IL
DISSESTO “DI FATTO” O NON DICHIARATO NEGLI ENTI LOCALI, UN NUOVO REGIME DI
GESTIONE FIN TROPPO DIFFUSO PER CERCARE DI ELUDERE SISTEMATICAMENTE LE
CONSEGUENZE DI LEGGE DELLA DECLARATORIA DEL DISSESTO DA PARTE DEI PUBBLICI
AMMINISTRATORI.
“Portare i libri in
tribunale”, una frase ancor oggi diffusa nel gergo fallimentare, che sta ad
indicare un atto dovuto al momento in cui, per l’indebitamento di una società,i
conti non riescano più a quadrare e sia conclamato lo stato di insolvenza (i
presupposti delle cosiddette procedure concorsuali in ambito privatistico sono
tre: stato d'insolvenza,gravi irregolarità di gestione o temporanea difficoltà
di adempiere alle obbligazioni),piuttosto che falsificare i conti o far sparire
o bruciare i libri contabili,il che integrerebbe i reati di bancarotta,
fraudolenta più che semplice in gran parte di questi casi. Come è noto per gli
enti pubblici,compresi i cosiddetti enti locali territoriali, non si applica la
procedura fallimentare ordinaria e simili, ma sussiste la procedura del
dissesto, in ordine alla quale l’art.244 del D.L.vo n°267 del 18/8/2000,meglio
conosciuto come Testo unico degli enti locali, T.U.E.L., letteralmente recita
per province e comuni: “Dissesto finanziario. Si ha stato di dissesto
finanziario se l’ente non può”, memorizzatelo bene! “garantire
l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei
confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si
possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’art.193,”,articolo
che regolamenta la “salvaguardia degli equilibri di bilancio”, “nonché con le
modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste.”,si tratta
della procedura di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio
che, però, riguarda un numero circoscritto di ipotesi tassative,tendendo tutta
la giurisprudenza della Corte dei Conti e le normative contabili ad avversare
l’accumulazione di “debiti fuori bilancio”: di cui l’art.194 elenca appunto
quelli provenienti da a)sentenze esecutive (ad esempio ingiunzioni non
impugnate nei termini o cause perse dall’ente con soccombenze,ecc.), b)copertura
di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti dallo statuto,da convenzioni o atti costitutivi (stiamo
parlando qui di enti funzionalmente collegati all’ente locale o che gestiscono
attività di pubblico servizio, come consorzi stradali obbligatori,
municipalizzate,ecc.),c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste
dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali (quindi solo
s.p.a.) costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali,d) procedure
espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità (per
cui, sempre a titolo di esempio, la corresponsione di un equo indennizzo è un
sacrosanto dovere e corrispettivo diritto costituzionale dell’espropriato ai
sensi dell’art.42 Cost. e per la legge n°359 del 1992,come ribadito anche dal
comunitario,vedasi sentenza della Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo del 6 ottobre 2009 - Ricorso n.8073/05 - Perinati c. Italia),
e)acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi
1,2 e 3 dell’art.191 (che detta le “Regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese” e che prevede,anzitutto, che gli “enti locali possono
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente
intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della
copertura finanziaria di cui all’art.153…e che, anche per i lavori pubblici di
somma urgenza, definiti per legge come quelli cagionati dal verificarsi di
un evento eccezionale o imprevedibile (ad esempio terremoti, alluvioni,
declaratoria stato di calamità,ecc.), l’ordinazione fatta a terzi (cioè a ditte
esterne al comune o di materiali, se il comune dispone di manodopera propria, a
seconda dei casi),è regolarizzata, a pena di decadenza (ad esempio
dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente che ha disposto il
provvedimento o della delibera,ecc.), entro trenta giorni e comunque entro
il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine (cioè entro l’esercizio di bilancio di quell’anno).La
comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione,
in pratica l’efficacia del provvedimento e la legittimità amministrativa e
quant’altro della sua comunicazione all’esterno dell’ente e particolarmente
alla ditta designata, per intenderci (e sempre che non si tratti di importi e
tipologie di interventi che prevedano a monte, per il Codice degli appalti
pubblici,D.Lgs 163/2006, l’obbligatorietà di procedure concorsuali,gare
d’appalto,per garantire i principi di concorrenzialità,economicità e
competitività indicati dalle Direttive comunitarie,di cui il il predetto Codice
non è altro che la trasposizione anche in Italia,vedasi la nozione di “soglia
comunitaria”, recentemente rimaneggiata, a far data dal 1/1/2012,direttamente
dalla U.E. con Regolamento, fonte self executing, n°1251 del 30/11/2011 e che
espressamente prevede che devono, pertanto, intendersi modificate come di seguito
riportato le lettere a), b) e c), comma 1 dell'articolo 28 (Importi delle
soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) del Codice dei
contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
a) 130.000 euro, per gli appalti
pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2),
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative
centrali indicate nell'allegato IV;
b) 200.000 euro,
o b.1) per gli appalti pubblici di
forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle
indicate nell'allegato IV al Codice dei contratti;
o b.2) per gli appalti pubblici di
servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per
oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV
corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati
nell'allegato II B;
c) 5.000.000 euro per gli appalti di
lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.).
Superata questa breve premessa normativa, necessaria per avere
un quadro di riferimento e per iniziare intanto a comprendere che accumulare
debiti,specialmente fuori bilancio, è uno dei modi più sicuri con cui si
possono gettare le basi per il dissesto di un ente e per le relative
responsabilità,spesso non solo contabili (avanti alla Corte dei Conti), dei
pubblici amministratori, passiamo ad evidenziare che la deliberazione
contenente la declaratoria di dissesto dell’ente, quando ricorrano le
condizioni-presupposti indicati dal succitato art.244 T.U.E.L.,non è una
facoltà discrezionale dei pubblici amministratori (ed a maggior ragione dei
Commissari straordinari se l’ente abbia subito il commissariamento anche per la
situazione contabile: leggasi,ad esempio: http://www.ilcorrieredellacitta.com/economia/relazione-ragioneria-di-stato-sui-conti-del-comune-di-pomezia-maria-corrao-chiede-di-rendere-pubblici-gli-atti.html,
http://www.ilcorrieredellacitta.com/politica/il-commissario-meglio-il-dissesto-finanziario-del-ricorso-al-salva-comuni.html),
ma un
atto dovuto, vero e proprio,
non foss’altro che per il fatto che quando un ente comincia ad essere in una
situazione critica,a livello contabile-finanziario, non far fronte nel più
breve possibile al cosiddetto “piano di rientro” e non adottare le procedure di
cui agli artt.245 e 246 T.U.E.L., di cui parleremo tra breve, potrebbe
facilmente finire per aggravare “il buco di bilancio” e la conseguente
esposizione debitoria dell’ente stesso con gravi conseguenti danni per
l’amministrazione interessata e per tutti i cittadini, chiamati poi a coprire
con maggiori sforzi contributivi gli errori e le malefatte dei loro
amministratori. Al di là del tenore dell’art.244 T.U.E.L., fin troppo chiaro a
livello ermeneutico, oltre al fatto di essere una norma pubblicistica e oltre
al disposto dell’art.247 T.U.E.L. (Omissione della deliberazione di dissesto e
intervento dell’ente regionale in veste di controllo,vedasi la nozione della
Regione come “ente tutorio” non solo per i vincoli edilizio-urbanistici o in
materia di usi civici,ecc.), si ricorda che La responsabilità erariale degli amministratori e dipendenti
degli enti locali è altresì regolata dalle
norme stabilite per i dipendenti statali e in particolare dagli artt. 82 e 83
della legge di contabilità di Stato del
1923 n. 2440, dall'art. 52 T.U. delle leggi sulla Corte dei conti del 1934 e dagli artt. 18 e segg. del T.U. sugli impiegati
dello Stato n. 3 del 1957, oltre che da un
certo numero di norme speciali che si sono aggiunte nel tempo. Si potrebbe quasi sostenere, da un punto di vista penalistico e amministrativo, che sussista quasi una sorta di “automatismo”, anche se fino ad oggi si è stati spesso tentati di ignorarlo o negarlo, perché trattasi di un “nesso scomodo”, tra lo stato contabile-finanziario e i conseguenti obblighi di legge, tanto che si potrebbe azzardare un richiamo o un paragone,in subiecta materia, con la “responsabilità oggettiva”,con tutte le perplessità e riserve di legittimità costituzionale che tale espressione reclama a livello penalistico, perché sono i conti stessi a parlare per l’accusa, insieme allo stato di sofferenza nel garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili almeno da un punto di vista squisitamente probatorio (su questo argomento non dovrebbe essere poi così difficile identificare la nozione di essenzialità o indispensabilità dei servizi e delle funzioni come quelle che connotano la stessa ragion d’essere di un ente provinciale, le province sarebbero in fase di dismissione, o comunale: ad esempio le funzioni di polizia municipale, pensiamo ad un comune cui venissero a mancare i soldi per la benzina dei mezzi della P.M. o che non riuscisse a far fronte regolarmente al pagamento delle relative coperture assicurative, pensiamo ai servizi di trasporto pubblico essenziali e all’approvvigionamento idrico o alle prestazioni indispensabili per l’assistenza ai disabili,comprese quelle domiciliari,variando comunque le normative in materia anche da Regione a Regione, o da Comune a Comune coi regolamenti,purtroppo,nonché il pagamento delle forniture di farmaci delle farmacie comunali,l’impossibilità o difficoltà a pagare gli stipendi ai propri dipendenti, l’adempimento di certi compiti di assistenza sociale che competono tradizionalmente ai comuni dai tempi della Legge 6972 del 1890,oggi sostituita con L.328/2000, che all'art. 6 - comma 4 - continua ad individuare,in linea di principio, nei comuni i soggetti che hanno l'obbligo di provvedere al ricovero stabile presso strutture residenziali di tutti coloro che si trovino in situazione di grave disagio. Anche secondo la nuova norma i costi sono imputati al comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero,ecc.). Quali sono i rimedi a cui bisogna ricorrere in queste situazioni che possono assumere i connotati più vari e sulla cui definizione in termini di maggior certezza e tassatività, anche ai fini del principio di legalità dell’art.1 del Codice Penale,vado auspicando da tempo una direttiva o un regolamento comunitario contenente precise esemplificazioni o elencazioni delle condizioni più sintomatiche e l’indicazione di una soglia percentuale rispetto al patrimonio e agli attivi dell’ente o addirittura di una precisa “soglia comunitaria” in cifre dell’indebitamento dell’ente stesso a fronte della quale scatti con certezza assoluta e direi,con automatismo inequivocabile, l’obbligo della declaratoria di dissesto? E’ presto detto: l’art.245 T.U.E.L. individua innanzitutto i soggetti della procedura di risanamento (il cosiddetto “piano di rientro”, che poi in estrema sintesi si ottiene riducendo la spesa pubblica,blocco assunzioni anche nel c.d. turn over,limiti alla contrazione di nuovi mutui,innalzamento delle aliquote contributive per i tributi locali,non solo le imposte,ma anche le tasse,cioè i corrispettivi,anche tariffari, di servizi): “Soggetti della procedura di risanamento sono l’organo straordinario di liquidazione” (il o i commissari) “e gli organi istituzionali dell’ente. L’organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Gli organi istituzionali dell’ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.”. Un caso classico,sempre a titolo di esempio, con cui si mandano in dissesto gli enti locali nel Lazio o si creano presupposti di disavanzo e simili (vedasi caso Tributi Italia o Nettuno servizi http://www.nettunoanzio.it/news.asp?idnews=2400 , http://www.ilcaffe.tv/archivio/an251.pdf , http://www.repubblica.it/economia/2010/04/09/news/tasse_sparite-3212376/ ) è proprio attraverso l’attività delle società miste,delle partecipate e municipalizzate,come più volte evidenziato anche dalla giurisprudenza e relazioni della Corte dei Conti. I casi più eclatanti sono quelli consistenti nel riconoscere “aggi” o percentuali di corrispettivo, ad esempio alle ditte incaricate della riscossione dei tributi, che vadano oltre le soglie fronteggiate ordinariamente e precedentemente dal Comune o oltre la soglia di spesa preventivabile come sostenibile in base alle voci di entrata (si legga anche questo interessante articolo sul caso Aipa al Comune di Ardea e le relative polemiche con qualche richiamo a giurisprudenza del T.A.R.: http://www.ilcorrieredellacitta.com/politica/ardea-la-guerra-e-iniziata.html ),ovvero non riscuotendo sistematicamente possibili voci di attivo,in nome di convenzioni o favoritismi più o meno censurabili (vedasi la sentenza 627 del 2012 della Corte dei Conti di condanna di dirigenti del Comune di Ardea: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_627_2012.pdfo ancora effettuando assunzioni in cui la Corte ravvisi danno erariale per le metodiche di assunzione, assenza di copertura finanziaria a monte, vedasi la recente vicenda del concorso al Comune di Roma deliberato dalla Giunta Alemanno e per cui il Sindaco Marino ha mandato gli atti in Procura ovvero altro caso di condanna contabile in primo grado a Pomezia: http://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/condanna-corte-dei-conti-la-versione-di-de-fusco.html ). Siccome, peraltro, per le ditte di riscossione si può parlare di un sistema di funzionamento in cui, da un punto di vista pratico, è pressoché impossibile pensare ad una “certezza dei risultati”,sia in termini di riscossione che di diminuzione della percentuale di evasione, perché l’insoluto spesso si assomma fino ad arrivare alla prescrizione o inesigibilità, appare tutt’altro che improbabile che la ditta concessionaria o incaricata si presenti regolarmente a riscuotere l’aggio o ad accumulare pretese creditorie sempre maggiori nei confronti del comune indebitato a causa della percentuale dell’aggio,mentre a tali corrispettivi non sempre faccia riscontro un risultato in termini di entrate, potendosi quasi parlare, con un celebre parallelismo civilistico, di prestazione di mezzi più che di risultato. Non mancano nemmeno casi in cui, in teoria, si possano ipotizzare “posizioni di controllo”, non solo creditorio, che determinate banche o società di riscossione hanno assunto de facto su enti pubblici, grazie a crediti facilmente assommati negli anni, con certi sistemi e con lo scenario, tutt’altro che fantasioso, per cui, con certi sistemi si possa anche arrivare a dettare le nomine politico-amministrative o la “linea politica” dell’ente o comunque a condizionarne non poco la vita istituzionale dall’esterno, arrivando a porre “pesanti ipoteche” sul futuro politico-amministrativo dell’ente stesso! Tutti scenari da evitarsi e sicuramente contrari ai principi dell’art.97 della Costituzione, oltre che alle normative europee cui fa espresso richiamo il suo nuovo testo. Dunque tutte queste cause notoriamente strutturali di dissesto vanno urgentemente rimosse,anche col ricorso a meccanismi di autotutela (http://www.astrid-online.it/La-giustiz/Dossier--i1/Studi--ric/Mattarella_convegno-Varenna_sett.07.pdf ), se già presenti o, nella migliore delle ipotesi, vanno accortamente evitate a monte e prevenute,anche le denunce penali e alla C.d.C. e le costituzioni di parte civile avverso i responsabili sono, a nostro avviso, uno strumento idoneo, se non necessario a rimuoverle. E la relazione sulle “cause strutturali del dissesto” è prevista dalla legge evidentemente anche per agevolare il lavoro dei giudici contabili e penali in sede di accertamento delle conseguenti responsabilità. Tecnicamente poi l’art.246 T.U.E.L. ci descrive la procedura di “Deliberazione di dissesto”, nei seguenti termini: “La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’art.244”, direi che in questi casi una mozione anche di minoranza può rivelarsi addirittura compromettente per la maggioranza quando si sia elusa la declaratoria, se, successivamente, risulti invece che ne ricorrevano i presupposti, e prosegue l’articolo di legge: “e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni, dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio,unitamente alla relazione dell’organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione.L’obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni,al commissario nominato ai sensi dell’art.141,comma 3….”