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giovedì 13 giugno 2013

Assegni e cambiali in tempo di crisi:strategie e tecniche per evitare truffe e spiacevoli sorprese.Schecks und Wechsel in Zeiten der Krise: Strategien und Techniken, um Betrug vermeiden und unangenehmen Überraschungen.

Nell’epoca della “tracciabilità” gli assegni bancari, gli effetti cambiari e quant’altro si avviano a diventare il sistema di pagamento più diffuso e con essi anche le problematiche e i profili legali collegati (da ultimo vedasi la Legge n°136/2010 sui pagamenti tracciabili di appalti e commesse pubbliche). Il presente contributo tecnico vuol essere una piccola guida pratica ed un rapido excursus per aiutare gli operatori del mercato e l’impresa sana, quella sempre più in difficoltà nell’ottenere i meritati pagamenti di forniture e corrispettivi e per fronteggiare adeguatamente il settore delle truffe e degli insoluti in continua evoluzione, in un periodo di crisi economica ormai cronica con tanto di ripresa dell’inflazione. E’ in periodi come questo che l’impresa e il lavoratore autonomo, infatti, divengono particolarmente vulnerabili, perché, a fronte dei tanti adempimenti fiscali e delle spese varie da sostenere, per portare avanti l’attività commerciale, un ritardato o mancato pagamento può fare la differenza di bilancio
 (attivo o passivo) a fine anno e può anche costituire, nel caso di importi di una certa entità, la causa della chiusura di un’attività o di un fallimento. Occhio dunque ad assicurarsi l’effettività dei pagamenti e la serietà degli interlocutori (clienti e fornitori) o partners commerciali. Tradotto in parole povere quindi: occhio anche ad accettare assegni,specie quelli con più girate, da persone che non si conoscono bene o provenienti da conti che non sono i loro ( “ti giro l’assegno di un cliente,di un amico…”) o a far credito,anche con effetti cambiari, a soggetti che non diano affidamento circa la solvibilità. Cominciamo con una nota storica. Fino all’entrata in vigore della Legge n°205 del 25/6/1999,l’emissione di assegno bancario senza autorizzazione o senza provvista costituiva reato penale, nel primo caso punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno e nel secondo caso con la multa o con la reclusione fino ad otto mesi, ai sensi rispettivamente degli articoli 1 e 2 della Legge n°386 del 15/12/1990. Questa legge, a suo tempo, aveva voluto tentare di porre un argine ad un fenomeno fin troppo diffuso in Italia ed utilizzato sovente come strumento di truffa (art.640 C.P. :ad esempio, consegno un assegno a vuoto o senza provvista in pagamento e mi porto via la merce senza aver dato, di fatto, nulla in corrispettivo!), sfruttando peraltro l’affidabilità teorica di un mezzo di pagamento bancario e il buon nome tradizionale,l’affidamento stesso circa la solvibilità dei mezzi di pagamento del sistema bancario,nel suo complesso, per carpire la buona fede del deceptus (il raggirato). Non dimentichiamo, infatti, che, per certi versi, la facoltà delle banche di rilasciare carnet e libretti d’assegni con i loro nominativi e tanto di filigrana, costituisce un “privilegio” equiparabile al diritto pubblico degli Stati di stampare moneta avente corso legale e il pensiero, in materia, va subìto all’assegno circolare equiparato al contante come mezzo di pagamento, dal momento che la banca esige la presenza del deposito della provvista del relativo importo per poterlo emettere (in merito la legge Tremonti Ter,la n° 102 del 2009 prevede che i tempi massimi per incassare l’assegno siano di 1 giorno lavorativo per la data-valuta degli assegni circolari e 4 giorni lavorativi per la messa a disposizione dei fondi, si veda anche tradizionalmente la dicitura: “pagabile a vista”). Oggi anche l’assolutezza del “mito” dell’assegno bancario e persino di quello circolare, che aveva riscosso la fiducia quasi incondizionata delle generazioni passate, comincia ad incrinarsi, non solo perché lo strumento del laser,con tecniche raffinate, riesce addirittura a consentire di rimettere in circolazione assegni già bancati e passati all’incasso (provento,ad esempio,di rapine e furti all’interno delle banche stesse ovvero si pensi ai casi di assegni circolari falsificati), effettuando una sorta di “ripulitura” e consentendone il riciclaggio (innanzitutto chi accetta un assegno in pagamento, e questo vale non solo per il circolare, deve controllare che sia integro in tutte le sue parti: se ne manca una parte è probabilmente stato rubato. Gli impiegati di banca sono obbligati a tagliare la parte superiore sinistra degli assegni al momento in cui vengono bancati.  