IL RIPRISTINO DELLE
REGOLE DOPO IL VENTENNIO BERLUSCONIANO. IL CASO ARDEA COME ANALISI
PARADIGMATICA.
La condanna definitiva in Cassazione di Silvio
Berlusconi per il reato di frode fiscale nel processo Mediaset potrebbe
rappresentare uno spartiacque nella storia costituzionale e istituzionale di
questo paese, decretando la fine di un ventennio politico contraddistinto dalle
leggi ad personam, dall’ossessione dello stravolgimento costituzionale in senso
presidenziale, dal calo diffuso della legalità come valore, dal marasma dello
scontro istituzionale continuo tra poteri dello Stato (politica e
magistratura),dall’idea dell’onnipotenza del danaro e dalla sfrontatezza e
prepotenza nei comportamenti individuali e sociali (non ultime certe
manifestazioni contro la magistratura o col palco non autorizzato a Roma,ecc.).
In questo momento il paese,lasciato in macerie morali prima ancora che
economiche e materiali, ha una priorità assoluta, per avere qualche possibilità
di riprendersi da quella che è anzitutto una crisi strutturale di sistema,
prima ancora che della contingenza globale, quella del recupero di legalità e,
attraverso di esso, di alcuni valori fondamentali,che svolgono una sorta di
ruolo di “collante della compagine sociale”, e riteniamo che il testo da cui
sia necessario ripartire, come stanno indicando in questo preciso momento dal
Prof.Stefano Rodotà a Landini al direttore del giornale “Il Fatto Quotidiano”,
Padellaro, che hanno raccolto già 300.000 firme in tal senso, sia proprio la
Costituzione repubblicana,intesa come testo normativo fondamentale (La
Grundnorm diceva Kelsen, cioè il testo che rappresenta la tavola di valori fondamentale
di una società e da cui traggono la legittimazione normativa tutte le altre
norme del sistema giuridico).Recuperare alcune “regole certe” fondamentali è un
modo per consentire di gettare le basi per poter ricostruire o generare ex novo
un dialogo. Le istituzioni e le parti o istanze sociali necessitano delle “regole
di un linguaggio”, per poter dialogare tra loro,esattamente come la grammatica
regge le regole dell’espressione linguistica. Per questo ho apprezzato anche in
modo particolare le parole dell’ex vicepresidente della Corte Costituzionale
Maddalena, che ha parlato di immodificabilità dell’art.138 della Costituzione (http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/05/costituzione-maddalena-procedimento-di-revisione-e-immodificabile/677207/
), al pari di altri principi fondamentali di tale Carta,diversamente da chi si
affannerebbe,a livello politico,a volerla cambiare, anziché modificare l’attuale
legge elettorale in senso proporzionale,dovendosi assicurare adeguata
rappresentanza e voce anche alle minoranze in periodi del genere e tenendo
conto che ci siamo probabilmente salvati da un nuovo pericolo di cinque anni di
stagnazioni o derive, solo perché la comparsa di un terzo polo elettorale, col
Movimento Cinque Stelle, ha impedito che la logica del maggioritario, alla base
dell’imbarbarimento-impoverimento della dialettica politica in questo paese,
determinasse una nuova maggioranza assoluta,come quella che ci ha condotto sull’orlo
del baratro di uno spread quasi a 600 con l’ultimo governo Berlusconi. E’ una
magra consolazione, ma dopo tanta irrazionalità e illogicità,dopo tanto caos o
marasma, siamo perfino costretti ad apprezzare o a doverci rallegrare di quella
che. in altri tempi, sarebbe apparsa come l’affermazione di una “ovvietà”
costituzionale. La stessa rielezione alla Presidenza della Repubblica di
Giorgio Napolitano rappresenta un evento senza precedenti, contrario alla prassi
costituzionale, e che desta non poche perplessità da un punto di vista
dogmatico (vedasi l’emendamento Terracini,ecc.), un evento frutto della
costante istanza di “riforma costituzionale” in senso presidenziale presente
nel Pdl e della smania politica di lanciar “messaggi” alla nazione in tal senso,come
se la rielezione di Napolitano avrebbe potuto rappresentare il “viatico” della
successiva ascesa al Colle di Silvio con “poteri e ruolo rafforzato” per
prassi,senza magari il bisogno di passare neanche per la revisione
costituzionale e con un Pd che ha finito per avallare il tutto. Del recupero