.Molti amministratori locali giustificano l’elusione dell’obbligo di declaratoria e cercano di “allungare il brodo”, giustificandosi, almeno sotto il profilo politico (giuridicamente sono argomentazioni che per lo più non stanno in piedi a nostro modesto avviso,specie quando lo stato di “sofferenza” dell’ente sia obiettivo), asserendo che il dissesto comporta l’innalzamento automatico delle tasse per i cittadini, l’impossibilità per l’ente di accedere a nuovi mutui a seguito della declaratoria,ecc., ma è evidente che si cerca di arrivare alla I.U.C. (magari tartassando i cittadini nell’ottica di poter sfuggire alle proprie responsabilità personali) o ad altri sistemi per ammortizzare o eludere la questione,o per “svicolare” in molti dei casi (spesso si attende il bonifico provvidenziale che arrivi dalla Regione,ecc., per poter tirare avanti qualche altro mese, magari allocando le cifre introitate fuori dal vincolo specifico contabile di destinazione,o vincolo di scopo,la tentazione è forte, ma soprattutto si presta a pesanti critiche la attuale formulazione dell’art.316 bis del Codice penale,per il reato di malversazione a danno dello Stato, la cui lettera menziona espressamente fondi ricevuti dallo Stato,dalla U.E. o da altro ente pubblico,dunque Regioni comprese, ma che individua paradossalmente il soggetto estraneo del reato in “Chiunque,estraneo alla pubblica amministrazione”! Spesso non rimane che tentare la via della contestazione della solita norma residuale dell’abuso di ufficio, 323 C.P., che però risulta del pari,per eccesso di garantismo, non sempre efficace,dal momento che bisogna dimostrare che il soggetto abbia avuto l’interesse proprio o di un prossimo congiunto e l’ingiusto vantaggio, che potrebbe anche essere quello di potersi continuare a candidare e a rivestire la carica per i prossimi dieci anni in assenza della declaratoria di dissesto o l’ingiusto danno, che,sempre a mio avviso, potrebbe facilmente ravvisarsi anche solo nell’aggravio del debito o degli interessi da pagare su di esso o delle maggiori contribuzioni a carico dei cittadini), solo perché le principali “conseguenze in termini sanzionatori e di incompatibilità” con le cariche per i successivi cinque (responsabilità contabile) e dieci anni, rispettivamente,ricade proprio principalmente sui pubblici amministratori medesimi, ai sensi del nuovo testo dell’art.248 T.U.E.L., come modificato dal D.L.vo n°149 del 6/9/2011,il quale peraltro, sia detto per inciso, prevede, oltre alla sospensione dei termini di bilancio per l’ente (quindi evitando di dover “truccare o falsificare” i conti che non quadrano, per intenderci!), il “blocco” di azioni esecutive da intraprendersi o già intraprese a suo carico, persino i pignoramenti allentano la loro “morsa” sull’ente a seguito della procedura di dissesto, letteralmente: “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.4 . Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità”.Mentre invece il “piatto forte”, che consentirebbe un ricambio totale e serio della scena politico-amministrativa italiana,a livello capillare, se applicato sistematicamente, è proprio ciò che l’art.248 prevede per amministratori e revisori dei conti, dai cui “vivai locali” vengono spesso reclutati quelli che ambiscono ascendere al palcoscenico della politica nazionale, europea,ecc. Infatti dispone tale norma: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonchè di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonchè al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.”. Alla luce di tale disposizione introdotta,esattamente come la Legge Severino sull’incompatibilità alle cariche parlamentari, dal Governo Monti, ben è dato comprendere come sui territori si siano moltiplicate le situazioni di enti locali, con le loro classi politiche e i loro dirigenti amministrativi e revisori contabili che, anziché dichiarare il dissesto, come atto dovuto, possano esser tentati di continuare a “campare alla giornata” in attesa dell’arrivo della I.U.C. o di chissà quale altro rimedio. Rimane certo solo un dato di fatto, e cioè che quando un Comune abbia innalzato al massimo, o giù di lì, i prezzi delle tariffe per i servizi e l’ammontare dei tributi locali e ancora versi in “sofferenza”, circa l’erogazione regolare dei servizi e l’adempimento delle funzioni indispensabili, si sia di fronte a quella fattispecie anomala, non contemplata dalla legge, se non con l’istituto del commissariamento ai fini della declaratoria di dissesto, che potremmo definire come “dissesto di fatto” o non dichiarato, poiché il Comune continua a non pagare i suoi debiti o a indebitarsi ulteriormente, per interessi,ecc., i cittadini pagano imposte e tasse per servizi al massimo e, dall’altra parte, non ricevono nemmeno i servizi indispensabili o quantomeno subiscono obiettivi disagi anche sull’erogazione di essi o si riscontrano problemi funzionali. Si tratta di situazioni letteralmente da Codice penale, a contemplare,ad esempio, lo stato complessivo delle manutenzioni stradali di certi comuni. Viene spontaneo osservare, dal punto di vista degli effetti della modifica normativa del 2011,come del pari non si possa che ringraziare la Cancelliera Merkel e la sua linea di rigore sui conti pubblici,salvifica per la nostra moneta comune,cioè grazie ai concetti di legge di stabilità e fiscal compact,oltre che agli obblighi costituzionali di pareggio di bilancio e di obbligo di copertura, in questo paese in cui vige un proliferare di leggi e una certa inclinazione all’interpretazione di normative spesso mal congegnate,se non addirittura tendenti al bizantinismo o alla complicazione, poiché è evidente che su tutto si potrà continuare a discettare,anche sul Codice penale, ma che almeno i conti a fine anno dovranno quadrare,che almeno la matematica non è un’opinione,nemmeno più per le aule di giustizia penale ai fini del 328 o 323 C.P. (anche sull’obbligo di declaratoria del dissesto) e quant’altro e della nozione di “ingiusto danno” arrecato a tutti i cittadini di un comune,ai sensi del 323, sarà anche semplicemente quello di aver aggravato l’indebitamento dell’ente,che poi ricadrà su di loro in termini di riduzione dei servizi e aggravi fiscali! E questa è una rivoluzione copernicana in tema di responsabilità della pubblica amministrazione in Italia, di pubblici ufficiali,incaricati di pubblico servizio e politici, di cui rimarremo tributari per secoli alla Cancelliera in termini di certezza del diritto e delle responsabilità! Almeno in certi casi anche i politici,a partire dagli amministratori locali, cominceranno a rispondere e sulla base almeno delle evidenze matematiche o di risultato! Sussiste peraltro anche una soglia anticipata rispetto a queste fattispecie, comunemente definita come “predissesto” o anticamera del dissesto, così descritto dalla Professoressa Carola Pagliarin,docente di diritto costituzionale presso l’università di Padova,in una sua trattazione che definiamo di estremo interesse: “La condizione di dissesto dell'ente locale coincide con una situazione di crisi finanziaria particolarmente grave. Il t.u.e.l. prevede, in realtà, anche uno stato meno grave in cui la gestione presenta, per così dire, solo potenziali elementi di dissesto, quali si presumono dalla rilevazione a consuntivo di una serie di grandezze che costituiscono indizio della precaria situazione dell'ente.Si tratta della condizione “strutturalmente deficitaria”, di cui all'art. 242, comma 1, del t.u.e.l., che ricorre quando l'ente presenta “gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio”, rilevabili mediante parametri obiettivi risultanti da apposita tabella allegata al certificato sul rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento. In particolare, la situazione strutturalmente deficitaria ricorre per la contemporanea presenza di almeno la metà di questi parametri, fissati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Gli enti strutturalmente deficitari sono assoggettati al controllo della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, relativamente alle assunzioni del personale ed alle dotazioni organiche, e devono rispettare una serie di limitazioni in ordine alla percentuale dei costi dei servizi da loro erogati, da coprire con i relativi proventi tariffari.La situazione di crisi finanziaria più grave porta invece alla dichiarazione di dissesto, secondo una disciplina applicabile unicamente a province e comuni.” (Enti locali e dissesto di Carola Pagliarin in “Il diritto della Regione Veneto”: http://diritto.regione.veneto.it/?p=41 ). L’obbligatorietà della declaratoria del dissesto, per i casi più gravi (dissesto assoluto: insolvenza crediti e dissesto “relativo”: impossibilità o evidente difficoltà ad adempiere funzioni e servizi indipensabili), sembrerebbe comunque ancora garantita,secondo la Professoressa Pagliarin, dall’ipotesi del Commissariamento ad acta proprio ai fini della declaratoria,sul punto la sua trattazione appare insostituibile, a seguito dei passaggi istituzionali causati dalla riforma sul federalismo (vari decreti legge e legislativi,tra cui il D.Lgvo n°149/2011), e la trascriviamo testualmente: “L'omissione della deliberazione di dissesto – pur in presenza delle condizioni previste dall'art. 244, che emergano dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altre fonti – portava, nella disciplina posta dall'art. 247 del t.u.e.l., all'intervento dell'organo regionale di controllo che poteva giungere alla nomina di un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto. Tale disciplina risulta però superata dall'abrogazione dell'art. 130 Cost.”,non è un caso aggiungiamo noi che il legislatore originariamente avesse previsto questo,ben conoscendo la tendenza dei ceti politici e amministrativi a non far trapelare le magagne delle loro gestioni a danno della cittadinanza, e a maggior ragione oggi per non incorrere nelle conseguenze di cui si è detto, per cui, paradossalmente, è proprio l’introduzione di certe conseguenze del dissesto ex art.248 T.U.E.L. che doveva rafforzare anziché depotenziare,in nome della salvaguardia federalistica dell’autonomia dell’ente, l’ipotesi della misura del commissariamento ad acta ai fini della declaratoria. Continua comunque la docente: “Infatti, come è ampiamente noto, dopo un vivace dibattito dottrinale ed a seguito di un'intesa politico istituzionale tra Governo, Regioni ed autonomie locali, è prevalsa l'interpretazione sull'abrogazione implicita delle norme in materia di controllo sugli atti, a seguito della soppressione puntuale della disposizione costituzionale sopra citata. Il legislatore, con l'art. 2 della legge 131 del 2003, ha dato delega al Governo per l'attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), ed ha stabilito al comma 4, lett. e), che esso, nell'esercizio della delega, si attenga, al seguente principio e criterio direttivo: “attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.In pratica questi avrebbero dovuto controllarsi da soli secondo certa ottica!? Poi prosegue:“Le ipotesi di controllo da disciplinare nell'esercizio dell'autonomia statutaria riguardano gli interventi in caso di dissesto finanziario: i controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (art. 243), i controlli del Co.re.co. in caso di omissione della deliberazione di dissesto (art. 247) e i controlli centrali della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (art. 251).Il Governo però non ha esercitato la delega attribuitagli.L'intento del legislatore è comunque quello di affidare, in coerenza con il nuovo assetto costituzionale, agli stessi enti il compito di risolvere le crisi, anche gestionali.Per le ipotesi di mancata approvazione del bilancio (art. 141) e di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193), nel caso lo statuto non avesse ancora disciplinato la materia, si prevede, con norma di chiusura del sistema, che il compito di nominare il commissario ad acta per gli adempimenti richiesti dalla legge sia affidato al prefetto, posto che la predisposizione dello schema di bilancio e l'approvazione del bilancio di previsione è propedeutica alla successiva procedura di scioglimento del consiglio (Art. 1, decreto legge n. 13 del 2002, convertito in legge n. 75 del 2002, e richiamato per l'anno 2004 dall'art. 1, comma 2, decreto legge n. 80 del 2004, convertito in legge n. 140 del 2004. In dottrina (A. CRISMANI, sub art 147, in Commentario breve cit.) si rileva che, in assenza di un intervento legislativo che ridisciplini la materia, a seguito dell'abrogazione dell'art. 130 Cost. e del mutamento del quadro costituzionale delle competenze degli enti territoriali, la soluzione potrebbe essere di rinviare totalmente all'ente locale l'individuazione delle modalità di “uscita dall'impasse politico-amministrativa”, entro un termine fissato dal legislatore statale. Solo allo scadere del termine a disposizione dell'ente, il Prefetto potrà avviare le procedure per lo scioglimento, normativamente previste. Analogo adeguamento va operato anche per le ipotesi di omessa deliberazione dello stato di dissesto e mancata attivazione delle entrate proprie successivamente alla delibera di dissesto).”.Altra soluzione,suggerisco io, potrebbe essere quella di pervenire, attraverso ricorsi al T.A.R.,impugnando singoli atti e delibere comunali (specie quelle più bisognose di “autotutela amministrativa” nell’ottica del predissesto o del dissesto di fatto),specie da parte dei consiglieri di opposizione o dei cittadini che abbiano almeno un interesse legittimo qualificato all’impugnativa, a procedure di nomina di Commissari ad acta, ai fini dell’ottemperanza (pensiamo agli insoluti),così pressanti e numerose da indurre alla fine la maggioranza a demordere, “a mollare l’osso” e a dichiarare il dissesto. Ma si tratta di procedure che prevedono tempi non esattamente quantificabili ed inoltre se poi sopravvenisse il dissesto, esecuzioni e pagamenti rischierebbero di rimanere sospesi, dopo tanta fatica giudiziaria, magari per effetto della declaratoria ex art.248 T.U.E.L. Infine c’è un’altra soluzione ermeneutica, una sorta di “soluzione alla romana” come la definisco io, perché si tratterebbe di fare come se,pur essendo stato abrogato l’organo regionale di controllo con l’art.130 della Costituzione,ed essendo stato evidentemente rafforzata l’autonomia degli enti locali, per effetto della riforma del titolo quinto, con la Legge costituzionale n°3 del 18/10/2001, si considerasse comunque non abrogata conseguentemente la norma dell’art.247 T.U.E.L., il che potrebbe apparire anche come un’autentica beffa o un paradosso,se non addirittura come un’escamotage con cui, attraverso l’interpretazione, si tenta di aggirare la lettera e lo spirito di un’intera riforma costituzionale! Come è possibile che quello che ha abrogato una norma costituzionale non abbia il potere di travolgere e abrogare anche un articolo di un semplice Decreto Legislativo? Quale singolare stranezza? Quale “interpolazione giustinianea”? Ebbene se voi consulterete una buona parte di testi legislativi, non solo on line,vedasi T.U.E.L. aggiornato alle ultimissime riforme legislative pubblicato dal sito AltaLex : http://www.altalex.com/index.php?idnot=34428#titolo, ma anche il “Codice degli enti locali” di Bartolini pubblicato nel 2012 dalla Casa editrice La Tribuna,Quarta edizione, sembrerebbe che alla fine sia proprio la soluzione “alla romana” o “centralista” ad aver prevalso ed infatti l’art.247 viene integralmente trascritto come vigente a tutt’oggi e letteralmente recita: “Omissione della deliberazione di dissesto. 1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.”, incurante della riforma “leghista” dunque sembrerebbe,diversamente dalla soluzione prospettata brillantemente dalla Professoressa Pagliarin, che non sia il Prefetto (si ricordi la previa procedura di “rimpallo” e quasi di messa in mora,potenzialmente rilevante anche ai sensi dell’art.328 C.P.,per motivi di giustizia e ordine pubblico o di igiene o sanità) a curare la procedura,ma che intervenga solo alla fine per lo scioglimento ex art.141,quasi con un ruolo “notarile”, e sempre dopo che la Regione,come “ente tutorio” di controllo abbia curato ancora lei l’istruttoria amministrativa di accertamento delle condizioni di dissesto. Rimane formalmente il problema di individuare,anche ai fini delle eventuali responsabilità,a sua volta, nella compagine amministrativa regionale l’organo che, al posto dell’abrogato Co.re.co., si prenderà cura di sbrigare gli adempimenti e accertamenti del caso. La risposta potrebbe variare da Regione a Regione, dato il ruolo della legislazione regionale e il fatto che l’abrogazione dell’art.130 Cost., in un’ottica di persistenza in vita del 247 T.U.E.L., ut supra, sembrerebbe lasciare potenzialmente alla stessa legislazione regionale un ruolo in materia,anche ai fini della sua autonomia e dei relativi poteri organizzatori interni. In assenza di precise disposizioni regionali, riteniamo comunque che, dato il carattere “presidenziale” delle Giunte regionali come organi di governo, salvo deleghe ad assessorati,ecc., tali mansioni e responsabilità (comprese le connivenze con i comuni per tardivo passaggio della pratica al prefetto o per mancati accertamenti delle condizioni di dissesto) non possano che ricadere in capo al Presidente detto anche “Governatore” di regione nel gergo corrente. In realtà tali ipotesi dovrebbero comunque apparire teoricamente meno frequenti a partire dal rafforzamento delle “procedure di predissesto” o di prevenzione del dissesto,così come introdotte nelle ultime modifiche al T.U.E.L. proprio nel 2013 e per il “tandem” che si è venuto a creare con la Sezione regionale della Corte dei Conti e le sue richieste a chiarimenti,ecc. col nuovo testo dell’art.243 bis T.U.E.L. Esame del piano di riequilibrio finanziario plurienna-le e controllo sulla relativa attuazione:1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere im-pugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.”.Come anche è stata introdotta un’apposita previsione per gli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, che sono quelli in cui si riscontrano non di rado quei fenomeni di “controllo esterno”, tentato o conclamato di cui parlavamo poc’anzi:Art. 243-quinquies.Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso:1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente,”, in questi casi si nominano più commissari evidentemente come nel caso di Nettuno,a pochi chilometri da Roma e sotto il foro di Velletri, qualche anno fa, “entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2.2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 200 per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.3. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresì le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione.”,anche questo articolo è stato inserito dall' art. 3, co. 1, lett. r), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.Vi è poi la possibilità indicata dalla U.E., importantissima, della necessità dell'intervento dello Stato per evitare danni da dissesto comunale ai cittadini, tradizionalmente lo Stato italiano interviene con la Cassa depositi e prestiti:http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/24/enti-locali-strasburgo-stato-deve-pagare-ai-cittadini-debiti-dei-comuni/721385/ . Un’ultima osservazione appare però d’obbligo sulla “soluzione alla romana”, e cioè, se lo stesso ente regionale, che dovrebbe svolgere le funzioni di ente tutorio di controllo (si usa questa espressione più correttamente e frequentemente per la nomina del commissario ad acta per il mancato rilascio di un permesso a costruire ingiustamente non rilasciato dal comune o per mancate demolizioni di abusi edilizi o per annullamento di permessi a costruire rilasciati da comuni e annullati dalla Regione per gli artt.39 e seg. D.P.R. n°380/2001,ecc.), sia a sua volta oggetto di accertamento per gravi irregolarità contabili (Leggasi l’interessante articolo di stampa: Regione Lazio fallita da dieci anni. Solo nel 2012 voragine di 4 miliardi di euro: http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/29/regione-lazio-fallita-da-dieci-anni-solo-nel-2012-voragine-di-4-miliardi-di-euro/795402/?fb_action_ids=771777249515735&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582, e tanto più proprio quando il “ricambio politico” avrebbe dovuto garantire una presa di distanze,se non addirittura la non approvazione del bilancio predisposto nella gestione precedente: http://www.studio93.it/news/la-corte-dei-conti-inidoneo-il-bilancio-2012-della-regione-lazio-relativo-alla-giunta-polverini), come può davvero ritenersi tale soluzione giuridicamente preferibile a quella prefettizia prospettata in dottrina dalla Professoressa Pagliarin e da Crismani? Non sarebbe ragionevole, in casi come questi, in cui sia evidente ed oggettivamente acclarata la risonanza e l’incidenza dell’intervento della Corte dei Conti sull’ente Regione, proprio sulla predisposizione dello strumento del bilancio,sulle sue risultanze e sulla sua approvazione, spostare tutte le responsabilità e gli adempimenti della procedura coatta di declaratoria di dissesto di comuni in capo alla Prefettura,ufficio territoriale di governo, idoneo a curare l’istruttoria anche per le cosiddette “gravi situazioni locali” e tanto più quando i casi di irregolarità contabili o sofferenze, insolvenze,ecc. non siano circoscritte solo a qualche caso isolato, ma siano diffuse ormai in tutto il territorio regionale? Si potrebbe quasi parlare di un intervento di una sorta di “amministrazione di sostegno” laddove la Regione abbia dimostrato di non saper redigere correttamente i suoi stessi bilanci, di non saper curare i propri stessi conti e quindi alimentando tali condotte un “legittimo sospetto”, anche in termini puramente amministrativi, prima che sotto altri profili, di “incompatibilità o inidoneità” alla funzione “tutoria di controllo” in subiecta materia, oltre al fatto, ermeneuticamente non trascurabile (interpretazione costituzionalmente orientata?) che i Co.re.co. e l’art.130 della Costituzione risultano obiettivamente abrogati. Forse sarebbe davvero auspicabile, in una tale situazione,starei per dire “emergenziale”,con certi scenari diffusi non solo nel Lazio,ma un po’ in tutto il territorio nazionale,di rimettere mano d’urgenza alla cosiddetta riforma del Titolo Quinto della Costituzione, almeno reintroducendo i Co.re.co. o qualcosa di simile (andrei pensando addirittura a dei Commissaire de la Republique itineranti e con vasti poteri di controllo e scioglimento addirittura sul modello Giacobino,vedasi Novantatre di Victor Hugo!),come strumento di prevenzione e cura,dal momento che vado ripetendo da altrettanto tempo e sono convinto che il problema dell’aumento del debito pubblico italiano, sia da individuarsi oggi,ancor più proprio a partire dal fraintendimento del concetto di federalismo come assenza di controlli, negli shock emorragici diffusi della cosiddetta finanza pubblica allargata, forse più ancora che negli sperperi dello Stato centrale,che del pari non mancano e che il sistema necessiti,in sintesi, di ricambi totali di personale amministrativo e politico che,a livello locale, può essere garantito solo attraverso l’applicazione sistematica dell’art.248 T.U.E.L.,oltre che dallo strumento penale, rappresentando,da una parte, la riforma Severino dei reati contro la pubblica amministrazione a dir poco uno strumento insoddisfacente,se non addirittura una normativa più favorevole ai rei in alcuni punti, e dall’altra l’atteggiamento ipergarantista verso la criminalità dei colletti bianchi e dei politici un costume mentale fin troppo radicato e diffuso anche nelle sedi istituzionali competenti. Da parte mia,forse da Giacobino nel profondo dell’Anima, continuo a plaudire a certi arresti e rinvii a giudizio o alle condanne di certi politici, più ancora che agli arresti della manovalanza delle Mafie,ma resto in questo probabilmente un’inguaribile idealista al pari di Victor Hugo.
certo numero di norme speciali che si sono aggiunte nel tempo. Si potrebbe quasi sostenere, da un punto di vista penalistico e amministrativo, che sussista quasi una sorta di “automatismo”, anche se fino ad oggi si è stati spesso tentati di ignorarlo o negarlo, perché trattasi di un “nesso scomodo”, tra lo stato contabile-finanziario e i conseguenti obblighi di legge, tanto che si potrebbe azzardare un richiamo o un paragone,in subiecta materia, con la “responsabilità oggettiva”,con tutte le perplessità e riserve di legittimità costituzionale che tale espressione reclama a livello penalistico, perché sono i conti stessi a parlare per l’accusa, insieme allo stato di sofferenza nel garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili almeno da un punto di vista squisitamente probatorio (su questo argomento non dovrebbe essere poi così difficile identificare la nozione di essenzialità o indispensabilità dei servizi e delle funzioni come quelle che connotano la stessa ragion d’essere di un ente provinciale, le province sarebbero in fase di dismissione, o comunale: ad esempio le funzioni di polizia municipale, pensiamo ad un comune cui venissero a mancare i soldi per la benzina dei mezzi della P.M. o che non riuscisse a far fronte regolarmente al pagamento delle relative coperture assicurative, pensiamo ai servizi di trasporto pubblico essenziali e all’approvvigionamento idrico o alle prestazioni indispensabili per l’assistenza ai disabili,comprese quelle domiciliari,variando comunque le normative in materia anche da Regione a Regione, o da Comune a Comune coi regolamenti,purtroppo,nonché il pagamento delle forniture di farmaci delle farmacie comunali,l’impossibilità o difficoltà a pagare gli stipendi ai propri dipendenti, l’adempimento di certi compiti di assistenza sociale che competono tradizionalmente ai comuni dai tempi della Legge 6972 del 1890,oggi sostituita con L.328/2000, che all'art. 6 - comma 4 - continua ad individuare,in linea di principio, nei comuni i soggetti che hanno l'obbligo di provvedere al ricovero stabile presso strutture residenziali di tutti coloro che si trovino in situazione di grave disagio. Anche secondo la nuova norma i costi sono imputati al comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero,ecc.). Quali sono i rimedi a cui bisogna ricorrere in queste situazioni che possono assumere i connotati più vari e sulla cui definizione in termini di maggior certezza e tassatività, anche ai fini del principio di legalità dell’art.1 del Codice Penale,vado auspicando da tempo una direttiva o un regolamento comunitario contenente precise esemplificazioni o elencazioni delle condizioni più sintomatiche e l’indicazione di una soglia percentuale rispetto al patrimonio e agli attivi dell’ente o addirittura di una precisa “soglia comunitaria” in cifre dell’indebitamento dell’ente stesso a fronte della quale scatti con certezza assoluta e direi,con automatismo inequivocabile, l’obbligo della declaratoria di dissesto? E’ presto detto: l’art.245 T.U.E.L. individua innanzitutto i soggetti della procedura di risanamento (il cosiddetto “piano di rientro”, che poi in estrema sintesi si ottiene riducendo la spesa pubblica,blocco assunzioni anche nel c.d. turn over,limiti alla contrazione di nuovi mutui,innalzamento delle aliquote contributive per i tributi locali,non solo le imposte,ma anche le tasse,cioè i corrispettivi,anche tariffari, di servizi): “Soggetti della procedura di risanamento sono l’organo straordinario di liquidazione” (il o i commissari) “e gli organi istituzionali dell’ente. L’organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Gli organi istituzionali dell’ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.”. Un caso classico,sempre a titolo di esempio, con cui si mandano in dissesto gli enti locali nel Lazio o si creano presupposti di disavanzo e simili (vedasi caso Tributi Italia o Nettuno servizi http://www.nettunoanzio.it/news.asp?idnews=2400 , http://www.ilcaffe.tv/archivio/an251.pdf , http://www.repubblica.it/economia/2010/04/09/news/tasse_sparite-3212376/ ) è proprio attraverso l’attività delle società miste,delle partecipate e municipalizzate,come più volte evidenziato anche dalla giurisprudenza e relazioni della Corte dei Conti. I casi più eclatanti sono quelli consistenti nel riconoscere “aggi” o percentuali di corrispettivo, ad esempio alle ditte incaricate della riscossione dei tributi, che vadano oltre le soglie fronteggiate ordinariamente e precedentemente dal Comune o oltre la soglia di spesa preventivabile come sostenibile in base alle voci di entrata (si legga anche questo interessante articolo sul caso Aipa al Comune di Ardea e le relative polemiche con qualche richiamo a giurisprudenza del T.A.R.: http://www.ilcorrieredellacitta.com/politica/ardea-la-guerra-e-iniziata.html ),ovvero non riscuotendo sistematicamente possibili voci di attivo,in nome di convenzioni o favoritismi più o meno censurabili (vedasi la sentenza 627 del 2012 della Corte dei Conti di condanna di dirigenti del Comune di Ardea: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_627_2012.pdfo ancora effettuando assunzioni in cui la Corte ravvisi danno erariale per le metodiche di assunzione, assenza di copertura finanziaria a monte, vedasi la recente vicenda del concorso al Comune di Roma deliberato dalla Giunta Alemanno e per cui il Sindaco Marino ha mandato gli atti in Procura ovvero altro caso di condanna contabile in primo grado a Pomezia: http://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/condanna-corte-dei-conti-la-versione-di-de-fusco.html ). Siccome, peraltro, per le ditte di riscossione si può parlare di un sistema di funzionamento in cui, da un punto di vista pratico, è pressoché impossibile pensare ad una “certezza dei risultati”,sia in termini di riscossione che di diminuzione della percentuale di evasione, perché l’insoluto spesso si assomma fino ad arrivare alla prescrizione o inesigibilità, appare tutt’altro che improbabile che la ditta concessionaria o incaricata si presenti regolarmente a riscuotere l’aggio o ad accumulare pretese creditorie sempre maggiori nei confronti del comune indebitato a causa della percentuale dell’aggio,mentre a tali corrispettivi non sempre faccia riscontro un risultato in termini di entrate, potendosi quasi parlare, con un celebre parallelismo civilistico, di prestazione di mezzi più che di risultato. Non mancano nemmeno casi in cui, in teoria, si possano ipotizzare “posizioni di controllo”, non solo creditorio, che determinate banche o società di riscossione hanno assunto de facto su enti pubblici, grazie a crediti facilmente assommati negli anni, con certi sistemi e con lo scenario, tutt’altro che fantasioso, per cui, con certi sistemi si possa anche arrivare a dettare le nomine politico-amministrative o la “linea politica” dell’ente o comunque a condizionarne non poco la vita istituzionale dall’esterno, arrivando a porre “pesanti ipoteche” sul futuro politico-amministrativo dell’ente stesso! Tutti scenari da evitarsi e sicuramente contrari ai principi dell’art.97 della Costituzione, oltre che alle normative europee cui fa espresso richiamo il suo nuovo testo. Dunque tutte queste cause notoriamente strutturali di dissesto vanno urgentemente rimosse,anche col ricorso a meccanismi di autotutela (http://www.astrid-online.it/La-giustiz/Dossier--i1/Studi--ric/Mattarella_convegno-Varenna_sett.07.pdf ), se già presenti o, nella migliore delle ipotesi, vanno accortamente evitate a monte e prevenute,anche le denunce penali e alla C.d.C. e le costituzioni di parte civile avverso i responsabili sono, a nostro avviso, uno strumento idoneo, se non necessario a rimuoverle. E la relazione sulle “cause strutturali del dissesto” è prevista dalla legge evidentemente anche per agevolare il lavoro dei giudici contabili e penali in sede di accertamento delle conseguenti responsabilità. Tecnicamente poi l’art.246 T.U.E.L. ci descrive la procedura di “Deliberazione di dissesto”, nei seguenti termini: “La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’art.244”, direi che in questi casi una mozione anche di minoranza può rivelarsi addirittura compromettente per la maggioranza quando si sia elusa la declaratoria, se, successivamente, risulti invece che ne ricorrevano i presupposti, e prosegue l’articolo di legge: “e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni, dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio,unitamente alla relazione dell’organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione.L’obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni,al commissario nominato ai sensi dell’art.141,comma 3….”.Molti amministratori locali giustificano l’elusione dell’obbligo di declaratoria e cercano di “allungare il brodo”, giustificandosi, almeno sotto il profilo politico (giuridicamente sono argomentazioni che per lo più non stanno in piedi a nostro modesto avviso,specie quando lo stato di “sofferenza” dell’ente sia obiettivo), asserendo che il dissesto comporta l’innalzamento automatico delle tasse per i cittadini, l’impossibilità per l’ente di accedere a nuovi mutui a seguito della declaratoria,ecc., ma è evidente che si cerca di arrivare alla I.U.C. (magari tartassando i cittadini nell’ottica di poter sfuggire alle proprie responsabilità personali) o ad altri sistemi per ammortizzare o eludere la questione,o per “svicolare” in molti dei casi (spesso si attende il bonifico provvidenziale che arrivi dalla Regione,ecc., per poter tirare avanti qualche altro mese, magari allocando le cifre introitate fuori dal vincolo specifico contabile di destinazione,o vincolo di scopo,la tentazione è forte, ma soprattutto si presta a pesanti critiche la attuale formulazione dell’art.316 bis del Codice penale,per il reato di malversazione a danno dello Stato, la cui lettera menziona espressamente fondi ricevuti dallo Stato,dalla U.E. o da altro ente pubblico,dunque Regioni comprese, ma che individua paradossalmente il soggetto estraneo del reato in “Chiunque,estraneo alla pubblica amministrazione”! Spesso non rimane che tentare la via della contestazione della solita norma residuale dell’abuso di ufficio, 323 C.P., che però risulta del pari,per eccesso di garantismo, non sempre efficace,dal momento che bisogna dimostrare che il soggetto abbia avuto l’interesse proprio o di un prossimo congiunto e l’ingiusto vantaggio, che potrebbe anche essere quello di potersi continuare a candidare e a rivestire la carica per i prossimi dieci anni in assenza della declaratoria di dissesto o l’ingiusto danno, che,sempre a mio avviso, potrebbe facilmente ravvisarsi anche solo nell’aggravio del debito o degli interessi da pagare su di esso o delle maggiori contribuzioni a carico dei cittadini), solo perché le principali “conseguenze in termini sanzionatori e di incompatibilità” con le cariche per i successivi cinque (responsabilità contabile) e dieci anni, rispettivamente,ricade proprio principalmente sui pubblici amministratori medesimi, ai sensi del nuovo testo dell’art.248 T.U.E.L., come modificato dal D.L.vo n°149 del 6/9/2011,il quale peraltro, sia detto per inciso, prevede, oltre alla sospensione dei termini di bilancio per l’ente (quindi evitando di dover “truccare o falsificare” i conti che non quadrano, per intenderci!), il “blocco” di azioni esecutive da intraprendersi o già intraprese a suo carico, persino i pignoramenti allentano la loro “morsa” sull’ente a seguito della procedura di dissesto, letteralmente: “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.4 . Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità”.Mentre invece il “piatto forte”, che consentirebbe un ricambio totale e serio della scena politico-amministrativa italiana,a livello capillare, se applicato sistematicamente, è proprio ciò che l’art.248 prevede per amministratori e revisori dei conti, dai cui “vivai locali” vengono spesso reclutati quelli che ambiscono ascendere al palcoscenico della politica nazionale, europea,ecc. Infatti dispone tale norma: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonchè di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonchè al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.”