E’ quindi da rifiutare un assegno dato in pagamento ed a cui manchi un pezzo. Nella cronaca è capitato il caso di banche che inizialmente hanno pagato chi esibiva assegni contraffatti, ma poi dopo pochi giorni hanno preteso la restituzione dei soldi, presentando anche denuncia, il reato in cui si rischia di incorrere più frequentemente in questi casi è la ricettazione: art.648 C.P., da due ad otto anni di reclusione più la multa,ma non si esclude nemmeno la contestazione del riciclaggio vero e proprio,648bis, in alcuni casi, da 4 a 12 anni di reclusione più una multa, e così magari,alcuni, oltre al danno di essere stati truffati con un “pagamento” siffatto, aggiungeranno la beffa di vedersi denunciati penalmente e di dover sostenere il costo economico di una difesa penale, solo per aver avuto il torto di aver fatto affidamento,magari con leggerezza, nei confronti di qualcuno o, più in genere, nel mezzo di pagamento,si pensi ad un falso o un riciclaggio ben effettuato o ad una truffa ben congegnata), ma anche perché non sono mancati casi di soggetti che, magari con un po’ di fortuna e,qualche volta, con qualche “connivenza”, sono riusciti ad ottenere inizialmente l’emissione di titoli o la consegna di blocchetti di assegni, in presenza di provvista (si pensi a soggetto correntista in quella banca e che,per la copertura della provvista, ha utilizzato le cifre nel suo conto corrente), per poi far venir meno quest’ultima o chiudere il conto nelle more della negoziazione dell’affare per cui si consegnava il titolo in pagamento (praticamente hanno svuotato il conto prima che l’assegno fosse presentato all’incasso;per questo sarà importante guardare anche la data di emissione del titolo e la sua risalenza nel tempo).Circa quest’ultima ipotesi, sempre che il titolo sia regolare, sotto tutti i profili, al momento della presentazione in pagamento, si ritiene che, mentre un assegno bancario ordinario potrebbe consentire una truffa di questo genere (classico il caso di personaggi che continuavano ad emettere imperterriti assegni da conti già chiusi e quindi evidentemente privi di provvista), l’assegno circolare dovrebbe comunque garantire il pagamento, per il principio della spendita del nomen della banca stessa, che non dovrebbe consentire in ogni caso il venir meno della provvista, avendo posto in circolazione, ci si passi un parallelismo per quanto azzardato, una sorta di “cartamoneta” propria, della cui bontà è chiamata a rispondere direttamente (in questo senso si direbbe che il nomen verum coincide ancora con il nomen bonum,per certi versi,non si dimentichi infatti che l’istituto di credito che può emettere assegni circolari necessita di una specifica autorizzazione della Banca d’Italia e che,sempre l’istituto emittente,deve depositare una cauzione presso la banca centrale proporzionale all’ammontare dei titoli circolari emessi), avendo quindi la banca la primaria responsabilità e il dovere di vigilanza sull’obbligo della copertura della provvista al momento dell’emissione e,teoricamente,quindi anche nella fase di circolazione del titolo. Si tenga presente, però, e questo vale per i circolari come per gli altri assegni, che il titolo bancario, per sua natura, e ciò forse lo diversifica in modo particolare dagli effetti cambiari, non è nato per circolare o rimanere in cassaforte (ad esempio a garanzìa di un credito) a tempo indefinito, ad libitum, poiché l'assegno bancario,per definizione, è pagabile a vista e dovrebbe essere presentato alla banca trattaria per il pagamento entro termini assai brevi e cioè 8 giorni (se è pagabile nello stesso Comune; cd. “assegno su piazza”), 15 giorni (se pagabile in un Comune diverso; cd. “assegno fuori piazza”), 20 giorni (se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se Paese di altro continente). La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell'assegno in pagamento,in linea di principio, infatti si tratterebbe giuridicamente, per lo più, di una mera irregolarità amministrativa o di un ritardo civilisticamente non causa,sempre per lo più, di risoluzione contrattuale o simili nel rapporto tra emittente,beneficiario e banca (a meno che non si tratti di un lasso di tempo così rilevante da non costituire appunto più un semplice ritardo o una mera irregolarità).Infatti, l'art. 35 della più antica e fondamentale legge in materia di assegni, il Regio Decreto n°1736 del 21/12/1933, attribuisce al traente (colui che ha emesso l'assegno) di disporre la revoca dell'ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione; prima della scadenza, invece, la banca è libera di pagare o meno, restando esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del traente che del portatore del titolo e in queste valutazioni si tiene conto anche delle tempistiche entro cui il titolo è stato