di alcuni principi fondamentali abbiamo dunque un bisogno estremo, per poter
ricominciare una sorta di dialogo democratico e diremo che di due cose
anzitutto abbiamo sicuramente bisogno: 1)maggior democrazia e maggior
dibattito,contrariamente alle derive autoritarie,ai “personalismi” (mi riesce
difficile accettare,ad esempio,dopo la condanna in Cassazione, che in una fetta
di elettorato pari quasi ad un terzo del paese, non sia ravvisabile alcuna
personalità in grado di sostituire nel suo ruolo Silvio Berlusconi!) e alla
prassi dei decreti legge o decretazione d’urgenza governativa,che affligge il paese
fin dai tempi del craxismo,2) una legge elettorale su base proporzionale che
esalti i concetti di rappresentanza,eliminando i “listini prescelti dalle
segreterie di partito” e che dia voce anche alle minoranze (etniche,
linguistiche, culturali,ecc. da sempre presenti in territorio italiano),
consentendo di recuperare la “flessibilità delle alleanze di governo” e lo
stesso concetto di coalizione su base rappresentativa effettiva (cioè con
numeri in propozione: abbassando il più possibile o azzerando addirittura il
concetto di premio di maggioranza), evitando che taluno possa ambire o interpretare
la “parte del Leone”,dopo le elezioni, come forse mirerebbero a fare gli stessi
leader o quadri del movimento cinque stelle e costringendo così le parti
politiche a collaborare e dialogare costantemente,per poter governare, dando
ruolo in tal senso anche a minoranze politiche di ridotte dimensioni, purchè
determinate ad assumersi ruoli di responsabilità di governo (e a portare
avanti progetti,soluzioni e idee in concreto, se ne abbiano), piuttosto che
a grandi compagini che tendano ad estraniarsi per evitare responsabilità o
addirittura in previsione del voler fare il ruolo dell’ ”asso piglia tutto”
alle elezioni successive,grazie al premio di maggioranza…Non mi
dilungherò oltre sui danni prodotti dal maggioritario e dai referendum-riforme
frutto delle proposte di Mariotto Segni,ecc. in questo paese, in cui il disegno
costituzionale sembra ritagliato apposta, con la Repubblica parlamentare, per
un sistema elettorale proporzionale o a base proporzionale, che non per il
maggioritario, tipico delle democrazie americane e dei sistemi anglosassoni che
ci affanniamo da anni a “copiare”, a tutti i costi,ma molto distanti da noi,
anche culturalmente. Un’altra delle regole che andrà assolutamente recuperata e
attuata, anche perché ormai imposta anche dal diritto U.E., è quella delle
procedure concorsuali nelle assunzioni-reclutamenti in posti pubblici (nozione di incarichi
pubblici non elettivi e pubblico impiego) e nell’assegnazione di appalti e
contratti pubblici, sulla base della valutazione del pubblico interesse
effettivo-utilità comune (criteri meritocratici effettivamente dimostrati nell’ambito
di procedure concorsuali e pari opportunità-non discriminazione),o della “rotazione
degli incarichi”,anziché continuare con sistemi feudali come quelli della “chiamata
diretta per via politica” o della “fiducia del sindaco o politico o dirigente
di turno”. Si tratta anzitutto,anche qui, del rispetto di elementari principi
costituzionali recentemente ribaditi anche dalla Corte Costituzionale nella
sentenza n°52 del 18/2/2011 (http://www.leggioggi.it/2011/02/18/la-consulta-torna-sullobbligo-del-concorso-pubblico/
), che ha ribadito come l’accesso al pubblico impiego o a posti pubblici a
mezzo pubblico concorso debba rappresentare la regola e non l’eccezione e
ciò,diciamo noi, va necessariamente raccordato, in una visione interpretativa
costituzionalmente orientata, anche alla lettura del delitto penale di abuso d’ufficio
(art.323 c.p.), laddove l’assegnazione diretta del posto, eludendo,se non in
particolari eccezioni, la regola concorsuale, può integrare, soprattutto dove
si riscontri una “sistematicità ambientale” o un fenomeno continuativo, gli
estremi dell’ “ingiusto vantaggio patrimoniale” in favore del beneficiato e,
nel contempo, anche del danno ingiusto verso gli esclusi o potenziali “discriminati”
dalla scelta per assegnazione diretta. Si tratta di attuare non soltanto leggi
come quelle delle pari opportunità tra sessi ( Decreto
Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246),