. Alla luce di tale disposizione introdotta,esattamente come la Legge Severino sull’incompatibilità alle cariche parlamentari, dal Governo Monti, ben è dato comprendere come sui territori si siano moltiplicate le situazioni di enti locali, con le loro classi politiche e i loro dirigenti amministrativi e revisori contabili che, anziché dichiarare il dissesto, come atto dovuto, possano esser tentati di continuare a “campare alla giornata” in attesa dell’arrivo della I.U.C. o di chissà quale altro rimedio. Rimane certo solo un dato di fatto, e cioè che quando un Comune abbia innalzato al massimo, o giù di lì, i prezzi delle tariffe per i servizi e l’ammontare dei tributi locali e ancora versi in “sofferenza”, circa l’erogazione regolare dei servizi e l’adempimento delle funzioni indispensabili, si sia di fronte a quella fattispecie anomala, non contemplata dalla legge, se non con l’istituto del commissariamento ai fini della declaratoria di dissesto, che potremmo definire come “dissesto di fatto” o non dichiarato, poiché il Comune continua a non pagare i suoi debiti o a indebitarsi ulteriormente, per interessi,ecc., i cittadini pagano imposte e tasse per servizi al massimo e, dall’altra parte, non ricevono nemmeno i servizi indispensabili o quantomeno subiscono obiettivi disagi anche sull’erogazione di essi o si riscontrano problemi funzionali. Si tratta di situazioni letteralmente da Codice penale, a contemplare,ad esempio, lo stato complessivo delle manutenzioni stradali di certi comuni. Viene spontaneo osservare, dal punto di vista degli effetti della modifica normativa del 2011,come del pari non si possa che ringraziare la Cancelliera Merkel e la sua linea di rigore sui conti pubblici,salvifica per la nostra moneta comune,cioè grazie ai concetti di legge di stabilità e fiscal compact,oltre che agli obblighi costituzionali di pareggio di bilancio e di obbligo di copertura, in questo paese in cui vige un proliferare di leggi e una certa inclinazione all’interpretazione di normative spesso mal congegnate,se non addirittura tendenti al bizantinismo o alla complicazione, poiché è evidente che su tutto si potrà continuare a discettare,anche sul Codice penale, ma che almeno i conti a fine anno dovranno quadrare,che almeno la matematica non è un’opinione,nemmeno più per le aule di giustizia penale ai fini del 328 o 323 C.P. (anche sull’obbligo di declaratoria del dissesto) e quant’altro e della nozione di “ingiusto danno” arrecato a tutti i cittadini di un comune,ai sensi del 323, sarà anche semplicemente quello di aver aggravato l’indebitamento dell’ente,che poi ricadrà su di loro in termini di riduzione dei servizi e aggravi fiscali! E questa è una rivoluzione copernicana in tema di responsabilità della pubblica amministrazione in Italia, di pubblici ufficiali,incaricati di pubblico servizio e politici, di cui rimarremo tributari per secoli alla Cancelliera in termini di certezza del diritto e delle responsabilità! Almeno in certi casi anche i politici,a partire dagli amministratori locali, cominceranno a rispondere e sulla base almeno delle evidenze matematiche o di risultato! Sussiste peraltro anche una soglia anticipata rispetto a queste fattispecie, comunemente definita come “predissesto” o anticamera del dissesto, così descritto dalla Professoressa Carola Pagliarin,docente di diritto costituzionale presso l’università di Padova,in una sua trattazione che definiamo di estremo interesse: “La condizione di dissesto dell'ente locale coincide con una situazione di crisi finanziaria particolarmente grave. Il t.u.e.l. prevede, in realtà, anche uno stato meno grave in cui la gestione presenta, per così dire, solo potenziali elementi di dissesto, quali si presumono dalla rilevazione a consuntivo di una serie di grandezze che costituiscono indizio della precaria situazione dell'ente.Si tratta della condizione “strutturalmente deficitaria”, di cui all'art. 242, comma 1, del t.u.e.l., che ricorre quando l'ente presenta “gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio”, rilevabili mediante parametri obiettivi risultanti da apposita tabella allegata al certificato sul rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento. In particolare, la situazione strutturalmente deficitaria ricorre per la contemporanea presenza di almeno la metà di questi parametri, fissati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Gli enti strutturalmente deficitari sono assoggettati al controllo della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, relativamente alle assunzioni del personale ed alle dotazioni organiche, e devono rispettare una serie di limitazioni in ordine alla percentuale dei costi dei servizi da loro erogati, da coprire con i relativi proventi tariffari.La situazione di crisi finanziaria più grave porta invece alla dichiarazione di dissesto, secondo una disciplina applicabile unicamente a province e comuni.” (Enti locali e dissesto di Carola Pagliarin in “Il diritto della Regione Veneto”: http://diritto.regione.veneto.it/?p=41 ). L’obbligatorietà della declaratoria del dissesto, per i casi più gravi (dissesto assoluto: insolvenza crediti e dissesto “relativo”: impossibilità o evidente difficoltà ad adempiere funzioni e servizi indipensabili), sembrerebbe comunque ancora garantita,secondo la Professoressa Pagliarin, dall’ipotesi del Commissariamento ad acta proprio ai fini della declaratoria,sul punto la sua trattazione appare insostituibile, a seguito dei passaggi istituzionali causati dalla riforma sul federalismo (vari decreti legge e legislativi,tra cui il D.Lgvo n°149/2011), e la trascriviamo testualmente: “L'omissione della deliberazione di dissesto – pur in presenza delle condizioni previste dall'art. 244, che emergano dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altre fonti – portava, nella disciplina posta dall'art. 247 del t.u.e.l., all'intervento dell'organo regionale di controllo che poteva giungere alla nomina di un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto. Tale disciplina risulta però superata dall'abrogazione dell'art. 130 Cost.”,non è un caso aggiungiamo noi che il legislatore originariamente avesse previsto questo,ben conoscendo la tendenza dei ceti politici e amministrativi a non far trapelare le magagne delle loro gestioni a danno della cittadinanza, e a maggior ragione oggi per non incorrere nelle conseguenze di cui si è detto, per cui, paradossalmente, è proprio l’introduzione di certe conseguenze del dissesto ex art.248 T.U.E.L. che doveva rafforzare anziché depotenziare,in nome della salvaguardia federalistica dell’autonomia dell’ente, l’ipotesi della misura del commissariamento ad acta ai fini della declaratoria. Continua comunque la docente: “Infatti, come è ampiamente noto, dopo un vivace dibattito dottrinale ed a seguito di un'intesa politico istituzionale tra Governo, Regioni ed autonomie locali, è prevalsa l'interpretazione sull'abrogazione implicita delle norme in materia di controllo sugli atti, a seguito della soppressione puntuale della disposizione costituzionale sopra citata. Il legislatore, con l'art. 2 della legge 131 del 2003, ha dato delega al Governo per l'attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), ed ha stabilito al comma 4, lett. e), che esso, nell'esercizio della delega, si attenga, al seguente principio e criterio direttivo: “attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.In pratica questi avrebbero dovuto controllarsi da soli secondo certa ottica!? Poi prosegue:“Le ipotesi di controllo da disciplinare nell'esercizio dell'autonomia statutaria riguardano gli interventi in caso di dissesto finanziario: i controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (art. 243), i controlli del Co.re.co. in caso di omissione della deliberazione di dissesto (art. 247) e i controlli centrali della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (art. 251).Il Governo però non ha esercitato la delega attribuitagli.L'intento del legislatore è comunque quello di affidare, in coerenza con il nuovo assetto costituzionale, agli stessi enti il compito di risolvere le crisi, anche gestionali.Per le ipotesi di mancata approvazione del bilancio (art. 141) e di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193), nel caso lo statuto non avesse ancora disciplinato la materia, si prevede, con norma di chiusura del sistema, che il compito di nominare il commissario ad acta per gli adempimenti richiesti dalla legge sia affidato al prefetto, posto che la predisposizione dello schema di bilancio e l'approvazione del bilancio di previsione è propedeutica alla successiva procedura di scioglimento del consiglio (Art. 1, decreto legge n. 13 del 2002, convertito in legge n. 75 del 2002, e richiamato per l'anno 2004 dall'art. 1, comma 2, decreto legge n. 80 del 2004, convertito in legge n. 140 del 2004. In dottrina (A. CRISMANI, sub art 147, in Commentario breve cit.) si rileva che, in assenza di un intervento legislativo che ridisciplini la materia, a seguito dell'abrogazione dell'art. 130 Cost. e del mutamento del quadro costituzionale delle competenze degli enti territoriali, la soluzione potrebbe essere di rinviare totalmente all'ente locale l'individuazione delle modalità di “uscita dall'impasse politico-amministrativa”, entro un termine fissato dal legislatore statale. Solo allo scadere del termine a disposizione dell'ente, il Prefetto potrà avviare le procedure per lo scioglimento, normativamente previste. Analogo adeguamento va operato anche per le ipotesi di omessa deliberazione dello stato di dissesto e mancata attivazione delle entrate proprie successivamente alla delibera di dissesto).”.Altra soluzione,suggerisco io, potrebbe essere quella di pervenire, attraverso ricorsi al T.A.R.,impugnando singoli atti e delibere comunali (specie quelle più bisognose di “autotutela amministrativa” nell’ottica del predissesto o del dissesto di fatto),specie da parte dei consiglieri di opposizione o dei cittadini che abbiano almeno un interesse legittimo qualificato all’impugnativa, a procedure di nomina di Commissari ad acta, ai fini dell’ottemperanza (pensiamo agli insoluti),così pressanti e numerose da indurre alla fine la maggioranza a demordere, “a mollare l’osso” e a dichiarare il dissesto. Ma si tratta di procedure che prevedono tempi non esattamente quantificabili ed inoltre se poi sopravvenisse il dissesto, esecuzioni e pagamenti rischierebbero di rimanere sospesi, dopo tanta fatica giudiziaria, magari per effetto della declaratoria ex art.248 T.U.E.L. Infine c’è un’altra soluzione ermeneutica, una sorta di “soluzione alla romana” come la definisco io, perché si tratterebbe di fare come se,pur essendo stato abrogato l’organo regionale di controllo con l’art.130 della Costituzione,ed essendo stato evidentemente rafforzata l’autonomia degli enti locali, per effetto della riforma del titolo quinto, con la Legge costituzionale n°3 del 18/10/2001, si considerasse comunque non abrogata conseguentemente la norma dell’art.247 T.U.E.L., il che potrebbe apparire anche come un’autentica beffa o un paradosso,se non addirittura come un’escamotage con cui, attraverso l’interpretazione, si tenta di aggirare la lettera e lo spirito di un’intera riforma costituzionale! Come è possibile che quello che ha abrogato una norma costituzionale non abbia il potere di travolgere e abrogare anche un articolo di un semplice Decreto Legislativo? Quale singolare stranezza? Quale “interpolazione giustinianea”? Ebbene se voi consulterete una buona parte di testi legislativi, non solo on line,vedasi T.U.E.L. aggiornato alle ultimissime riforme legislative pubblicato dal sito AltaLex : http://www.altalex.com/index.php?idnot=34428#titolo, ma anche il “Codice degli enti locali” di Bartolini pubblicato nel 2012 dalla Casa editrice La Tribuna,Quarta edizione, sembrerebbe che alla fine sia proprio la soluzione “alla romana” o “centralista” ad aver prevalso ed infatti l’art.247 viene integralmente trascritto come vigente a tutt’oggi e letteralmente recita: “Omissione della deliberazione di dissesto. 1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.”, incurante della riforma “leghista” dunque sembrerebbe,diversamente dalla soluzione prospettata brillantemente dalla Professoressa Pagliarin, che non sia il Prefetto (si ricordi la previa procedura di “rimpallo” e quasi di messa in mora,potenzialmente rilevante anche ai sensi dell’art.328 C.P.,per motivi di giustizia e ordine pubblico o di igiene o sanità) a curare la procedura,ma che intervenga solo alla fine per lo scioglimento ex art.141,quasi con un ruolo “notarile”, e sempre dopo che la Regione,come “ente tutorio” di controllo abbia curato ancora lei l’istruttoria amministrativa di accertamento delle condizioni di dissesto. Rimane formalmente il problema di individuare,anche ai fini delle eventuali responsabilità,a sua volta, nella compagine amministrativa regionale l’organo che, al posto dell’abrogato Co.re.co., si prenderà cura di sbrigare gli adempimenti e accertamenti del caso. La risposta potrebbe variare da Regione a Regione, dato il ruolo della legislazione regionale e il fatto che l’abrogazione dell’art.130 Cost., in un’ottica di persistenza in vita del 247 T.U.E.L., ut supra, sembrerebbe lasciare potenzialmente alla stessa legislazione regionale un ruolo in materia,anche ai fini della sua autonomia e dei relativi poteri organizzatori interni. In assenza di precise disposizioni regionali, riteniamo comunque che, dato il carattere “presidenziale” delle Giunte regionali come organi di governo, salvo deleghe ad assessorati,ecc., tali mansioni e responsabilità (comprese le connivenze con i comuni per tardivo passaggio della pratica al prefetto o per mancati accertamenti delle condizioni di dissesto) non possano che ricadere in capo al Presidente detto anche “Governatore” di regione nel gergo corrente. In realtà tali ipotesi dovrebbero comunque apparire teoricamente meno frequenti a partire dal rafforzamento delle “procedure di predissesto” o di prevenzione del dissesto,così come introdotte nelle ultime modifiche al T.U.E.L. proprio nel 2013 e per il “tandem” che si è venuto a creare con la Sezione regionale della Corte dei Conti e le sue richieste a chiarimenti,ecc. col nuovo testo dell’art.243 bis T.U.E.L. Esame del piano di riequilibrio finanziario plurienna-le e controllo sulla relativa attuazione:1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere im-pugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.”.Come anche è stata introdotta un’apposita previsione per gli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, che sono quelli in cui si riscontrano non di rado quei fenomeni di “controllo esterno”, tentato o conclamato di cui parlavamo poc’anzi:Art. 243-quinquies.Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso:1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente,”, in questi casi si nominano più commissari evidentemente come nel caso di Nettuno,a pochi chilometri da Roma e sotto il foro di Velletri, qualche anno fa, “entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2.2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 200 per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.3. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresì le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione.”,anche questo articolo è stato inserito dall' art. 3, co. 1, lett. r), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.Vi è poi la possibilità indicata dalla U.E., importantissima, della necessità dell'intervento dello Stato per evitare danni da dissesto comunale ai cittadini, tradizionalmente lo Stato italiano interviene con la Cassa depositi e prestiti:http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/24/enti-locali-strasburgo-stato-deve-pagare-ai-cittadini-debiti-dei-comuni/721385/ . Un’ultima osservazione appare però d’obbligo sulla “soluzione alla romana”, e cioè, se lo stesso ente regionale, che dovrebbe svolgere le funzioni di ente tutorio di controllo (si usa questa espressione più correttamente e frequentemente per la nomina del commissario ad acta per il mancato rilascio di un permesso a costruire ingiustamente non rilasciato dal comune o per mancate demolizioni di abusi edilizi o per annullamento di permessi a costruire rilasciati da comuni e annullati dalla Regione per gli artt.39 e seg. D.P.R. n°380/2001,ecc.), sia a sua volta oggetto di accertamento per gravi irregolarità contabili (Leggasi l’interessante articolo di stampa: Regione Lazio fallita da dieci anni. Solo nel 2012 voragine di 4 miliardi di euro: http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/29/regione-lazio-fallita-da-dieci-anni-solo-nel-2012-voragine-di-4-miliardi-di-euro/795402/?fb_action_ids=771777249515735&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582, e tanto più proprio quando il “ricambio politico” avrebbe dovuto garantire una presa di distanze,se non addirittura la non approvazione del bilancio predisposto nella gestione precedente: http://www.studio93.it/news/la-corte-dei-conti-inidoneo-il-bilancio-2012-della-regione-lazio-relativo-alla-giunta-polverini), come può davvero ritenersi tale soluzione giuridicamente preferibile a quella prefettizia prospettata in dottrina dalla Professoressa Pagliarin e da Crismani? Non sarebbe ragionevole, in casi come questi, in cui sia evidente ed oggettivamente acclarata la risonanza e l’incidenza dell’intervento della Corte dei Conti sull’ente Regione, proprio sulla predisposizione dello strumento del bilancio,sulle sue risultanze e sulla sua approvazione, spostare tutte le responsabilità e gli adempimenti della procedura coatta di declaratoria di dissesto di comuni in capo alla Prefettura,ufficio territoriale di governo, idoneo a curare l’istruttoria anche per le cosiddette “gravi situazioni locali” e tanto più quando i casi di irregolarità contabili o sofferenze, insolvenze,ecc. non siano circoscritte solo a qualche caso isolato, ma siano diffuse ormai in tutto il territorio regionale? Si potrebbe quasi parlare di un intervento di una sorta di “amministrazione di sostegno” laddove la Regione abbia dimostrato di non saper redigere correttamente i suoi stessi bilanci, di non saper curare i propri stessi conti e quindi alimentando tali condotte un “legittimo sospetto”, anche in termini puramente amministrativi, prima che sotto altri profili, di “incompatibilità o inidoneità” alla funzione “tutoria di controllo” in subiecta materia, oltre al fatto, ermeneuticamente non trascurabile (interpretazione costituzionalmente orientata?) che i Co.re.co. e l’art.130 della Costituzione risultano obiettivamente abrogati. Forse sarebbe davvero auspicabile, in una tale situazione,starei per dire “emergenziale”,con certi scenari diffusi non solo nel Lazio,ma un po’ in tutto il territorio nazionale,di rimettere mano d’urgenza alla cosiddetta riforma del Titolo Quinto della Costituzione, almeno reintroducendo i Co.re.co. o qualcosa di simile (andrei pensando addirittura a dei Commissaire de la Republique itineranti e con vasti poteri di controllo e scioglimento addirittura sul modello Giacobino,vedasi Novantatre di Victor Hugo!),come strumento di prevenzione e cura,dal momento che vado ripetendo da altrettanto tempo e sono convinto che il problema dell’aumento del debito pubblico italiano, sia da individuarsi oggi,ancor più proprio a partire dal fraintendimento del concetto di federalismo come assenza di controlli, negli shock emorragici diffusi della cosiddetta finanza pubblica allargata, forse più ancora che negli sperperi dello Stato centrale,che del pari non mancano e che il sistema necessiti,in sintesi, di ricambi totali di personale amministrativo e politico che,a livello locale, può essere garantito solo attraverso l’applicazione sistematica dell’art.248 T.U.E.L.,oltre che dallo strumento penale, rappresentando,da una parte, la riforma Severino dei reati contro la pubblica amministrazione a dir poco uno strumento insoddisfacente,se non addirittura una normativa più favorevole ai rei in alcuni punti, e dall’altra l’atteggiamento ipergarantista verso la criminalità dei colletti bianchi e dei politici un costume mentale fin troppo radicato e diffuso anche nelle sedi istituzionali competenti. Da parte mia,forse da Giacobino nel profondo dell’Anima, continuo a plaudire a certi arresti e rinvii a giudizio o alle condanne di certi politici, più ancora che agli arresti della manovalanza delle Mafie,ma resto in questo probabilmente un’inguaribile idealista al pari di Victor Hugo.