presentato, come anche il discorso del rispetto dei termini di presentazione rileva ai fini del protesto. Si tenga presente che oggi,dopo la depenalizzazione, anche l'emissione di un assegno senza provvista è illecito amministrativo ed i detti termini servono a delimitare (in favore del traente) il periodo in cui la provvista medesima deve rimanere necessariamente integra. Ovviamente rimane anche il profilo civilistico di illiceità e l’eventuale responsabilità civile per tutte le conseguenze negative collegate all’ammanco della provvista e al mancato pagamento del titolo (specie se inesistente ab initio o se venuta meno prima del termine di cui sopra), ma questo è un altro discorso e soprattutto conosciamo anche i problemi della giustizia civile e dei recuperi crediti in Italia. Soffermiamoci a questo punto sull’astrattezza dei titoli di credito,compresi quelli cambiari. Astrattezza significa indipendenza del rapporto obbligatorio nascente dall’emissione del titolo rispetto ad ogni rapporto,anche obbligatorio causale, sottostante. In parole povere, salvo il caso di exceptio doli, peraltro ardua da dimostrare nella pratica e sempre dispiegantesi in una controversìa civilistica già insorta tra le parti, non interessano, ai fini di un’eventuale controversìa sul mancato pagamento del titolo, i motivi che hanno indotto l’emittente a sottoscrivere la cosiddetta obbligazione cartolare che, quindi, è autonoma, in linea di principio, da qualsivoglia rapporto sottostante. Molta gente si rivolge ingenuamente agli studi legali, pensando di poter giustificare una mancata provvista d’assegno o di poter sfuggire a protesti o responsabilità, invocando l’argomentazione ricorrente: “ma io sono stato gabbato nel rapporto contrattuale sottostante,quindi mi sono sbrigato a togliere i soldi dal conto, prima che la controparte bancasse l’assegno…” oppure: “quella ditta mi aveva venduto un “pacchetto vacanze” fasullo di cui non ho mai potuto usufruire…”, o ancora: “il fornitore non mi ha mai consegnato la merce…”, ma commette un errore di fondo pensando di poter applicare, pacificamente e liberamente, in materìa di obbligazioni cartolari il noto brocardo: “Inadimplenti non est adimplendum”,consacrato nell’art.1460 del Codice Civile, perché,emettendo l’assegno o la cambiale,anche se questo può apparire un’astrazione giuridica scollegata con la dimensione sostanziale dei rapporti tra le parti, ha dato corso ad un’obbligazione autonoma che va per altre direzioni, per le vie bancarie e del protesto entro i 60 giorni successivi, se l’importo con le relative spese non vengono coperti entro tal termine. Sotto il profilo in esame si pensi anche alle pratiche contrattuali commerciali, generalmente sempre più diffuse nel mercato, tendenti a “scorporare”, a scindere il rapporto di finanziamento per pagare le prestazioni (i rapporti con le finanziarie e le banche) dal rapporto contrattuale principale avente ad oggetto le obbligazioni stesse(contratti sempre più autonomi,anche se collegati,nella pratica non mancano casi, proprio imputabili a tale autonomìa, per cui la gente rimane obbligata a pagare per anni le rate alla finanziaria, magari senza che i beni siano mai stati consegnati o i servizi siano mai stati fruiti). L’autonomìa dell’obbligazione cartolare civilisticamente è altresì causa e via d’accesso verso la corsìa accelerata della cosiddetta “azione cambiaria diretta” per il recupero del credito costituente l’importo del titolo. In forza del titolo impagato e del relativo protesto (l’insoluto potrebbe non bastare per il precetto e l’esecuzione diretta,tuttavìa non è necessario il protesto dell’assegno se non ci sono state girate e si agisce contro il traente ) il portatore-beneficiario potrà procedere direttamente a precetto e relativa azione esecutiva (pignoramenti), senza dover passare per una fase civilistica di cognizione, anche sommaria (il ricorso per decreto ingiuntivo) e aggredendo, teoricamente (si vedano sempre i problemi enormi del processo civile di esecuzione in Italia….), in tempi relativamente brevi (60gg. per il protesto + 10gg. liberi dalla notifica del precetto) il patrimonio del debitore insolvente. Le azioni previste in materia di cambiali sono infatti: l'azione diretta nei confronti dell'emittente o dell'accettante e dei loro avvallanti. Non è necessario il protesto per esercitare l'azione cambiaria diretta, che deve essere però esercitata entro tre anni dalla scadenza della cambiale;  ovvero l'azione di regresso che viene esercitata nei confronti degli altri obbligati cambiari quali i giranti. Ogni giratario poi si rivolgerà al proprio girante, così da risalire fino al debitore principale(art.94 Legge cambiaria, R.D.1669/33). Per esercitare questa azione