ma ancor più principi costituzionali fondamentali come quelli degli artt.2 e 3
della Carta fondamentale (principio di eguaglianza e non discriminazione,fondamentali
diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ove espleta la sua personalità),dell’art.97
della Costituzione che letteralmente stabilisce: “I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge.” (principio di legalità), in modo
che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso salvo i casi stabiliti dalla legge.”(vedasi
ad esempio la nozione di magistratura onoraria contemplata nella stessa
Costituzione ex art.106).Ed ancor più significativo è il contenuto dell’art.51
della Carta fondamentale che recita al proposito: “Tutti i cittadini dell’uno
e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è
chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.”.Tanto
premesso invito i magistrati della Corte dei Conti e quelli ordinari a “rivisitare”
le piante organiche,soprattutto degli enti locali, e a valutare anche le consulenze
esterne, sebbene quest’ultime dovrebbero essere ridotte all’osso o pressoché eliminate
dai tempi del patto di stabilità,spending review,ecc. E ciò vale anche per gli
incarichi a tempo, quando l’incarico comporti impegno di spesa rilevante o sia
continuato nel tempo o comunque si tratti di incarico di rilevante entità. Come
al solito, si può rimanere stupiti per il fatto che, pur rappresentando certi
principi parte integrante del corredo costituzionale italiano, ci siano volute
delle Direttive europee (2004/17/CEE e 2004/18/CEE) per introdurre in maniera
sistematica il principio concorsuale nella materia del Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, o ancora che la voce più
autorevole che si sia espressa in merito al “principio di non discriminazione”,
soprattutto in campo economico-professionale, sia proprio quella della Corte di
Giustizia europea che,nella sua “elaborazione pretoria” ne ha fatto un
caposaldo-principio fondamentale del diritto U.E. (http://www.duitbase.it/note-e-commenti/130-la-corte-di-giustizia-condanna-le-discriminazioni-basate-sul-sesso-nel-settore-delle-assicurazioni
,più ampiamente anche per il sistema delle direttive vedasi il Manuale di
diritto europeo per la non discriminazione: http://www.cpouniversita.it/documenti/Varie/manuale.pdf
). Così le istituzioni preposte al controllo dovrebbero domandarsi e accertare
quanti contratti pubblici siano veramente rispondenti alle nuove normative,
quante gare d’appalto vengano effettivamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale
europea,o almeno nazionale,quanti concorsi pubblici siano pubblicati in tali
siti,anziché solo in albo pretorio,ecc. e soprattutto se,ad esempio, un
contratto relativo al servizio pubblico fondamentale di nettezza urbana possa
ritenersi regolare e conforme se stipulato inizialmente solo per una parte del
territorio comunale e,successivamente, applicato, “per estensione” alla
restante parte del territorio ( sul punto vedasi di Guzzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_5_Guzzo_Fisiologia_e_patologia_vicenda_contrattuale.htm
). Nel caso del Comune di Ardea, ad esempio, si può rinvenire che lo stesso Comune,
con una delibera di Giunta n°19 del 20/2/2008 avrebbe redatto il seguente
provvedimento:
Categoria: SERVIZIO LEGALE
- Pubblicato il 24/04/2008
- Apertura di consegna domanda di partecipazione:
24/04/2008
- Termine di consegna domanda di partecipazione:
05/05/2008
COMUNE DI ARDEA
SEGRETERIA GENERALE- SERVIZIO LEGALE
Prot. n. 19304/2008
Ardea, 21 aprile 2008
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 20.02.2008 con cui sono stati adottati gli indirizzi e criteri per la costituzione e resistenza in giudizio dell’ente e per la scelta e il conferimento di incarichi a professionisti legali, con la formazione di un elenco di professionisti;
VISTO lo Statuto Comunale;
RENDE NOTO
CHE è intenzione dell’amministrazione procedere alla formazione di un elenco di professionisti, suddiviso in due sezioni, da cui attingere per l’affidamento di incarichi legali di consulenza, difesa e patrocinio dell’amministrazione dinanzi a tutte le autorita’ giudiziarie, secondo i seguenti criteri.