DER SCHADEN "In der Tat " ODER NICHT in den
lokalen Behörden erklärten , Ein neues Verwaltungssystem FIN ZU VERBREITEN
VERSUCHEN, DIE FOLGEN SYSTEMATIC GESETZ DER ERKLÄRUNG DER SCHADEN DURCH
öffentlichen Verwaltung VERMEIDEN.
"Bringt die Bücher vor Gericht ", eine
Phrase immer noch im allgemeinen Sprachgebrauch Konkurs , die eine Handlung
aufgrund der Zeit, zeigt an, wann , für die Schulden des Unternehmens, sind die
Konten nicht mehr in der Lage sowohl die offene und Status zu balancieren
Insolvenz ( die Bedingungen der so genannten Insolvenzverfahren auf dem Gebiet
des Privatrechts sind drei: der Zustand der Zahlungsunfähigkeit , schwere
Unregelmäßigkeiten in der Verwaltung oder vorübergehende Schwierigkeiten bei
der Erfüllung Verpflichtungen ) und nicht verfälschen Konten oder loszuwerden
oder die Bücher zu verbrennen , was zu ergänzen wäre die mit Insolvenz,
betrügerisch mehr als die einfache Mehrheit dieser Fälle belastet. Wie es der
Öffentlichkeit, einschließlich der so genannten lokalen Behörden bekannt ist,
nicht dem normalen Insolvenzverfahren und dergleichen gelten , aber es ist eine
Störung des Verfahrens , um die Artikel .244 der Gesetzesverordnung Nr. 267 von
18 / 8/2000 , besser bekannt als der Konzern Lokale Regierung bekannt, TUEL
wörtlich liest für Provinzen und Finanz Dissesto Gemeinden . Es hat Zustand der
finanziellen Not , wenn das Institut nicht " speichern Sie es gut ! "
Sicherstellen, dass die Wahrnehmung der Aufgaben und wesentlichen
Dienstleistungen, die in Bezug auf die lokalen Kreditbetrag existieren und
gegenüber Dritten , die nicht effektiv getan werden kann, zu bewältigen mit dem
Verfahren des Artikels 0,193 festgelegt werden " , einem Artikel, der
regelt " sichern die Balance des Budget "," sowie die Verfahren,
die in Artikel 194 für die darin vorgesehenen Fällen bezeichnet. ", es ist
das Verfahren der Anerkennung der Legitimität von außerbilanziellen Verbindlichkeiten,
beinhaltet jedoch eine begrenzte Anzahl von strengen Annahmen , tendenziell in
der gesamten Rechtsprechung des Rechnungshofs und den
Rechnungslegungsvorschriften , die Ansammlung von " außerbilanziellen
Verbindlichkeiten ", die 0,194 Artikel von Listen nur diejenigen aus a)
einem vollstreckbaren Urteil (zB einstweilige Verfügungen wurden nicht in den
Bedingungen oder Ursachen herausgefordert zu widersetzen durch den Körper durch
soccombenze usw. verloren. ), b) decken Defizite Konsortien , spezielle Firmen
und Institutionen im Rahmen der Verpflichtungen aus der Satzung , Tagungen oder
der Satzung (wir sprechen hier von funktional mit den örtlichen Behörden oder
im Gespräch Verwaltung von Tätigkeiten im öffentlichen Dienst , wie
verbindliche Konsortien Straße , Utilities , etc.. ), c) die Kapitalerhöhung in
dem Umfang und in der von der BGB oder durch spezielle Regeln von
Kapitalgesellschaften vorgesehenen Weise (also nur spa) machte sich für das
Jahr der lokalen öffentlichen Dienstleistungen , d) Enteignungsverfahren oder
Notfall Beschäftigung für öffentliche Arbeiten (für die , wiederum durch
beispielsweise die Zahlung einer angemessenen Entschädigung ist eine heilige
Pflicht -und Verfassungs richtige Menge unter enteignet " Art. 42 der Verfassung
und das Gesetz n ° 359 von 1992 , als auch von der Gemeinde bestätigt , siehe
das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 6. Oktober 2009
- Aktion n.8073/05 - . Perinati c Italien) e) Erwerb von Waren und
Dienstleistungen , die unter Verletzung der Verpflichtungen nach den Absätzen
1,2 und 3 des Artikels 0,191 bezeichnet (die die "Regeln für die Übernahme
von Verpflichtungen und für die Durchführung Kosten" diktiert, und das
eine , vor allem, dass " Lokale Behörden können die Ausgaben nur, wenn es
das Engagement Buchhalter in der zuständigen Interventions oder ein Kapitel des
Haushaltsplans und der Bilanz Abdeckung von Artikel 153 registriert ... und das
, auch für öffentliche Arbeiten machen von größter Dringlichkeit , wie
gesetzlich festgelegt , wie diejenigen, die durch das Auftreten eines
außergewöhnlichen Ereignisses oder unvorhersehbare verursacht (zB Erdbeben,
Überschwemmungen, erklärte den Katastrophen , etc.). , Bestellung an Dritte (
dh Unternehmen außerhalb des Gelenks oder von Material wenn die Gemeinde hat
ihre eigene Arbeit, wie der Fall sein kann) , wird geregelt , bis auf Widerruf
(zB Verordnung Gewerkschaft contingibile und dringende Maßnahme , die den oder
die Auflösung, etc. geordnet. ) , und in jedem Fall innerhalb von dreißig Tagen
bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres , wenn das Datum nicht den genannten
Zeitraum (dh innerhalb eines Jahres nach dem Budget für dieses Jahr )
abgelaufen. Kommunikation mit dieser dritten Partei zusammen mit der
Regularisierung der Effizienz der gegebene , in der Praxis Verwaltungsmaßnahme
und die Legitimität ihrer Kommunikation und alles, was außerhalb des Körpers
und vor allem zu der bezeichneten Gesellschaft , so zu sprechen ( und es ist
nicht immer, dass der Mengen und Arten von Interventionen, die stromaufwärts zu
schaffen, auf den Kodex der öffentlichen Aufträge Gesetzesverordnung 163/2006 ,
die Verbindlichkeit der Konkursverfahren , Ausschreibungen, um die Prinzipien
der Wettbewerbsfähigkeit , Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit von
EU-Richtlinien , von denen die oben genannten Code ist nichts anderes als die
Umsetzung in Italien gezeigt, sicherzustellen, finden den Begriff " EU
Schwelle" , die vor kurzem renoviert, mit Wirkung vom 1.1.2012 , mit
direkt von den EU-Verordnungen , self-executing , bietet Quelle Nr. 1251
30.11.2011 und dem daher ausdrücklich, dass zum muss , als wie folgt geändert
Buchstaben a), b ) und c) , Absatz 1 von Artikel 28 ( Schwellenwerte für
öffentliche Aufträge im Gemeinschaftsgebiet ) des Kodex der Verträge in
Gesetzesdekret vom 12. April 2006 nicht genannt . 163:
a) EUR 130.000 , für die Beschaffung von Lieferungen
und anderen als den in Absatz B.2 Dienstleistungen) , die von öffentlichen
Auftraggebern , die zentrale Regierungsbehördenin Anhang IV vergeben werden;
b) EUR 200.000 ,
oder b.1) für die öffentliche Versorgung und Service-
Aufträge, die andere als die in Anhang IV der Anzahl der Verträge aufgeführt
vergeben ;
oder b.2) für öffentliche Dienstleistungsaufträge ,
Aufträge von Auftraggebern vergeben , deren Gegenstand Dienstleistungen der
Kategorie 8 des Anhangs II Teil A , Fernmeldedienstleistungen der Kategorie 5
des Anhangs II A, sind die Positionen , von denen in der CPV- Äquivalent den
CPC-Referenznummern7524 , 7525 und 7526 , die in Anhang II Teil B genannten
Dienstleistungen ;
c) EUR 5.000.000 für öffentliche Bauaufträge und
Baukonzessionen . ) .
Sobald diese kurze Einführung Rechtsvorschriften
erforderlich , einen Rahmen zu haben und beginnen, diese mittlerweile Schulden
anzuhäufen verstehen , vor allem off- Bilanz, ist es eine der sichersten
Möglichkeiten, mit denen sie den Grundstein für den Zusammenbruch der
Institution und für Laien können ihre Verantwortung , die oft nicht nur
Buchhaltung (vor dem Rechnungshof) , der öffentlichen Verwaltung , lassen Sie
uns zu betonen , dass die Auflösung mit der Erklärung der Insolvenz des
Instituts , wenn die Bedingungen - Bedingungen in diesem Art.244 TUEL
festgelegt , ist nicht ein Ermessen der öffentlichen Verwaltung ( und erst
recht von den Special Commissioners wenn das Institut der Kommissar für die
Bilanzierung Situation gelitten : sollte lesen , zum Beispiel: sondern eine
Pflicht , eine echte , wenn auch nur für die Tatsache, dass, wenn eine
Institution beginnt, in einer kritischen Situation, für die Buchhaltung und
Finanz , nicht so schnell wie möglich zu treffen, um die so genannte "
Recovery-Plan " und die Verfahren, die in artt.245 TUEL und 246 genannt ,
die wir diskutieren, kurz , einfach am Ende könnte eine Verschärfung der "
Budget-Loch " und die daraus resultierende Verschuldung des Unternehmens
mit schweren Folgeschäden an der betreffenden Verwaltung nicht zu eigen und für
alle Bürgerinnen und Bürger , dann für größere Anstrengungen, um mit Beiträgen
Fehler und Missetaten ihrer Direktoren decken genannt . Neben dem Wortlaut von
Artikel TUEL 0,244 , allzu deutlich auf der Ebene der Interpretation, abgesehen
davon, dass ein Standard- Journalismus und zusätzlich zu den Bestimmungen des
Artikels TUEL 0,247 ( Wegfall der Überlegung und Handeln der regionalen
Instabilität als Kontrolle sehen, die Vorstellung von der Region als "
Vormundschaftsbehörde " nicht nur auf die Zwänge Haus im Bereich der
Stadt-und Bürger Anwendungen , etc..) , bitte beachten Sie , dass öffentliche
Steuerschuld von Direktoren und Mitarbeiter der örtlichen Behörden wird auch
von den für die Staatsbediensteten geltenden Regeln und insbesondere durch die
Satzung geregelt . 82 und 83 des Bilanzrechts des Staates von 1923 n . 2.440
aus 18 ' Kunst . TU 52 der Gesetze von 1934 und des Rechnungshofs durch die
Artikel . ff. TU auf staatliche Angestellte nicht . 3 von 1957 sowie eine
Reihe von speziellen Regeln, die im Laufe der Zeit
hinzugefügt wurden. Man könnte fast behaupten , aus einer kriminellen Sicht
-und Verwaltungs , dass es fast eine Art "Automatik" , obwohl bis
heute wurde oft versucht , sie zu ignorieren oder zu verweigern , weil es ist
ein "nexus unbequem ", einschließlich der Bilanzierungs-und
finanziellen Status und die daraus resultierende Rechtspflichten, so dass wir
vielleicht einen Köder oder einen Vergleich , in diesem Bereich zu wagen , mit
der " Gefährdungshaftung " , mit all den Zweifeln und Bedenken der
Verfassungsmäßigkeit Anspruch , dass dieser Ausdruck Ebene Strafrecht, weil
sind die Konten in Gespräch mit der Anklageschrift zusammen mit dem Zustand des
Leidens in der Sicherstellung der Erfüllung der Funktionen und Dienstleistungen
benötigt mindestens eine rein Beweis Sicht ( zu diesem Thema sollte nicht so
schwer sein , den Begriff der Wesentlichkeit zu identifizieren oder
Unverzichtbarkeit der Dienste und Funktionen wie die, die die raison d'etre
einer Provinzbehördezu charakterisieren, die Provinzen würden , die entsorgt
werden müssen , oder kommunaler Ebene : zum Beispiel die Funktionen der
Stadtpolizei, einer Gemeinde , die sich nicht bestätigt , dass wir die Geld für
Gas bedeutet, dass die Uhr oder in der Lage , sich regelmäßig bei der Zahlung
der Versicherungsdeckung zu bewältigen, der öffentlichen
Verkehrsdienstleistungen und Wasserversorgung sowie wesentliche wichtig, die
Behinderten , auch zu Hause zu helfen , dass wir Dienstleistungen , jedoch ,
die Änderung der Vorschriften über die sogar von Region zu Region oder Gemeinde
mit den Vorschriften, leider, und die Bezahlung der Lieferungen von
Medikamenten an Apotheken , die Unfähigkeit oder Schwierigkeiten , die Gehälter
an ihre Mitarbeiter zahlen , die Erfüllung der . Absatz 4 - - bestimmte
Aufgaben, die traditionell konkurrierenden Sozialhilfe an die Kommunen seit dem
Gesetz von 1890 6972 , jetzt mit , dass die Kunst L.328/2000 6 ersetzt
weiterhin zu identifizieren, im Prinzip , in den gemeinsamen Themen sie haben
eine Verpflichtung, Schutz zu dauerhaften Wohnstrukturen an alle, die sich in
Situationen schwerer Not zu finden ist. auch nach den neuen Kosten werden an
die Gemeinde , in der sie ihren Wohnsitz vor der Zulassung , etc.) sind
aufgeladen werden .. Was sind die Heilmittel, die in diesen Situationen, die
auf den Eigenschaften abwechslungsreichsten und deren Definition im Hinblick
auf mehr Sicherheit und zwingenden Charakter nehmen kann verwendet werden
müssen , die auch für die Zwecke des Grundsatzes der Rechtmäßigkeit von Artikel
1 des Strafgesetzbuches , hoffe ich, für eine lange Zeit eine
Gemeinschaftsrichtlinie oder Verordnung mit klaren Beispielen von Aufzählungen
oder mehr Symptome Bedingungen und ein Hinweis auf einen Schwellenwert für das
Vermögen und das Vermögen des Unternehmens oder auch einer bestimmten "
EU- Schwelle" in Zahlen der Verschuldung des Unternehmens gegen die
Schüsse mit absoluter Sicherheit, und ich würde sagen , mit automatischer
eindeutig, das Erfordernis einer Erklärung der Katastrophe? Es ist
offensichtlich: 0,245 Artikel T.U.E.L. erste findet den Gegenstand der
Reorganisationsverfahren (die so genannte " Recovery-Plan " , dann
auf den Punkt , wird durch Verringerung der Staatsausgaben erreicht , auch in
den so genannten Block Annahmen umdrehen , begrenzt die Kontraktion der neuen
Hypotheken, Erhöhung der Beitragssätze für lokale Steuern, nicht nur Steuern ,
sondern auch Steuern , also die Gebühren , einschließlich der Tarif , Service)
: " Themen der Sanierungsverfahren sind außergewöhnliche Orgel der
Liquidation " (oder die Kommissare ) " und die institutionellen
Organe der ' Einheit. Die Abteilung bietet für die Liquidierung der Schulden
außergewöhnliche Regal mit bisherigen Maßnahmen gesetzlich erlaubt. Organe der
Institution sorgen für stabile Gleichgewichtsbedingungen der Finanzverwaltung ,
indem Sie die strukturellen Ursachen , die zum Zusammenbruch geführt . " .
