in una situazione come quella attuale la politica estera è tutto, e 2) circa l’analisi del totoministri la figura di Gentiloni, persona equilibrata,rampollo della nobiltà romana, anche notevolmente preparato e caratterizzato da una benevolenza di fondo sembra poter strappare apprezzamenti positivi,anche perché il lavoro triennale alla Farnesina sembra poter giocare un ruolo essenziale nei rapporti con l’estero, del pari su Calenda potremmo dire la stessa cosa, perché proprio la sua formazione culturale è quella di un uomo che ha viaggiato molto, pragmatico e che sa come funziona il mondo, non possiamo invece esprimere apprezzamenti positivi per Padoan, con la questione dell’assunzione della figlia alla cassa depositi e prestiti collegata col suo stesso dicastero, col ministro Graziano Del Rio, per i disastri ferroviari verificatisi durante la sua gestione e per il ministero del lavoro, in considerazione della precarietà generale e della disoccupazione dilagante soprattutto tra i giovani. Circa il ministro Boschi, ex spalla di Renzi, anche se si sta discutendo molto della sua nuova collocazione, appare intuibile che sarebbe perfetta,come Avvocato cultore della materia in diritto commerciale e societario, alla giustizia o agli esteri o commercio con gli esteri, ma che, in caso di mancata collocazione ministeriale, potrebbe ricavarsi un ruolo politico di Leader effettivo della ex fazione renziana, per la maggiore preparazione rispetto a Renzi e per l’appannamento del ruolo di quest’ultimo, e che, probabilmente proprio per evitare questo passaggio di consegne nei fatti si sta valutando comunque l’assegnazione di un ruolo ministeriale. In pratica l’Avvocato di Arezzo, diversamente da Renzi, che ha fatto solo il politico, come ha già dimostrato in campagna referendaria nei vari faccia a faccia televisivi, mostra di essere anche più incisiva di Renzi e di poter sviluppare,come capo-fazione, un ruolo d’attacco alle fazioni concorrenti,adesso che non ha più alcun tallone d’achille, nemmeno a livello familiare, dopo la sentenza del G.u.p.di Arezzo che ha prosciolto il Cda di Banca Etruria. Con le mani libere la giovane aretina, una volta sganciata da impegni ministeriali, potrebbe tirare fuori gli attributi del leader femminile, scalzare lo stesso Renzi ormai in caduta, se non in fase di uscita di scena, come fece Angela Merkel col vecchio Cancelliere Kohl in Germania e incarnare quello “sfollagente” politico antigrillino o anti Salvini di cui il paese avrebbe bisogno contro il dilagare del populismo prima di riandare a nuove elezioni e sempre che, alla fine, non si riparli di Renzi bis. Questa ottica di una fazione più d’attacco, più incisiva e meno istituzionale non sarebbe per nulla lontana dalla realtà e potrebbe catturare anche consensi, se si pensa ad uno scenario anche di possibile deflagrazione dello scatolone Pd e che, ormai, anche molta parte del paese comincia ad essere stanca e insofferente  dell’opposizione evanescente del movimento cinque stelle o delle sue politiche governative di cui la città di Roma Capitale, con la Raggi, non è altro che il ritratto più fedele,deludente e preventivabile. Vi è in Renzi un tratto di immaturità politica, rivelatosi in campagna referendaria, e di spirito di competizione quasi fine a sé stesso, come a voler dimostrare, a tutti i costi, di essere “er più”, come si dice a Roma,uno spirito di protagonismo e presenzialismo televisivo che finiscono per allontanarlo dalla realtà dei fatti,per stancare l’uditorio ed esporlo a sonore debacle come quella referendaria e delle ultime elezioni amministrative, un’incapacità previsionale e di calcolo politico tanto che l’aretina,con la sua pratica forense e la sua diplomazia femminile, sembra essere una figura molto più adatta sia nella leadership che nel pragmatismo. Per questo siamo sicuri che il ritorno alla proporzionale dovrebbe prediligere determinate doti caratteriali e determinate attitudini rispetto alla figura del “ras” o “dell’asso piglia tutto” che andava in auge durante il regime elettorale maggioritario e l’epoca del berlusconismo… In ogni caso con l'avvento del Conte Paolo Gentiloni al governo ci sia consentito di concludere con una battuta, vale a dire che dopo l'interminabile sfilata di cafoni nella politica italiana, finalmente arriva un tocco di classe,un vero Signore a palazzo Chigi, un patrizio romano, Romano de Roma!