1. ELENCO PROFESSIONISTI
L’elenco dei professionisti da cui attingere per l’affidamento degli incarichi legali di ogni natura è suddiviso in due sezioni.
La prima è rivolta agli incarichi per cui è richiesta una competenza generale, in diritto civile, amministrativo, contabile o penale, comprovata dal curriculum ed in cui saranno iscritti tutti i professionisti che inoltrino la richiesta, con la sola evidenziazione dell’abilitazione al patrocino innanzi le magistrature inferiori e/o superiori di cui il professionista è in possesso.
La seconda, è rivolta agli incarichi c.d. specialistici, in singoli diritti e/o materie appartenenti ai singoli diritti. In detta sezione saranno iscritti esclusivamente i professionisti in possesso di specializzazione,”, che nel 2008 ancora non esisteva in termini di legge forense,sottolineo, “desumibile chiaramente dal curriculum, con l’evidenziazione della materia specialistica.
E’ ammessa l’iscrizione del medesimo professionista in entrambe le sezioni, se in possesso della competenza specialistica, oltre che di quella generale.
L’elenco, suddiviso per sezioni sara’ costituito dai professionisti, singoli o associati, che hanno richiesto di essere in esso inseriti, iscritti secondo ordine di anzianità di abilitazione anche nella sezione speciale secondo le modalità di cui oltre.
2. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Possono presentare domanda d’iscrizione gli avvocati, singoli o associati, iscritti all’Albo Professionale che comprovino il possesso di specifica professionalità. Alla domanda deve essere allegato curriculum redatto secondo il formato europeo ed in modo da evincersi le competenze ed esperienze professionali, nonchè quelle specialistiche che il richiedente intende sottoporre a valutazione per l’iscrizione nella sezione specialistica. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.
3. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’iscrizione nell’elenco avviene su domanda presentata dai professionisti singoli o associati in gruppo, tramite la compilazione del modello fornito dall’amministrazione, debitamente sottoscritto dal richiedente. Le richieste non vincolano in alcun modo l’amministrazione.La domanda di iscrizione va corredata dal curriculum professionale con l’indicazione dell’iscrizione all’albo degli avvocati e dettagliata illustrazione delle competenze e specializzazioni in specifiche materie giuridiche.
La domanda di richiesta iscrizione corredata dal curriculum e redatta secondo l’allegato schema indirizzata al Servizio Legale, dovra’ pervenire al Comune di Ardea- c/o il Protocollo Comunale, via Garibaldi n.5, 00040 ARDEA (Rm), tramite plico chiuso entro e non oltre le ore 12.00 del 5 maggio 2008.
L’inoltro della domanda puo’ avvenire con la scelta di una delle seguenti modalita’:
1) Fax al n. 06-913800260;
2) Raccomandata A/R indirizzata al Protocollo Comunale;
3) Direttamente a mezzo di presentazione al Protocollo Comunale.