Ein klassischer Fall , wieder beispielhaft , mit der Sie in der lokalen
Instabilität in der Region Latium zu senden oder erstellen Voraussetzungen
Defizit und dergleichen (siehe Fall Tributes Italien Neptun- oder
Dienstleistungen http://www.nettunoanzio.it/news.asp ? idnews = 2400,
http://www.ilcaffe.tv/archivio/an251.pdf ,
http://www.repubblica.it/economia/2010/04/09/news/tasse_sparite-3212376/ ) ist
durch die " Aktivitäten des Joint Ventures, die Beteiligungsunternehmen
und Stadtwerke, wie immer wieder von der Rechtsprechung und Berichte des
Rechnungshofes hervorgehoben. Die markantesten Fälle sind solche, die " Prämien
" oder Prozentsätze der Entschädigung, wie die Unternehmen, für die
Erhebung der Steuern, die über den Schwellenwerten routinemäßig von der
Gemeinde konfrontiert oder die über die Ausgaben vorhersehbar Schwelle gehen,
wie nachhaltige erkennen nach die Einnahmen (lesen Sie auch diesen
interessanten Artikel über den Fall AIPA an die Stadt Ardea und seine
Kontroverse mit gewissen Hinweis auf die Rechtsprechung des TAR :
http://www.ilcorrieredellacitta.com/politica/ardea-la-guerra-e-iniziata . html)
, das ist nicht möglich, systematisch die Erhebung der Vermögens-, im Namen der
Konventionen oder bevorzugen mehr oder weniger verwerflich (Urteil 627 von 2012
des Rechnungshofs von der Überzeugung, der Führer der Stadt Ardea :
http://www.corteconti .it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_627_2012.pdfo
Beibehaltung Annahmen, auf denen der Gerichtshof für Verlust von Einnahmen zu
den Methoden der Personalbeschaffung , mangelnde finanzielle Unterstützung zu
montieren , siehe die jüngste Geschichte des Wettbewerbs an die Stadt Rom
Alemanno von der Regierung, für die der Bürgermeister Marino schickte der
Staatsanwalt wirkt im Falle einer Verurteilung oder andere Konten in der ersten
Abschluss in Pomezia zugelassen: ) . Da jedoch für Unternehmen, die eine
sammeln eines Systems Operation, bei der , von einem praktischen Standpunkt aus
gesehen, ist es nahezu unmöglich , von einer " bestimmten Ergebnisse
" denken , sowohl hinsichtlich der Sammlung dieser Abnahme im Prozentsatz
der sprechen Steuerflucht, weil die ungelösten oft kombiniert bis zu dem Rezept
oder nicht- Sammlung , ist weit von unwahrscheinlich, dass das Autohaus oder
eine Gesellschaft ist regelmäßig anwesend, um die Prämie zu sammeln oder mehr
und mehr Kreditforderungen gegen die Gemeinde verpflichtet akkumulieren Wegen
der Prozentsatz dell'aggio , während solche Gebühren nicht immer durch ein
Ergebnis in Bezug auf Einnahmen angepasst , in der Lage, fast zu sprechen, mit
einem berühmten parallel Aussagen , die Bereitstellung der Mittel und nicht als
Ergebnisse . Es gibt sogar Fälle, in denen in der Theorie, können Sie "
Kontrollpositionen ", nicht nur die Gläubiger , dass bestimmte Banken oder
Verwertungsgesellschaften haben sich auf de -facto- Behörden aufgenommen, dank
Kredite leicht zusammen über die Jahre gegeben, mit bestimmten Systemen und
davon ausgehen, mit dem Szenario , fernab von fantasievollen , ja, bei einigen
Systemen können Sie auch bekommen, um die politischen und administrativen
Tätigkeiten oder die "Politik" der Institution zu diktieren oder
anderweitig von außen nicht beeinflussen, nur das institutionelle Leben kommen
auf " schwere Entscheidung " über die Zukunft politisch-
administrative Einheit selbst setzen! Alle Szenarien müssen vermieden werden
und sicherlich im Widerspruch zu den Grundsätzen des Artikels .97 der
Verfassung sowie mit den europäischen Normen , die ausdrücklich zu ihrem neuen
Text bezieht . Also alle diese Ursachen strukturelle Instabilität bekannt,
dringend entfernt werden, auch mit dem Einsatz von Mechanismen der
Selbstverteidigung ), Wenn bereits vorhanden , oder im besten Fall zu klug
vermieden und verhindert werden, stromaufwärts , auch die Strafanzeigen und CoC
und der Zivil Anklage gegen die Verantwortlichen sind unserer Meinung nach
einem geeigneten Werkzeug , wenn Sie nicht brauchen, um sie zu entfernen. Und
der Bericht über die " strukturellen Ursachen der Instabilität " ist
offenbar auch gesetzlich vorgeschrieben, um die Arbeit der Bilanzierungs-und
Strafgerichten in der Bewertung der daraus resultierenden Verantwortung zu
erleichtern. Technisch dann 0,246 Artikel T.U.E.L. beschreibt das Verfahren der
" Beratung der Instabilität " in den folgenden Worten: " Der
Beschluss zur Gründung der formelle und ausdrückliche Erklärung der finanziellen
Notlage wird durch den Rat der örtlichen Behörde in den Fällen gemäß Artikel
.244 adoptiert" , würde ich sagen , dass in diesen Minderheit der Fälle ,
eine Bewegung kann auch beweisen, auch Kompromisse für die Mehrheit , wenn die
Erklärung verletzt, wenn später , scheint es, dass statt Zuflucht zu den
Annahmen und der Artikel fährt fort zu lesen : " und zu bewerten , die
Ursachen , die zum Zusammenbruch geführt . Die Auflösung der Zustand der
Instabilität ist nicht widerruflich. Das gleiche wird von einem detaillierten
Bericht über die Abschlussprüfung , die die Ursachen , die zum Zusammenbruch
geführt Analysen begleitet . Die Auflösung der Zustand der Instabilität
übertragen wird, innerhalb von 5 Tagen ab dem Datum der Durchsetzbarkeit , das
Innenministerium und die Staatsanwaltschaft am Landgericht der
Wirtschaftsprüfer für den Bereich zuständig ist, zusammen mit dem Bericht der
Revisionsstelle. Der Beschluss wird in gekürzter Form im Amtsblatt vom
italienischen Ministerium für Inneres gemeinsam mit dem Dekret des Präsidenten
der Republik Ernennung der außerordentlichen liquidazione.L ' Verpflichtung zur
Beratung der Zustand der Instabilität Stretching, veröffentlicht werden, wenn
die erforderlichen Bedingungen , die nach Artikel .141 Absatz 3 ernannten
Kommissar ..... "Viele lokale Administratoren rechtfertigen die Umgehung
der Verpflichtung der Erklärung und versuchen, " die Suppe zu strecken
" , zu rechtfertigen , zumindest in politischer Hinsicht (rechtlich sind
Argumente, die meist nicht in unserer bescheidenen Meinung nach, vor allem,
wenn der Zustand der "Leiden" der Institution ist Ziel ) stehen , zu
behaupten , dass das Scheitern beinhaltet die automatische Erhöhung der Steuern
für die Bürger , ist es unmöglich für die "Autorität , neue Kredite als
Folge der Erklärung, etc. zugreifen. , aber es ist offensichtlich, dass Sie
versuchen, auf die BVK erhalten werden (Vielleicht schlecht behandelt die
Bürger um in der Lage , ihre persönliche Verantwortung zu entkommen ) oder an
andere Systeme zur Abfederung oder zu vermeiden das Problem , oder "
zappelt " in vielen Fällen (oft erwartet, dass die Bank von der Vorsehung
, dass die Anreise aus der Region, und so weiter. in der Lage vorne noch ein
paar Monate zu ziehen, vielleicht durch Zuordnung der Zahlen Beträge aus dem
Buch von zielspezifische Einschränkung oder Zwang Zweck erhoben werden , ist
die Versuchung stark, aber eignet sich besonders für schwere Kritik an dem
derzeitigen Wortlaut von 0,316 bis des Code Verbrecher, für das Verbrechen der
Untreue gegen den Staat , dessen Brief vom Staat erhaltenen Mittel von der EU
oder andere öffentliche Einrichtungen, damit Regionen , einschließlich, aber
paradoxerweise , dass das Thema der ausländischen Straftat "kennzeichnet
ausdrücklich erwähnt Wer , außerhalb des öffentlichen Verwaltung ! "Oft
alles, was bleibt ist der Weg der Einwand der üblichen Norm Rest der
Amtsmissbrauch , CP 323 tastete , aber es ist auch klar , von einem Überschuss
von Garant , ist nicht immer wirksam , da es notwendig ist , um zu zeigen , dass
das Thema hatte Eigeninteresse oder eine nächsten Angehörigen und dem unfairen
Vorteil , die auch in der Lage sein könnte, sich weiterhin für die nächsten
zehn Jahre in Ermangelung einer Erklärung der Zahlungsunfähigkeit oder unfaire
Schäden, zu benennen, und halten Sie die Position sein , die, wieder Ich denke,
es könnte leicht ravvisarsi sogar nell'aggravio Schulden oder Zinsen auf sie
oder der wichtigsten Beiträge von den Bürgern gemacht ), da nur die großen
" Konsequenzen in Bezug auf Sanktionen und Unvereinbarkeit " mit den
Entgelten für die folgende fünf ( Verantwortung Accounting) und zehn Jahren
jeweils ruht in erster Linie auf den öffentlichen Administrator selbst , unter
dem neuen Wortlaut von Artikel TUEL 0,248 , als durch das Gesetzesdekret Nr.
149 von 2011.06.09 , die darüber hinaus geändert übrigens bietet , zusätzlich
zu der Aussetzung der Bedingungen des Budgets für die Institution ( wodurch die
Notwendigkeit, " machen oder gefälschte "-Konten , die nicht passen ,
so zu sprechen ! ), der "Block" der Exekutivmaßnahmen zu treffen sind
oder bereits gegen ihn , auch Zwangsvollstreckungen verlieren ihre
"Grip" ENTITY nach dem Insolvenzverfahren , wörtlich : " Ab dem
Tag der Erklärung der Zahlungsunfähigkeit und bis die Genehmigung des Berichts
nach Artikel 256 Absatz nicht genommen werden kann oder fort rechtlichen
Maßnahmen gegen das Unternehmen für die Schulden , die unter die Zuständigkeit
der außerordentlichen Freiheit fallen . Die Vollstreckungsverfahren anhängig
dem Datum der Erklärung der Zahlungsunfähigkeit , in dem die Frist für den
Widerspruch der Einheit oder der gleichen , obwohl der Vorschlag wurde
abgelehnt, so ausgestorben durch die Gerichte mit Aufnahme in die passive Masse
deklariert werden der Betrag wegen der Haupt , Zubehör und Kosten .
