LA
MANCATA REALIZZAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DEI REATI
INTENZIONALI, LA MORATORIA ITALIANA SULLA DIRETTIVA U.E. N°80 DEL 2004
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sabato 20 maggio 2017
LA MANCATA REALIZZAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI,LA MORATORIA ITALIANA SULLA DIRETTIVA U.E. N°80 DEL 2004.DIE NICHT den Garantiefonds für Opfer von Straftaten VORSÄTZLICHE, das Moratorium für ITALIAN RICHTLINIE U.E. ERKENNEN Nr 80 DEL 2004.
La direttiva dell'Unione Europea n°80 del 2004 prevedeva e prevede l'istituzione di un fondo di garanzia per risarcire le vittime di tutti i reati intenzionali rimaste prive di risarcimento da parte degli autori o responsabili dei reati. In Italia tale direttiva comunitaria non è mai stata attuata. Se fosse stata recepita, lo Stato italiano, che tende tradizionalmente a tutelare imputati e indagati,ma non le persone offese e le parti civili,come da costanti richiami delle istituzioni europee ( da ultimo si è dichiarata chiaramente la moratoria almeno sui reati intenzionali violenti,visto che non si riesce ad attuare la direttiva 80 su tutti i reati intenzionali,come essa prevede: http://www.penalecontemporaneo.it/d/5038-la-corte-di-giustizia-dellunione-europea-dichiara-litalia-inadempiente-in-relazione-al-sistema-di-i) avrebbe avuto solo due opzioni: o fallire per la gran mole di richieste risarcitorie, perchè il nostro sistema,oltre a denegare sistematicamente giustizia nei confronti delle vittime e sottoponendole anzi non di rado a vittimizzazione secondaria nell'impatto istituzionale dalle indagini al dibattimento,spesso rimanendo ignoti gli autori del fatto o per vari motivi,non ultima la prescrizione (istituto di derivazione latina sconosciuto nei paesi di diritto germanico e su cui la linea di tendenza europea dovrebbe essere quella dell’eliminazione o riduzione di incidenza della relativa casistica) , oppure diventare più efficiente nelle indagini penali e nella tutela delle vittime nei processi e in termini di risultati finali,il che significherebbe una rivoluzione copernicana totale in un ordinamento in cui il protagonista del processo è solo l’imputato e in un sistema penale in cui vediamo durare le sole fasi di indagine preliminare e i tempi per la fissazione delle prime udienze anche vari anni, senza addentrarci col problema delle errate e mancate notifiche che pare la ciliegina sulla torta in grado di far maturare i tempi di prescrizione o altro,senza adeguati controlli e sanzioni nemmeno su questo, come sulla quantità di capi di imputazione palesemente errati da parte delle procure della repubblica italiane. In breve sarebbe stato messo in crisi il principio stesso su cui si regge l'intero ordinamento dello Stato specialmente nel ramo penale. Appare triste dover prendere atto,molto spesso, che il nostro è un sistema che si fonda sulla mortificazione del ruolo processuale accessorio e sui diritti delle vittime di reato e che quindi, in ultima analisi, le motivazioni della mancata attuazione della direttiva 80/2004 e del fondo di garanzie per le vittime di reato, con un ritardo ormai obiettivamente ingiustificabile di circa 13 anni, non può che ascriversi al dato di fatto che il nostro è un sistema profondamente ingiusto,oltre che arretrato, o peggio fondato sull’ingiustizia! Da questo si evince che l'Italia,di fatto,non ha un ordinamento europeo, non aderisce a principi fondamentali del diritto dell'Unione, è un paese periferico dell'Unione che intende beneficiare dei profili economico-finanziari e monetari, oltre che politici dell'appartenenza all'Unione,mortificando però alcuni degli aspetti principali del processo di unificazione e integrazione e della concezione stessa della civiltà europea e facendo finta di aderire solo a ciò che gli fa comodo materialmente,con un’adesione di facciata, stessa cosa si potrebbe dire per i tempi di individuazione e distinzione di trattamento tra immigrati non aventi diritto e riconoscimento del diritto di asilo o soggiorno, con la dilatazione dei tempi di permanenza nei c.i.e., c.a.r.a., le