4. ESAME DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELL’ELENCO
L’iscrizione avverra’ tramite valutazione del possesso dei requisiti attraverso la documentazione presentata, con particolare riferimento ai curricula, all’esperienza e alla capacita’ professionale dei partecipanti.”, ma si noti come non specifica né i criteri di valutazione della capacità professionale che devono essere certi,oggettivi e appunto predeterminati, né chi è preposto a valutare: il solo Segretario comunale con determina monocratica dirigenziale incarico per incarico? sulla base di una valutazione del tutto discrezionale e fiduciaria, in subiecta materia, in un Comune con più di 45.000 abitanti e col contenzioso che si può immaginare, aggiungo sempre io?...
“L’inserimento del suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento dei suddetti incarichi legali ed è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda inoltrata.”, così affianco all’iscrizione agli albi, che è il requisito previsto dalla legge per l’esercizio di certe professioni e al posto dell’iscrizione obbligatoria nell’albo speciale per il patrocinio degli enti, si crea la categoria dell’elenco comunale, senza introdurre alcun criterio certo preventivo nemmeno di “rotazione degli incarichi”,per quanto vi sia un generico riferimento,il che peraltro è discutibile di per sé perché quasi tutti i Comuni di certe dimensioni si avvalgono di un’avvocatura comunale, al pari di regioni,Comune di Roma,ecc., a cui si accede per pubblico concorso e con tanto di pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, per quello che mi risulta,avendo potenziale interesse a partecipare tutti gli iscritti agli albi sull’intero territorio nazionale.Bisognerebbe poi accertare se, a fronte di una successiva costituzione di un Ufficio legale, con contratto individuale, per 36.015,61 l’anno,con l’incarico del servizio legale e contenzioso, il Sindaco e la Giunta attualmente in carica abbiano provveduto a sopprimere l’elenco e le relative attribuzioni di incarichi a professionisti esterni ovvero abbiano continuato nelle assegnazioni, nonostante l’instaurazione di un apposito ufficio e servizio interno preposto appunto a “servizio legale e contenzioso-messi protocollo e archivio”? Ma continua la delibera di Giunta che abbiamo scelto come paradigma per la disamina:
“5. AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI E MOTIVI OSTATIVI
Al conferimento dell’incarico professionale provvede il Segretario Generale- Servizio Legale con propria determinazione dirigenziale, a seguito di comunicazione del Dirigente del settore interessato nella fattispecie del caso, circa la convenienza dell’ente all’azione di resistenza e costituzione in giudizio.
La scelta del professionista sara’ così operata:
- rotazione tra professionisti, prediligendo la territorialita’;
- insussistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della libera professione;
- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto in precedenza conferiti.
Il legale incaricato dovra’ sottoscrivere la determinazione dirigenziale per l’accettazione dell’incarico conferito, obbligandosi a redigere la parcella nel rispetto del limite previsto dai minimi tariffari e per una numerazione ridotta di voci.”, insomma per poter lavorare con tale ente occorre assoggettarsi a lavorare ai minimi, non si capisce o non si spiega per quale motivazione,sebbene immaginabile.
Il professionista dovrà impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato pena la revoca degli incarichi già assegnati.”,sarebbe stato più opportuno,se non doveroso, pretendere il requisito dell’iscrizione nell’albo speciale e istituire da subito rapporti con un numero limitato di soggetti reclutati per concorso,anziché stabilire questa regola alternativa che non è in grado di garantire ciò che l’iscrizione nell’albo speciale è preposto a tutelare: la relazione esclusiva con l’ente. "Non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano in corso incarichi contro l’Amministrazione Comunale per conto di terzi, pubblici o privati.