3 . Zwangsversteigerungen kann nach der
Auflösung der Zustand der Instabilität nicht auf die Einrichtung und den
Schatzmeister , die der Summen für die Zwecke der Institution und die Zwecke
der legge.4 entsorgen kann verbindlich durchgeführt werden. Ab dem Zeitpunkt
der Auflösung der Instabilität und bis zur Genehmigung des Berichts gemäß
Artikel 256 Forderungen an diesem Tag und die Beträge für Bargeldbezüge
geschuldeten bereits bezahlt zuzüglich Zinsen produzieren nicht noch
unterliegen Währungsaufwertung . Die gleichen Regelungen gelten für Ansprüche
gegen die Einheit, die unter die Zuständigkeit der außerordentlichen Siedlung
aus der Zeit ihrer Liquidität und Durchsetzbarkeit zu fallen. "Während auf
der anderen Seite der" Hauptgang " , die es erlauben würde, ein
Totalersatz und ernsthafte politische Szene Verwaltungs Italienisch, an der
Kapillare Ebene , wenn systematisch angewendet wird, ist es , welche Artikel
genau 0,248 sorgt für Direktoren und Rechnungsprüfer , aus dem " lokalen
Baumschulen " sind oft diejenigen, die die Bühne der nationalen Politik ,
Europäische aufsteigen wollen rekrutiert , usw. . In der Tat bietet diese
Regel: " Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 1 des Gesetzes 14 Januar
1994 n . 20 , die Regisseure , die der Rechnungshof anerkannt hat, in der
ersten Instanz , für das Verhalten beigetragen , vorsätzliche oder grob
fahrlässige oder Unterlassung, die das Auftreten von finanziellen Notlage
kommissiven verantwortlich ist, kann nicht für einen Zeitraum von zehn halten ,
Büros der Gutachter , Wirtschaftsprüfer von lokalen Behörden und Vertretern der
lokalen Behörden von anderen Agenturen , Institutionen und öffentlichen und
privaten Organisationen . Die Bürgermeister und Provinzpräsidentenzur
Rechenschaft gezogen werden in Übereinstimmung mit der Vorperiode sind zudem
keine Kandidaten für einen Zeitraum von zehn Jahren für die Positionen der
Bürgermeister , der Präsident der Provinz, als Präsident des Regionalrates ,
sowie ein Mitglied der Gemeinderäte , Provinzräte , Baugruppen und Regionalräte
, Parlamente und das Europäische Parlament . Sie können auch für einen Zeitraum
von zehn Jahren zu halten , das Amt des Stadtrates , noch eine Provinz-oder
Regionalbüro nahm an beaufsichtigten Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen
. Für den gleichen Themen , wenn sie als verantwortlich erkannt , Abschnitte
Landgericht Rechnungshof hat eine Strafe in Höhe von mindestens fünf und
maximal zwanzig Mal der Bruttomonatsgehalt zum Zeitpunkt der Begehung der
Verletzung zahlbar verhängen. 5-a . Unbeschadet der
Bestimmungen von Artikel 1 des Gesetzes 14 Januar 1994 n . 20 , in denen nach
der Insolvenzerklärung , die der Rechnungshof findet große Verantwortung bei
der Durchführung des Rates der Rechnungsprüfer oder Verzögerungen oder Ausfälle
zu schaffen, nach den Vorschriften , die Informationen , die Mitglieder des
Vorstandes der anerkannte Marktführer in der Urteil des Gerichtshofs der nicht
in den Vorstand der Wirtschaftsprüfer der lokalen Behörden und den
Organisationen und Agenturen auf die gleichen bis zu zehn Jahren bezogen
bestellt werden , je nach Schweregrad ermittelt. Der Rechnungshof hat die
Feststellung der Berufsgenossenschaft , zu der sie gehören auch zu den Prüfungs
Einschätzungen der möglichen Einleitung eines Disziplinarverfahrens sowie das
Innenministerium für die anschließende Suspendierung aus der Liste der in
Artikel 16 Absatz weiterleiten Absatz 25 des Gesetzesdekrets vom 13. August
2011 . 138, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz 14. September 2011 , n
. 148 . Für den gleichen Themen , wenn haftet , die Abschnitte Landgericht der
Rechnungshof prüft eine Strafe in Höhe von mindestens fünf und maximal zwanzig
Mal der Bruttomonatsgehalt zum Zeitpunkt der Begehung der Verletzung zahlen zu
verhängen. " . In Anbetracht dieser Bestimmung eingeführt , so wie das
Gesetz Severino Unvereinbarkeit mit parlamentarischen Büros, die Regierung
Monti wird zu verstehen gegeben, wie gut die Gebiete wurden multipliziert
Situationen der lokalen Behörden , mit ihren politischen Klassen und deren
Wirtschaftsprüfer und Führungskräfte Buchhaltung, anstatt zu erklären
Insolvenz, als eine notwendige Handlung , könnten versucht sein, weiter zu
" leben für den Tag " in Erwartung der Ankunft des BVK oder wer weiß
, was andere Heilmittel. Es nur eine Frage der Tatsache bleibt sicher , nämlich
, dass, wenn eine Gemeinde wurde dem Maximum erhöht , oder so, die Preise der
Gebühren für die Leistungen und die Höhe der Steuern und sogar Verse in
"Leiden " auf die Auszahlung Linienverkehr und die Leistung der wesentlichen
Funktionen , vor der anomalen Fall ist es nicht durch das Gesetz gedeckt , wenn
nicht mit der Institution des Beauftragten für die Erklärung der
Zahlungsunfähigkeit , die als " Störung der Tat " oder definiert
werden könnte nicht angegeben , da die Stadt weiterhin seine Schulden oder
weitere Schulden , Zinsen usw. nicht bezahlen . , Bürger zahlen Steuern und
Gebühren für Dienstleistungen in vollen Zügen und auf der anderen Seite, nicht
erhalten sogar die Dienste, die Sie benötigen, oder zumindest zu unterziehen
Ziele Störung auch auf ihnen , oder Sie sind mit operativen Problemen . Diese
Situationen buchstäblich aus dem Strafgesetzbuch zu betrachten , zum Beispiel ,
der Gesamtzustand des Straßenunterhaltung in bestimmten Bereichen. Es ist natürlich
zu beachten , aus der Sicht der Auswirkungen der regulatorischen Änderungen im
Jahr 2011 , als die gleiche können wir nur danken Bundeskanzlerin Merkel und
ihr Strafraumgrenze auf die öffentlichen Finanzen , Sparen für unsere
gemeinsame Währung , das heißt, durch die Begriffe von Recht Stabilität und
Fiskalpakt sowie verfassungsrechtlichen Vorschriften für einen ausgeglichenen
Haushalt und Bedarfs in diesem Land , in dem es eine starke Zunahme von
Gesetzen und einer gewissen Neigung der Auslegung der Vorschriften oft schlecht
durchdacht, wenn nicht dazu neigt, Byzantinismus oder Komplikationen , ist es
offensichtlich , dass Sie alle auch weiterhin diskutiert , auch im
Strafgesetzbuch , aber zumindest die Konten am Jahresende passt , dass
zumindest die Mathematik lügt nicht , auch nicht zu den Hallen der Strafjustiz
für die Zwecke der 328 oder CP 323 (Auch die Verpflichtung der Erklärung der
Zahlungsunfähigkeit ) und so weiter und das Konzept der "unfair
Schaden" verursacht an alle Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde im Sinne
des 323 , wird es auch einfach , um die Schulden des Unternehmens noch
verschärft haben , dann auf sie in Bezug auf die Reduzierung der Leistungen und
Steuererhöhungen ! Und dies ist eine kopernikanische Revolution in Bezug auf
die Rechenschaftspflicht der öffentlichen Verwaltung in Italien, von Beamten ,
im öffentlichen Dienst und der Politiker, dessen Steuer wird seit Jahrhunderten
an die Bundeskanzlerin im Hinblick auf die Rechtssicherheit und Verantwortung
bleiben ! Zumindest in einigen Fällen sogar die Politiker , von den lokalen
Administratoren , und beginnen, zumindest auf der Grundlage der Beweise oder
mathematische Ergebnisse zu beantworten! Es gibt jedoch eine Schwelle früher
als in diesen Umständen , die gemeinhin als " predissesto " oder
Instabilität der Vorkammer bezeichnet , wie von Professor Carola Pagliarin ,
Professor für Verfassungsrecht an der Universität von Padua, in seiner
Diskussion von großem Interesse , die wir definieren beschrieben : " der
Zustand der Instabilität der lokalen fällt mit einer finanziellen
Krisensituation besonders ernst. Die t.u.e.l. sieht in der Tat, auch eine
weniger schwere , deren Management , so zu sprechen, nur potenzielle Faktoren
der Instabilität , die vermutlich auf die endgültige Nachweis von einer Reihe
von Variablen , die bezeichnend für die prekäre Situation der Einrichtung sind
sein werden . Es Bedingung der " strukturell mangelhaft " in der
Kunst. 242, Absatz 1 des Tuel , die auftritt, wenn der Körper hat "ernste
und unstrittig Bedingungen Ungleichgewicht ", durch objektive Parameter
aus der Tabelle ergibt, zum Zertifikat auf dem Betriebsergebnisrechnung
vorletzten Jahr vor dem Bezugsjahr befestigt nachweisbar. Insbesondere tritt
das strukturelle Defizit für die gleichzeitige Anwesenheit von mindestens der
Hälfte der durch Verordnung des Ministers des Innern feste Parameter in
Abstimmung mit dem Staat - Stadt -und Kommunalverwaltungen . Die Institutionen
sind strukturell mangelhaft unterliegen der Kontrolle der Kommission für Finanzen
und organischen lokalen Behörden in Bezug auf Personalrekrutierung und
Personalausstattung , und müssen einer Reihe von Einschränkungen in Bezug auf
den Anteil an den Kosten der Dienstleistungen, die sie nicht einhält , aus
Deckel mit dem Erlös tariffari.La schwersten Finanzkrise führt stattdessen auf
die Erklärung der Zahlungsunfähigkeit im Einklang mit den Regeln nur auf
Provinzen und Gemeinden zutreffend " (lokale Behörden und die Störung der
Carola in Pagliarin " das Recht des Veneto Region " : . http :/ /
diritto.regione.veneto.it / ? p = 41) . Die Verpflichtung der
Insolvenzerklärung , für den schwersten Fällen ( absolute collapse: collapse
und Insolvenzforderungen "verwandten" offensichtliche Unfähigkeit
oder Schwierigkeiten bei der Erfüllung Funktionen und notige Dienste ) , so scheint es jedoch weiterhin
gewährleistet , so Professor Pagliarin , der Annahme, 1 . Annahme seiner
Ad- acta -Kommissar für die Zwecke einer Erklärung zu diesem Punkt unersetzlich
als Ergebnis der institutionellen Änderungen durch die Reform des Föderalismus
verursacht seine Behandlung erscheint ( verschiedene Neben Gesetze und
Bestimmungen , einschließlich der D.Lgvo n ° 149/2011 ) und wörtlich
transkribiert : " der Wegfall der Auflösung von Instabilität - trotz der
für die Kunst vorgesehenen Bedingungen . 244, die sich aus den Beratungen des
Körpers, von Budgets, oder durch Aussagen aus anderen Quellen hervorgehen -
geführt , in der Disziplin der Mail-Art . 247 Tuel , die Intervention der
regionalen Körperbeherrschung , die zur Ernennung eines Kommissars ad acta für
die Beratung über den Stand der Zusammenbruch kommen könnte . Diese Disziplin
überschritten wird, jedoch durch die Aufhebung des Artikels . 130 der
Verfassung , "es ist nicht ein Fall würden wir hinzufügen, dass der
Gesetzgeber ursprünglich geplant hatte, diese , wohl wissend, die Tendenz der
politischen und administrativen Klassen, um nicht die Fehler ihrer Operationen
zu Lasten der Bürgerschaft zu lassen, und mehr noch heute zu einem vermeiden
Folgen von denen es heißt , für die paradoxerweise ist die Einführung von
bestimmten Folgen der Störung ehemaligen Art.248 TUEL anstatt dass stärken
schwächen würde , im Namen des Schutzes der Bundes Autonomie der Institution,
der die Hypothese der das Ausmaß der ad acta Kommissar für die Zwecke der
Erklärung . Jedoch fährt der Professor : "In der Tat , wie bekannt , nach
einer lebhaften Debatte lehrmäßigen und politischen Institutionen als Ergebnis
einer Vereinbarung zwischen der Regierung , regionalen und lokalen Regierungen
, herrschte über die Aufhebung der Interpretation der impliziten Regeln der
Kontrolle Handlungen , nach der Abschaffung der genauen Verfassungsbestimmung
oben zitiert. Der Gesetzgeber , mit der Kunst . 2 des Gesetzes 131 von 2003 hat
die Regierung für die Umsetzung der Kunst delegiert. 117, zweiter Absatz
Buchstabe p ) und in Absatz 4 , Buchstabe etabliert. e) , dass es bei der
Ausübung der Ermächtigung , hält sich an die folgenden Grundsätze und
Leitgedanken : " zuschreiben, die gesetzliche Autonomie der lokalen
Behörden die Macht, interne Kontrollsysteme , um das Funktionieren des Organs
zu gewährleisten identifizieren , nach den Kriterien von Effizienz,
Effektivität und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowie Formen und
Methoden der Intervention, die nach den Kriterien der Neutralität, und die
Angemessenheit der Subsidiarität, der in den Fällen, die in Artikel 141
vorgesehen , den Absätzen 2 und 8 193, Absatz 4, 243 Absatz 6 Buchstabe b) ,
247 und 251 des Gesetzes über die Konzern lokalen Regierung , einschließlich
der Rechtsverordnung vom 18. August 2000 nicht . 267 . " In der Praxis
würden diese haben , sich durch sich selbst zu kontrollieren nach bestimmten
Licht ? Er fährt fort: " Die Übernahme der Kontrolle durch die Ausübung
der gesetzlichen über Disziplinarmaßnahmen im Falle einer finanziellen Notlage
: die zentrale Steuerung über die Personalausstattung und Einstellung von
Personal von der Kommission für die Finanzierung der lokalen und biologischen
(Art. 243) , steuert die Co.re.co. im Falle des Scheiterns der Auflösung der
Instabilität (Art. 247) und steuert Sitz der Kommission für Finanzen und
organischen lokalen Behörden (Art. 251) . Die Regierung hat jedoch ihre
Befugnisse nicht ausgeübt attribuitagli.L " Absicht des Gesetzgebers ist
jedoch zu übertragen, die im Einklang mit dem neuen Verfassungsrahmen ,
Organisationen selbst die Aufgabe der Lösung der Krise , auch gestionali.Per
die Hypothese der nicht- Genehmigung des Haushaltsplans (Artikel 141) und die
Balance des Haushaltsplans (Artikel 193) zu sichern wenn das Gesetz noch nicht
die Angelegenheit bedeckt , ist zu erwarten , mit Standard-Schließsystem , das
für die Ernennung des Kommissars ad acta für die nach dem Gesetz erforderlichen
Formalitäten zuständig ist, wird an den Präfekten anvertraut , da die
Vorbereitung der Bilanz und Genehmigung des Budgets ist die Grundlage für die
nächsten Schritte der Auflösung des Verwaltungsrates ( Artikel 1 des
Gesetzesdekrets Nr. 13 2002 , umgewandelt in das Gesetz Nr. 75 2002 für das Jahr
2004 und nannte Kunst. 1 , Absatz 2 des Gesetzesdekrets Nr. 80 2004 ,
umgewandelt in das Gesetz Nr. 140 2004. Lehre in ( A. Crismani Diskussion von
Artikel 147, in kurzen Kommentar cit.) stellt fest, dass in der Abwesenheit von
gesetzgeberischen Maßnahmen , die ridisciplini Materie, nach der Aufhebung des
Artikels . 130 der Verfassung , und die Änderung der verfassungsmäßigen Rahmen
der Befugnisse der lokalen Behörden , könnte die Lösung sein, um ganz auf die
örtliche Niederlassung der Methode der " Sackgasse verschieben
politisch-administrativen " innerhalb eines von der staatlichen
Gesetzgebung festgelegt . Erst am Ende von den der Institution Zeitraum der
Präfekt können Verfahren für die Entlassung , vom Gesetz vorgesehenen
initiieren. ähnliche Einstellung sollte auch für den Fall der nicht- Auflösung
der Zustand betrieben werden Instabilität und der Nichtbeachtung der eigenen
Einnahmen nach der Auflösung der Instabilität aktivieren ) .. " Eine
andere Lösung , empfehle ich , wäre es, zu erreichen, durch Appelle an das
Verwaltungsgericht , das Halten einzelnen Handlungen und kommunalen Auflösungen
( vor allem diejenigen, die am dringendsten " Selbstschutz- administrative
" Perspektive predissesto oder Störung der Tat ) , vor allem von den
Oppositionsräteoder Bürger, die mindestens einen qualifizierten all'impugnativa
berechtigtes Interesse in den Berufungsverfahren von ad acta Kommissare , für
die Zwecke der Einhaltung haben (man denke an die hervorragend) , so viele wie
Drücken , um am Ende induzieren die Mehrheit aufgeben, " zu geben, die
Knochen " und Insolvenz anmelden . Aber das sind Verfahren, die für die
nicht genau quantifizierbaren Verfügung zu stellen, und auch wenn der Fehler
dann supervened , wobei Hinrichtungen und Zahlungen Risiko ausgesetzt , nach so
viel Aufwand Platz, vielleicht als Folge einer Erklärung gemäß Art.248 TUEL
Schließlich gibt es noch eine andere Lösung, Hermeneutik , eine Art "
Lösung der Roman ", wie ich es nennen, weil es wirken würde , als ob ,
trotz ihrer regionalen Körperkontrolle mit 0,130 Artikel der Verfassung
aufgehoben , worden und offenbar verstärkt die Autonomie der Kommunen, als
Ergebnis der Reform von Titel V, mit dem Verfassungsgesetz Nr. 3 von 18/10/2001
, wurden jedoch als nicht nach Artikel 0,247 TUEL somit aufgehoben , die die
auch als eine echte Beleidigung oder paradox erscheinen können , wenn nicht als
un'escamotage was, übersetzt und versucht, den Buchstaben und den Geist einer
ganzen Verfassungsreform zu umgehen ! Wie ist es möglich, dass das, was eine
Verfassungsbestimmung aufgehoben hat nicht die Macht , um durch eine einfache
Gesetzesdekret überwältigen und zur Aufhebung einen Artikel haben ? Welche
einzigartige Kuriosität ? Welche " Justinian Interpolation" ? Nun,
wenn Sie einen guten Teil der Gesetzgebung , nicht nur online einsehen , finden
TUEL zu den neuesten Gesetzesreformen durch American Lawyer Media- Website
veröffentlicht Update: http://www.altalex.com/index.php?idnot=34428 # Titel,
sondern auch der "Code of Local Government " Bartholin im Jahr 2012
durch den Verlag The Tribune veröffentlicht wurde, Vierte Ausgabe , so scheint
es , dass am Ende nur die Lösung "Roman " oder " zentralistisch
", um durchgesetzt haben , und in der Tat die Kunst ist vollständig in
Kraft transkribiert 0,247 so still und wörtlich heißt es: " der Ausfall
der Auflösung der Instabilität. 1 . Wo die Beratungen des Körpers, von Budgets,
wird Abschluss oder eine andere Quelle aus dem regionalen Körperkontrolle
Kenntnis von einem Zustand der Instabilität , fordern Klarstellung von der
Institution und motivierte Körper des Prüfungsberichts durch die Zuordnung
einer Begriff kann nicht verlängert werden , dreißig days.2 . Wo es gilt , die
Möglichkeit der Störung der regionalen Körperbeherrschung an den Vorstand per
Brief an die einzelnen Direktoren mitgeteilt zugeordnet existieren wird , ein
Begriff, nicht mehr als 20 Tage , für die Auflösung der dissesto.3 . Nach
Ablauf dieser Zeit ist die regionale Stelle fruchtlos Steuer ernennt einen
Kommissar ad acta für die Auflösung des Status dissesto.4 . Die Ersatzmaßnahme
wird an den Präfekten , die das Verfahren für die Auflösung des Vorstandes der
Institution, der in Übereinstimmung mit Artikel 141 Beginn mitgeteilt . "
Unabhängig von der Reform " Liga "So wie es scheint, im Gegensatz zu
der von Professor Pagliarin brillant vorgeschlagene Lösung , die nicht sowohl
der Präfekt ( erinnere mich an die vor Verfahren der " Rebound " und
fast Aufforderungs , auch potenziell relevante Artikel unter 0,328 CP , im
Interesse der Gerechtigkeit und der öffentlichen Ordnung oder der Hygiene oder
Gesundheit) , um das Verfahren zu heilen, sondern greift nur am Ende für die
Auflösung ex Art. 141 , fast eine Rolle, " Notar " , und immer nach
der Region , wie zB " Vormundschaftsbehörde " Steuer noch hat sie der
erste amtliche Untersuchung der Bedingungen der Instabilität geheilt . Es
bleibt formal das Problem der Feststellung , auch für die Zwecke von jeder
Verantwortung , die wiederum in dem Organ , dass die regionalen
Verwaltungsstruktur anstelle der aufgehobenen Co.re.co. , kümmert sich um den
Anforderungen und Erkenntnisse der Fall teilnehmen . Die Antwort kann von
Region zu Region variieren , da die Rolle der regionalen Gesetzgebung und die
Tatsache, dass die Aufhebung der art.130 der Verfassung im Hinblick auf das
Fortbestehen des Lebens in 247 TUEL , ut supra, scheint es , das gleiche
möglicherweise verlassen regionale Gesetzgebung eine Rolle in dieser
Angelegenheit , auch für die Zwecke ihrer Autonomie und ihrer Befugnisse
Organisatoren Innenraum. In Abwesenheit von spezifischen regionalen
Vereinbarungen , glauben wir jedoch, dass angesichts des
"Präsidenten" der regionalen Führungskräfte zB staatliche Stellen,
außer Befugnisse Abteilungen , etc.. , Diese Aufgaben und Pflichten
(einschließlich Absprache mit der gängigen Praxis in der späten Verabschiedung
des Präfekt oder verpasste Einschätzungen der Bedingungen der Instabilität)
sind wahrscheinlich nicht in den Händen des Präsidenten auch als "
Gouverneur " der Region in der aktuellen Jargon fallen . In Wirklichkeit
aber , diese Annahmen theoretisch weniger häufig von der Stärkung
"-Verfahren predissesto " oder Prävention von Instabilität auftreten,
wie in den neuesten Änderungen an der TUEL eingeführt besitzen im Jahr 2013 und
dem "Tandem" , die mit der Bezirkskammer der Rechnungshof und seine
Ersuchen um Klarstellung erstellt wurde , und so weiter. mit dem neuen Wortlaut
von Artikel .243 ea T.U.E.L. Berücksichtigung der mehrjährigen finanziellen
Sanierungsplan und die Kontrolle über ihre Umsetzung : 1 . Innerhalb von zehn
Tagen ab dem Datum der Beschlussfassung in Artikel 243 -bis bezeichnet wird,
wird Absatz 5 des mehrjährigen FinanzplanNeugewichtung der zuständigen
regionalen Kontrolle des Rechnungshofes und der Kommission übermittelt gemäß
Artikel 155, die innerhalb einer Frist von sechzig Tagen ab dem Datum der
Einreichung des Plans , führt die notwendigen Untersuchungen auf der Grundlage
der von dem Abschnitt der Autonomie der Rechnungshof genehmigten Richtlinien .