occorre prima elevare il protesto entro due giorni dalla scadenza. L'azione di regresso deve essere esercitata entro un anno dalla scadenza della cambiale. Quando però si parla di  “precetto cambiario” o precetto su assegno (contenente l'intimazione di pagare nei confronti del traente, dei giranti e degli altri obbligati) i tempi sono ancor più ristretti, sei mesi dalla presentazione per l’assegno o un anno per la cambiale. E questo significa che,decorsi tali termini, rispettivamente, sarà poi necessario munirsi, tramite il titolo impagato, come mezzo di prova,e quant’altro,a seconda delle strategìe consigliate, di altro titolo esecutivo quale la sentenza o il decreto ingiuntivo,passando rispettivamente per i tempi della fase di ordinaria o sommaria cognizione. Da ultimo una notazione sugli aspetti penalistici prima di passare ad un consiglio pratico. E’ sempre più diffusa la pratica, da parte di soggetti insolventi o che comunque intendono così tentare di sottrarsi al pagamento, per qualsivoglia motivo (pensiamo anche ad una controversìa sopravvenuta sui rapporti contrattuali sottostanti all’obbligazione cartolare), di emettere il titolo e poi andarne a denunziare lo smarrimento o il furto presso l’Autorità Giudiziaria o la Polizia Giudiziaria. Ebbene questa è una pratica davvero poco corretta e consigliabile, infatti, se il soggetto beneficiario-portatore, al momento in cui banca l’assegno ricevuto in pagamento dal denunciante, rischia sommariamente, prima facie, di essere indagato per il reato previsto e punito dall’art.647 del Codice penale (appropriazione di cose smarrite), perseguibile però  specificamente e soltanto a querela, non per semplice denuncia della presunta parte lesa (occorre cioè l’espressione della cosiddetta volontà punitiva ex art.120 e seguenti del Codice penale, una generica denuncia di smarrimento potrebbe non essere ritenuta sufficiente come condizione di procedibilità), e magari, in alcuni casi, potrebbe rischiare la ricettazione o il furto, a seconda di quanto descrive e di come è formulata la querela o l’informativa, dall’altra parte, colui che simula lo smarrimento del titolo di credito consegnato in pagamento, rischia, a sua volta, i reati di calunnia(art.368 C.P.) o simulazione di reato(art.367 C.P.).Anche la Cassazione,a breve distanza di tempo dalla depenalizzazione dei reati in materia d’assegni, a suo tempo perseguibili d’ufficio, con la L.386/90, probabilmente rendendosi conto della possibile diffusione, a livello sociale, e della gravità di certi fenomeni,con alcune interessanti sentenze (ad esempio: la n°6936 del 10/6/1998,rv.211099 della Seconda Sezione penale o, più recentemente la n°41461 del 30/10/2003,rv.227683) ha cercato,a suo modo, di reintrodurre la rilevanza penale di certe condotte, attraverso la fattispecie del reato di truffa (art.640 C.P.),perseguibile, però, a querela di parte,tranne che per ipotesi particolari. Testualmente la sentenza del 2003 succitata stabilisce: “Ai fini della sussistenza del reato di truffa, costituisce artifizio o raggiro il rilascio di assegni di conto corrente tratti su un conto per cui viene poi falsamente presentata denuncia di smarrimento del carnet, atteso che in tal modo viene ad essere reso inefficace proprio quel titolo raffigurato invece come valido al momento del rilascio.”.  Da questa spiegazione tecnica conseguono i nostri consigli, che non vogliamo presentare come la panacea, ma che sicuramente servono a fronteggiare ed evitare il peggio, cioè la possibilità di finire indagati, dopo esser stati magari truffati o aver subìto il reato di insolvenza fraudolenta (art.641 C.P.: si pensi a chi paghi una cena a ristorante con assegno a vuoto,ad esempio), e che potranno servire come un vademecum soprattutto per le imprese:
1)Accettare titoli di credito a garanzìa o in pagamento solo da persone conosciute e affidabili e, possibilmente, solo se emessi dal loro libretto d’assegni personale o dal loro conto bancario o, se si tratti di assegni circolari, e,in caso di prestiti, per lassi di tempo contenuto,utilizzando di preferenza le cambiali a garanzìa rispetto agli assegni, per rapporti di obbligazione che abbiano maggior estensione cronologica. Ciò soprattutto nei casi in cui siamo di fronte a persone evasive o che si rifiutano di controfirmare documenti di trasporto o fatture o la scrittura accompagnatoria dell’assegno di cui sopra, ecc. Insomma in questi casi è consigliabile essere più prudenti e diffidenti, tenendo conto che, spesso, il truffatore o il malintenzionato mostra una certa fretta, o riluttanza a dare numeri di telefono fisso o a farsi compiutamente identificare,proprio perché ha fretta di defilarsi, magari portandosi via la merce non pagata.