6. CASI SPECIALI
In casi particolari, debitamente comprovati, documentati e motivati, gli incarichi professionali possono essere regolati da apposite convenzioni le quali devono contenere una specifica clausola risolutiva che vieti all’incaricato altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’incarico affidato, in particolare contro l’amministrazione, prevedendo delle tariffe agevolate con un vantaggio economico per l’ente.”, quanti di questi professionisti avrebbero redatto un’apposita convenzione e di che tipo? Standard?”Per i casi in cui la natura dell’impegno professionale è tale da richiedere un’alta conoscenza della materia in un determinato settore giuridico, l’amministrazione si riserva la scelta del professionista anche al di fuori dell’elenco, che dovrà essere in ogni caso adeguatamente motivata nella determinazione di incarico professionale e potrà essere remunerata diversamente.”, come? Prima si indica la specializzazione come requisito per l’iscrizione nell’elenco e poi si introduce una clausola del genere, in cui non ci si perita nemmeno di specificare di che tipo di cause o sulla base di quali parametri certi, si introdurrebbe un principio di deroga (che deve essere motivata e predeterminata a fronte di un regolamento di questo tipo!?) all’istituzione degli elenchi stessi!? Evidentemente per costoro esistevano specialisti e specialisti, prima dell’istituzione del concetto nella stessa legge forense o la "specializzazione degli specialisti", il che appare una contraddizione in termini o una iperbole puramente linguistica….in ogni caso appare evidente come rimanga una porta aperta a non rispettare nemmeno l’elenco predisposto dallo stesso ente…
7. CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI
Il Dirigente della S.G., con proprio atto, approva la cancellazione dall’elenco e la revoca degli incarichi assegnati, dei professionisti o degli studi associati, che:
o abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
o non abbiano assolto con puntualita’ e diligenza gli incarichi loro affidati;
o siano, comunque responsabili di gravi inadempienze;”, dunque il Dirigente della Segreteria è preposto sempre a giudicare,monocraticamente, la puntualità e diligenza di professionisti forensi nell’assolvimento dell’incarico e “gravi inadempienze”, anche se varrebbe la pena di ricordare che, se non sono iscritti nell’albo speciale, sono professionisti esterni formalmente lavoratori autonomi e indipendenti.
“o abbiano assunto il patrocinio di enti e/o privati contro il comune, violando la clausola di incompatibilità del presente bando.
8. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.
9.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del Procedimento è l’Avv. Federica Mafrici del Servizio Legale, tel. 06-913800258.”, di cui non si specifica, se iscritta in albo speciale o se assunta con contratto individuale in pianta stabile o meno, a mezzo concorso pubblico o meno.
10.PUBBLICITA’.Del presente avviso viene data pubblicità per 15 gg., in pendenza dei termini di presentazione della domanda d’iscrizione, tramite:
- Affissione all’Albo Pretorio;
- Pubblicazione sul sito internet del Comune (www.comune.ardea.rm.it).”.
Abbiamo voluto prendere in esame un testo di
regolamento in materia, come potrebbero esservene molti, per evidenziare quanto
si potrebbe discutere a lungo su quanto ci sia da lavorare per ripristinare un
minimo di razionalità e logicità delle regole fin dentro i servizi legali degli
enti locali, ma, dopo tutto, il Comune di Ardea è un caso particolare, come
avremo modo di approfondire in altri articoli di prossima pubblicazione, in cui
ci ripromettiamo di tornare anche sui reperti archeologici della culla della
civiltà latina parcheggiati nel "limitrofo" Comune di Nemi o negli androni delle
Caserme dei Carabinieri, quando da tempo, con buona pace della Sovrintendenza,
avrebbe dovuto essere aperto un apposito sito museale con tanto di custodia
permanente adeguata all’importanza delle opere rinvenute nei siti ardeatini! Per questo quando leggo da qualche parte (http://www.ilcorrieredellacitta.com/politica/ardea-trasparente-il-comune-e-in-vetta-alla-classifica-certificata-dal-ministero-della-pubblica-amministrazione-e-semplificazione.html ) che Ardea sarebbe un Comune modello in materia di trasparenza, secondo l'attuale ministero della pubblica amministrazione, da residente mi domando sulla base di quali parametri o in merito a cosa vengano distribuite certe attestazioni-"patenti" di benemerenza?
Nessun commento:
Posta un commento
KANZLERIN