Nach Abschluss der Untersuchung wird die Kommission einen Abschlussbericht mit
Pfändungen , wird der Regionalteil der Steuerung des Gerichts conti.2
übertragen. In der Vorbereitungsphase hat sich die Kommission in Artikel 155
Beobachtungen oder Informationsanfragen von dem das Institut ist erforderlich,
um eine Antwort innerhalb von dreißig Tagen zu machen. Für die Erfüllung der
zugewiesenen Aufgaben , verwies die Kommission auf die in Absatz 1 gilt zu
verwenden, ohne Anspruch auf eine zusätzliche Entschädigung , Sitzungsgelder
oder Aufwendungsersatz , fünf Sekretärinnen von Stadt-und Landes Verfügbarkeit,
sowie fünf Einheiten von Personal, insbesondere Experte in finanziellen
Angelegenheiten der örtlichen Behörden , in einer Position der Befehl oder die
Ablösung und ohne zusätzliche Kosten für den Haushalt der Stato.3 . Der
Regionalteil der Kontrolle des Rechnungshofes, innerhalb einer Frist von 30
Tagen ab dem Datum des Eingangs der in Absatz 1 genannten Unterlagen sind in
der Genehmigung oder Ablehnung des Plans handeln , der Beurteilung der Kongruenz
zum Zweck der Anpassung . Im Falle der Genehmigung des Plans überwacht der
Rechnungshof die Umsetzung der gleiche , wobei in Kontrollversuchen, in
Übereinstimmung mit Artikel 243 -bis, Absatz 6 Buchstabe a) , Sonder
pronuncia.4 durchgeführt. Die Entscheidung der Annahme oder Ablehnung der
Genehmigung des mehrjährigen FinanzplanRebalancing ist dem Ministerium des
Innern 0,5 kommuniziert. Die Entscheidung über die Genehmigung oder Ablehnung
des Plans können innerhalb von 30 Tagen con getestet werden , in den Formen des
Urteils auf Antrag einer Partei , vor den vereinigten Sektionen des Gerichts
spezielle Zusammensetzung der Revisionsstelle , die in der Ausübung ihrer
ausschließlichen Zuständigkeit ausgesprochen werden Thema des öffentlichen
Rechnungswesens , in Übereinstimmung mit Artikel 103 , zweiter Absatz , der
Verfassung innerhalb von 30 Tagen nach Einreichung der Beschwerde. Die gleichen
Teile kombiniert werden, gemäß Artikel 243- ter.6 ausgesprochen nur in der Lage
, in der Ausübung dieses ausschließliche Zuständigkeit für Klagen gegen die
Maßnahmen für die Zulassung zum Revolving Fund hören. Für die Zwecke der
Überwachung der Umsetzung des genehmigten mehrjährigen FinanzplanRebalancing
hat der Audit Wirtschafts-und Finanzinstitut an das Ministerium des Innern und
der zuständigen regionalen Kammer des Rechnungshofs nach dem Ende jeder
Nachricht , innerhalb von fünfzehn Tagen Semester , einen Bericht über die
Umsetzung des Plans und die Erreichung der in dem Plan nach der letzten
Laufzeit des Plans , einen Abschlussbericht über die vollständige Umsetzung der
gleichen und Ziele festgelegt , und , bis zum 31. Januar des Jahres
Zwischenziele Rebalancing raggiunti.7 . Wird der Plan innerhalb des genannten
Zeitraums in Artikel 243 -bis, Absatz 5, der die Verweigerung der Genehmigung
des Plans , die Bestätigung durch den zuständigen regionalen Kammer des
Rechnungshofs schwerer und wiederholter Nicht Meilensteine erreichen der
Plan oder das Versäumnis, das finanzielle Gleichgewicht des Unternehmens am
Ende der Laufzeit
des Plans zu erreichen, die die Anwendung von Artikel 6 Absatz 2 des
Gesetzesdekrets Nr. 149 von 2011 , mit der Abtretung an den Rat der
Institution, die von der Präfekt der Begriff nicht mehr als 20 Tage nach der
Auflösung der finanziellen Notlage .. " Wie gut hat eine konkrete Prognose
für die lokalen Behörden auf Phänomene verlieren eingeführt Infiltration und
Klimaanlage Mafia - Art , die diejenigen, die nicht selten die Phänomene der
"externe Ansteuerung" , oder offene Versuch waren wir vorhin
gesprochen gefunden werden, sind : Kunst 243- quinquies.Misure um die
finanzielle Stabilität der lokalen von den Erscheinungen der Infiltration und
Klimaanlage Mafia- Art gelöst gewährleisten 1. Für die Finanzverwaltung des
lokalen aufgelöst gemäß Artikel 143 , für die es strukturellen
Haushaltsungleichgewichte , die finanzielle Not verursachen kann, der
Sonderausschuss für die Leitung der Einrichtung , " in solchen Fällen mehr
ernennen Kommissare offenbar wie im Fall von Neptun, nur wenige Kilometer von
Rom und unter dem Loch von Velletri , vor ein paar Jahren ", innerhalb von
sechs Monaten nach ihrer Gründung, kann eine Vorauszahlung verlangen, an der in
Absatz 2.2 genannten Zwecke gewidmet sein. Der Fortschritt in Absatz 1 zu einem
Höchstbetrag von 200 EUR pro Einwohner genannt, ist ausschließlich für die
Zahlung der Gehälter an die Mitarbeiter und die daraus
Sozialversicherungsbeiträge und der Zahlung von Raten von Krediten und Anleihen
sowie die Erfüllung der vorgesehenen grundlegenden lokalen Dienstleistungen .
Die zu diesem Zweck gewährten Beträge unterliegen nicht der
Vollstreckungsverfahren und Enteignung forzata.3 . Die Vorfreude wird durch
Verordnung des Ministeriums des Innern in Zusammenarbeit mit dem Ministerium
für Wirtschaft und Finanzen in dem Umfang von 20 Mio. € pro Jahr aus den
Umschlägen der revolvierenden Fonds, der in Artikel 243- ter.4 bezeichnet
gewährt , . Die ministeriellen Erlass der in Absatz 3 genannten regelt auch die
Modalitäten für die Rückzahlung des ausstehenden in einem Zeitraum von maximal
zehn Jahren ab dem Jahr folgt, in dem die Voraus gezahlt wird. " , Dieser
Artikel wurde hinzugefügt von ' Kunst. 3, co. 1, Buchstabe . r) , D. L. 10.
Oktober 2012 , n . 174 , umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz 7. Dezember
2012 , n . 213 .Es besteht auch die Möglichkeit, von der EU, dem wichtigsten angegeben, die Notwendigkeit für staatliche Eingriffe, um Schäden durch Unterbrechung Gemeindebürgerinnen und Bürger, zu verhindern traditionell der italienische Staat greift mit den Einlagen und :http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/24/enti-locali-strasburgo-stato-deve-pagare-ai-cittadini-debiti-dei-comuni/721385/ . Eine letzte Beobachtung ist jedoch ein Muss, auf der "
Lösung der Roman " , dh , wenn die gleiche regionale Einheit, die die
Aufgaben der Vormundschaftsbehörde Steuerung durchführen sollte (wir diesen
Ausdruck richtig und häufig verwenden für die Ernennung des Kommissars für acta
über die Erteilung einer Baugenehmigung durch die Gemeinde oder zu Unrecht
nicht erteilt , um Abriss des Gebäudes oder unberechtigten Kündigung der
Baugenehmigungen durch die Gemeinden ausgestellt und von der Region für artt.39
ff. abgebrochen verpassen. DPR Nr. 380/2001 . , etc.) , ist selbst Gegenstand
der Untersuchung für ernsthafte Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung (
Amend , einen interessanten Zeitungsartikel zu lesen : Region Latium
gescheitert zu zehn Jahren Kluft Nur im Jahr 2012 von 4 Mrd. Euro. : und vieles
mehr nur , wenn die " politische Veränderungen " müsste eine
Distanzierung zu gewährleisten, wenn nicht Nichtgenehmigung der Jahresrechnung
in der Vorgängerregierung vorbereitet : wie diese Lösung kann wirklich als
rechtlich besser, die Präfektur in der Literatur von Professor Pagliarin und
Crismani vorgeschlagen werden ? nicht angemessen wäre , in Fällen wie diesen,
wo es offensichtlich ist, und objektiv eindeutig fest Resonanz und Wirkung der
Intervention des Rechnungshofes ENTITY Region , direkt an der Vorbereitung des
Jahresabschlusses des Instruments , seine Erkenntnisse , und auf seine
Zustimmung , zu bewegen , die Aufgaben und Pflichten des verbindliches
Verfahren für eine Bankrotterklärung der Gemeinden in der Präfektur Sitz der
Gebietsregierung, geeignet zur Behandlung von die Untersuchung auch für die so
genannten "ernsten Situationen vor Ort ", und umso mehr, wenn Fälle
von Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung oder Leiden , Ausfälle , etc..
sind sie nicht nur auf wenige Einzelfälle beschränkt, sondern sind jetzt in der
Region zu verbreiten • Man könnte fast Rede von einer Intervention der
irgendeine Art von "administrative Unterstützung ", wo der Staat hat
gezeigt, dass sie nicht wissen, wie man seine eigene abschluss richtig
vorzubereiten , nicht zu wissen, wie sie für ihre eigenen Konten auch in Bezug
auf Pflege und Fütterung ein solches Verhalten ein " begründeter Verdacht
" , rein administrativen, vor , dass in anderer Hinsicht der "
Unvereinbarkeit oder Nichteignung " auf die " Vormundschaft der
Kontrolle" in diesem Bereich , neben der Tatsache , hermeneutisch
signifikant ( Auslegung verfassungsrechtlich ? ) , dass Co.re.co. und l '
Artikel 130 der Verfassung sind objektiv aufgehoben. Vielleicht wäre es
wirklich wünschenswert ist, in einer solchen Situation würde ich sagen,
"Notfall" , mit einigen gängigen Szenarien nicht nur in New York,
aber ein bisschen " in der ganzen Staatsgebiet , bis d einmischen "
Dringlichkeit, der so genannten Reform der Titel Fünfte der Verfassung
zumindest die Wiedereinführung Co.re.co. oder so ähnlich ( ich dachte, ich
würde sogar auf den Commissaire de la République gehen und reisen mit riesigen
Kontrollbefugnisse und sogar die Auflösung des Jakobinermodell finden Ninety-
drei Victor Hugo ! ) , als Mittel der Prävention und Behandlung , wie ich immer
wiederholen , viel Zeit , und ich bin davon überzeugt, dass das Problem der
italienischen Staatsverschuldung , heute identifiziert werden , noch genauer aus
dem Missverständnis des Begriffs des Föderalismus wie der Mangel an Kontrolle
über die Verbreitung von so genannten hämorrhagischen Schock der öffentlichen
Finanzen vergrößerte , vielleicht sogar mehr als in der Extravaganz des
Zentralstaates , der auch nicht fehlen , und dass die Systemanforderungen ,
kurz gesagt, zu ersparen die Gesamtzahl der administrativen und politischen ,
zu lokaler Ebene , kann nur durch die systematische Anwendung von Artikel TUEL
0,248 sowie Straf durch das Instrument , was einerseitsgesichert werden , die
Reform Severino von Straftaten gegen die öffentliche Verwaltungstool
unbefriedigend , gelinde gesagt , wenn nicht Recht günstiger für die schuldig
an einigen Stellen, und auf die Haltung der anderen Kindermädchen zu
Wirtschaftskriminalität und Politiker eine benutzerdefinierte Geist zu
verschanzt und weit verbreitete unter den einschlägigen institutionellen
Gremien . für meinen Teil , vielleicht aus tief in jakobinischen Seele, ich
weiterhin bestimmte Verhaftungen und Anklagen oder Verurteilungen einiger
Politiker , noch mehr als zu den Festnahmen von den Arbeitern der Mafia
applaudieren, aber das wird wohl Ruhe in einer unheilbaren Idealist, wie Victor
Hugo .
Per completezza vale la pena di ricordare che nella fase del "dissesto di fatto" o non dichiarato, la tentazione che può divenire "irresistibile" per far quadrare solo in apparenza i bilanci è quella delle "alchimie contabili", spesso descritte nella giurisprudenza della Corte dei Conti: sopravvalutazioni di immobili, messa in contabilità di crediti già prescritti, stima delle entrate oltre il preventivabile, per cercare di sovrastimare gli attivi e minimizzazione o addirittura omissione della menzione di passività, per abbassare quest'ultime. In tale ottica quindi gli Inquirenti, più ancora che concentrarsi sui reati ex artt.328 o 323 C.P., per l'omessa declaratoria di dissesto e relativi adempimenti, dovrebbero concentrarsi prevalentemente nell'accertamento e riscontro, spesso anche più agevole a livello probatorio, dei reati di falso ideologico o materiale,anche per soppressione, in atto pubblico, tutti fatti che non hanno mai smesso di integrare delitti perseguibili d'ufficio,diversamente dalla parentesi della depenalizzazione del falso in bilancio per le società private fortemente voluta, a suo tempo, dalla maggioranza politica berlusconiana.Der Vollständigkeit halber sei daran erinnert , dass in der Phase der " Zusammenbruch der Tatsache", angemeldet oder nicht , die Versuchung kann " unwiderstehlich " , um Budgets nur im Aussehen Gleichgewicht geworden ist, dass der " finanzielle Alchemie " , die oft in der Rechtsprechung des Gerichtshofs beschrieben Abschlussprüfer: Überbewertung der Immobilien -, Inbetriebnahme- Forderungen bereits vorgeschrieben , Voranschlag der Einnahmen über den vorhersehbaren, um zu versuchen, Vermögenswerte zu übertreiben und die Minimierung oder sogar Unterlassung des Hinweises auf die Verbindlichkeiten , um letztere zu senken. In dieser Perspektive , so die Ermittler , umso mehr, als sich auf die Straftaten nach artt.328 oder CP 323 für das Scheitern Erklärung der Zahlungsunfähigkeit und damit verbundenen Formalitäten , sollte vor allem in der Beurteilung und Feedback zu konzentrieren, oft sogar einfacher, Evidenzgrad , die betrügerische Fälschung falsche Angaben oder Material, einschließlich Unterdrückung der öffentlichen Urkunde , alle Fakten , die nie aufgehört haben, zu integrieren Straftaten von Amts wegen verfolgt , anders als die Klammer der Entkriminalisierung von falschen abschluss für private Unternehmen stark unterstützt , zu der Zeit , durch politische Mehrheit Berlusconis .
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