sistemazioni transitorie,ecc....per questo il Governo attualmente avrebbe almeno due priorità giuridiche, prima di andare a nuove elezioni: recepire la direttiva in maniera dignitosa e depenalizzare almeno l'utilizzo e la cessione di droghe leggere,eccettuato il narcotraffico,perché il carico penale anche su quest’ultimo fenomeno, sta di fatto paralizzando i tempi della giustizia e causando un dispiegamento di uomini e mezzi,anche delle forze di polizia, che potrebbero essere impiegati più proficuamente in altri settori e per un fenomeno rimasto ormai di rilievo penale in pochi paesi come il nostro (interessante l’esperimento del Portogallo e la pratica olandese che ha fatto scuola nel resto di Europa,eccettuata Svezia e in parte la Francia: https://www.wired.it/attualita/politica/2014/05/14/droghe-leggere-la-norme-italia-e-europa/ ).Questo discorso della mancanza di un fondo di garanzia al vaglio della Corte di Giustizia colpisce in modo particolare anche le vittime di stupro e reati sessuali, che, ad avviso di chi scrive, potrebbero aumentare proporzionalmente ai problemi dell'integrazione e dell'immigrazione, sulla cui soluzione andrebbe preso in considerazione il progetto o la proposta intelligente di Milena Gabbanelli, sottraendo la gestione del fenomeno a hotel e privati e utilizzando in primis le caserme dismesse per le allocazioni, garantendo istruzione, integrazione e un minimo di controllo... Trattandosi di direttiva 80/2004 self executing, quanto alle finalità, dovrebbe essere applicabile direttamente,indipendentemente da una legge specifica di recepimento e attuazione e la domanda di indennizzo andrebbe rivolta,allo stato, potenzialmente,al Fondo di garanzia per le vittime della mafia,usura ed estorsione-Consap, tuttavia, fino ad oggi, i giudici italiani, hanno denegato costantemente l'accesso al fondo (salvo qualche apertura verso possibili richieste indennitarie allo Stato per la mancata attuazione della direttiva e così quella che dovrebbe essere una questione su diritti costituzionali e comunitari fondamentali, nel nostro paese è divenuta una “sottile questione interpretativa” che divide i tribunali di merito tra Firenze e Roma: “la giurisprudenza italiana era divisa circa l'interpretazione degli obblighi derivanti dalla direttiva.”, leggiamo in un interessante articolo della rivista Diritto e Giustizia: http://www.dirittoegiustizia.it/news/17/0000079823/Nuove_norme_per_l_indennizzo_in_favore_delle_vittime_di_reati_intenzionali_violenti.html . “Ed infatti, in un caso la giurisprudenza aveva avuto modo di rigettare una domanda di risarcimento del danno da inadempimento della direttiva affermando che «posto che la direttiva 2004/80/Ce non impone agli Stati membri di adottare un sistema di indennizzo per reati non transfrontalieri, va rigettata la domanda con cui una donna, vittima di violenza sessuale commessa nel territorio italiano e impossibilitata a ottenere un ristoro dall'autore del reato, chieda la condanna dello Stato al risarcimento del danno da inadempimento della citata direttiva» (cfr. Trib. Firenze, 8 settembre 2014 che pure in altro caso aveva rimesso la questione interpretativa alla Corte di giustizia: Trib. Firenze, 20 marzo 2013). In un altro caso, aveva affermato l'obbligo di risarcimento per mancata attuazione della direttiva comunitaria (così Tribunale Roma, sez. II, 8 novembre 2013, n. 22327 e anche Trib. Torino, sez. IV, 3 maggio 2010, n. 3145)., per questo la Corte di Giustizia europea potrebbe irrogare all'Italia una condanna consistente per infrazione. Precisiamo che l’inadempienza dell’Italia è stata dichiarata formalmente dalla Corte già con sentenza 11 ottobre 2016, causa C-601/14 . Un caso,ad esempio, come quello della nube tossica recentemente verificatosi all’impianto Ecox di Pomezia potenzialmente senza copertura assicurativa (vedasi sul punto il recente articolo del Fatto quotidiano: https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/17/pomezia-lincendio-alla-eco-x-e-lassicurazione-che-non-garantisce/3589063/) e in assenza di capitale capiente dell'azienda che