2)Fondamentale: quando si accetta un assegno o una cambiale in pagamento o a garanzìa, far sottoscrivere o sottoscrivere congiuntamente all’emittente, una scrittura privata separata “accompagnatorìa”, in cui si riportano sempre le generalità e il numero del documento di identità (possibilmente da fotocopiare) del soggetto che ha consegnato l’assegno, se possibile, i motivi o la causale del pagamento (“assegno consegnato in pagamento per….”) e il numero di serie, l’importo,l’istituto di credito dell’assegno stesso (la data concordata ai fini della presentazione; si tenga presente che, per quanto costituente anch’esso illecito amministrativo, è comunque diffusa nel mondo degli affari la pratica di rilasciare assegni postdatati) e il conto corrente di riferimento, facendo anche dichiarare che il conto è dell’emittente,se necessario, ovvero menzionando se l’assegno è circolare o bancario,e con data e firme autografe e leggibili. Per i professionisti,talvolta, è consigliabile inserire il numero dell’assegno e la banca relativa con la dicitura “pagata con assegno n°      Banca….”   all’interno della fattura relativa alle prestazioni per cui l’assegno è consegnato in pagamento e far controfirmare la fattura all’emittente che consegna l’assegno con la dicitura in calce alla fattura: “per ricevuta e quietanza”, anche ai fini fiscali. Ci è anche capitato il caso di aziende che, per esempio, subìvano una gran quantità di insoluti (ad esempio nel settore ittico o floro-vivaistico) e che,adottando le opportune cautele suddescritte, sono riuscite a limitare i danni (si presentavano a prelevare le forniture anche soggetti che,con il discorso del credito o dei titoli insoluti, raggiungevano cifre significative di impagato, mentre,anche se il flusso di titoli e clienti è consistente, quando il personale e le segretarie vengono correttamente istruiti sulle prassi di identificazione e contrattazione, i truffatori vengono scoraggiati,sulla base di questa esperienza,consiglieremmo di dare disposizioni precise affinchè la merce non esca dal magazzino senza aver seguito le prassi di identificazione e scritture accompagnatorie, anzi,alle volte, oltre alla generalizzazione e alle indicazioni nei documenti di trasporto, è consigliabile annotare e registrare precisamente anche i numeri di targa dei vettori). Si tenga presente che questi accorgimenti non solo consentono di evitare a persone innocenti e in buona fede di finire sotto processo per un reato grave,come la ricettazione d’assegni, ma consentono anche di individuare con precisione, per quanto possibile, i colpevoli di truffa e ricettazione, anche in presenza di plurime girate. Poiché è il soggetto che utilizza per il pagamento l’assegno rubato,falsificato,ecc. a dover rispondere penalmente e su cui si appuntano i sospetti maggiori dell’Autorità Giudiziaria, dal momento che è quel preciso soggetto ad avere utilizzato l’assegno come strumento di truffa o pagamento ai fini dell’insolvenza. Tanto più quando quest’ultimo non assuma un atteggiamento collaborativo in fase di indagine e non riferisca precisamente chi e perché gli ha fornito quell’assegno. A fronte di queste tecniche di prevenzione e contrasto potrà sempre contestarsi il reato di truffa (art.640 C.P.), oltre all’eventuale ricettazione d’assegni, quando ci si sia muniti di una scrittura accompagnatoria che comprovi idoneamente il rapporto sottostante,cosa che, invece, diversamente si dimostrerebbe ardua o addirittura impraticabile. Cercate di ricordare che proprio le “scritture accompagnatorie” (si dovrebbe sviluppare,a parere degli scriventi, una vera e propria modulistica d’impresa a tutela delle aziende) comprovanti l’esistenza e la natura,nonché la liceità del credito e del rapporto contrattuale sottostante, potrebbero rappresentare il vostro unico “salvagente”, a livello probatorio, nel caso in cui, per qualsiasi motivo,siate voi ad essere indagati (vedasi anche denunce strumentali di usura,art.644 C.P., contenenti la richiesta di sequestro dei titoli consegnati in pagamento, per sottrarsi proprio a quest’ultimo). La scrittura accompagnatoria o il contratto genetico dell’obbligazione sottostante, in questi casi, non poche volte si sono rivelati preziosi,se non l’unica fonte di prova affidabile per gli inquirenti ai fini della ricostruzione della realtà dei fatti.
3)Evitare di accettare titoli che presentino girate, specie se non si conoscono tutti i giratari e il relativo livello di affidabilità o di accettare titoli irregolari o che presentino anomalìe. Ricordate che più sono le girate e più risulta difficile ricostruire e accertare tutti i vari passaggi (specie quando in mezzo vi siano sigle indecifrabili o di incerta provenienza,al posto di firme chiare e leggibili).
4)Nel caso in cui l’istituto di credito faccia problemi per elevare tempestivamente il protesto,sempre che il titolo sia stato presentato in pagamento nei termini e non presenti irregolarità, rivolgersi tempestivamente ad un legale e informarsi,se possibile (sono comunque dati riservati coperti dalla legge sulla privacy,ma su cui potrebbe effettuare accertamenti  l’A.G. in caso di contenzioso), se l’emittente sia cliente dell’istituto di credito o abbia rapporti con l’istituto o dipendenti dello stesso (ad esempio,un parente,fatti notori), presso cui il titolo è stato regolarmente e tempestivamente presentato in pagamento e per cui si è rifiutato illegittimamente o comunque non  sia stato elevato rituale protesto. Lo stesso ragionamento rileva ai fini di eventuali ritardi ingiustificati sia nelle procedure di protesto, che nella restituzione dei titoli ai fini della tempestiva notifica del precetto per l’azione diretta, poiché anche tali ritardi potrebbero dar luogo a responsabilità, quantomeno sotto il profilo civilistico.
5) Se ti risulta di essere indagato ingiustamente o comunque truffato mediante titoli di credito, consigliati col tuo Avvocato per valutare l’opportunità,se non la necessità, in alcuni casi, di sporgere querela, a tua volta, tempestivamente, entro i novanta giorni dalla presentazione in pagamento dell’assegno insoluto o, al più tardi, dall’insoluto medesimo (quando hai avuto notizia dell’insoluto, ma attenzione a sollecitare notizie anche per iscritto nel caso in cui la banca appaia in ritardo o se ti risultano atteggiamenti evasivi,ecc.). Non sporgere querela, se non hai nulla da temere e non hai fatto nulla di illecito,ma sei semplicemente la vittima di un raggiro, potrebbe poi costituire oggetto di valutazione e non è escluso che potrebbe anche destare sospetti. In questi casi è sempre consigliabile rivolgersi al proprio legale di fiducia, non trascurando la situazione nei suoi vari risvolti,infatti, l’esperienza ci insegna che casi di questo genere potrebbero rivelarsi molto più complicati di quanto possa apparire (vedi il caso,ad esempio, di assegni riciclati o grosse cifre ricevute in pagamento con titoli e provenienti da riciclaggio di denaro sporco, occhio quindi anche ai rapporti con soggetti pregiudicati, anche semplicemente come pagatori,garanti o fornitori,ecc.) e che, alla fine, si può essere coinvolti o può essere necessario richiedere, tempestivamente,anche a propria tutela, accertamenti complessi come perizie calligrafiche (con scritture comparative), rendiconti bancari risalenti nel tempo, perizie contabili,ecc.

1 commento:

  1. Sugli assegni postdatati e circa la "leggenda metropolitana" della loro illiceità,mi permetto di suggerire il seguente articolo, molto esauriente,a cura di "La Legge per tutti": http://www.laleggepertutti.it/43251_assegno-postdatato-garanzia-per-i-creditori-validita-ed-efficacia

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KANZLERIN