l'ha causato in proporzione all’entità dei danni (si tenga presente che anche in caso di copertura assicurativa formalmente valida, la copertura potrebbe essere eccepita o non operante in assenza di valida certificazione di prevenzione incendi, sul punto si vedano anche i rilievi recentemente emersi nella fase di indagine: http://www.conapo.it/2017/20170511_ANSA_ECO_X_POMEZIA.pdf ) , avrebbe potuto trovare indennizzo attraverso tale strumento, anche indipendentemente dal tribunale di Velletri o dai tempi della Procura, perchè la Consap ha sede a Roma,se fosse stato operativo lo strumento dei fondi di garanzia. Questa questione,in linea di principio, è paragonabile a quella della moratoria per il ritardo sui matrimoni omosessuali e rappresenta un vero scandalo tutto italiano. Un altro fondo che avrebbe potuto essere utilizzato per casi come quello appena citato con reati ambientali di grande impatto, ammessa e non concessa l’eventuale natura colposa e non dolosa o intenzionale della fattispecie,è quello per le calamità naturali,estendendone le competenze,ma nemmeno questo è stato fatto e il disastro ambientale in esame non è classificabile come calamità naturale sotto il profilo causale, essendo riconducibile quasi sicuramente a causalità umana... http://www.
–
il concetto di violenza è circoscritto al solo profilo della violenza fisica, e
non di quella morale, escludendo pertanto dal novero delle vittime dei reati
violenti quelle dei reati di diffamazione, minaccia, atti persecutori;
– sebbene si tratti di
reati dolosi commessi con violenza alla persona, i reati di percosse e lesioni
dolose danno diritto all’indennizzo solamente nelle ipotesi aggravate
(artt. 581-582 -583 c.p.).
Le condizioni per l’accesso al beneficio:
tutela (in)discriminata
A parere di molti, l’art.
12 della Legge Europea rivela immediatamente la natura ghettizzata del
beneficio in questione.
Possono ottenere
l’indennizzo le vittime di reati dolosi violenti a condizione che esse:
a) siano titolari
di un reddito annuo, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a
quello previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vale a dire
€ 11.500! Quindi, non potranno beneficiare dell’indennizzo, ad esempio,
tutte quelle vittime di reati a causa dei quali sono rimasti invalidi, o
coloro che sono rimasti soli per via della morte del compagno, i quali saranno
costretti a vendere la propria casa o l’attività per sostenere le spese
relative ai processi e alle cure sanitarie.
b) abbiano già esperito
infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per
ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza
di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che
l’autore del reato sia rimasto ignoto;
c) non abbiano
concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi
al medesimo, ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale;
d) non siano state
condannate con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della
domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui
all’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati
commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) non abbiano percepito,
per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o
privati. Si pensi a chi fortunatamente ha ricevuto un sussidio da
un’associazione o qualsiasi altra organizzazione.
Cosa copre l’indennizzo?
Ancora, chi spera di
essere integralmente ristorato, attraverso l’indennizzo corrisposto dallo
Stato, dei danni subiti in conseguenza di un reato violento e doloso si
illude!
Infatti, l’articolo 11
comma 2 della Legge Europea precisa che: “L’indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e
assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in
favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l’indennizzo è comunque
elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali”.
Conseguentemente, le spese legali che le vittime di reati violenti dolosi hanno dovuto sopportare per ottenere preventivamente il risarcimento dei danni, andranno perse !
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